Venerdì 27 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisprudenza di merito - CIRCOLAZIONE STRADALE – VEICOLO ECCEZIONALE – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATE – ECCEDENZA MINIMA RISPETTO ALLA LUNGHEZZA

Giudice di pace di Gemona del Friuli
Sentenza del 23 novembre 2006, n. 152
 

Giurisprudenza di merito
Giudice di pace di Gemona del Friuli
Sentenza del 23 novembre 2006, n. 152

CIRCOLAZIONE STRADALE – VEICOLO ECCEZIONALE – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATE – ECCEDENZA MINIMA RISPETTO ALLA LUNGHEZZA – RESPONSABILITA’ SOGGETTIVA DEL CONDUCENTE PER ERRORE DI MISURAZIONE DEL CARICO – INSUSSISTENZA – RESPONSABILITA’ IN SOLIDO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO – SUSSISTENZA

Il conducente di un veicolo eccezionale ha il dovere di verificare che il trasporto sia regolarmente autorizzato ma non anche quello del controllo della corrispondenza tra il veicolo eccezionale e le dimensioni risultanti nell’autorizzate, ricadendo tale onere sul proprietario che mette a disposizione i mezzi di trasporto già autorizzati come veicoli eccezionali.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 23 novembre 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700002482014, emesso il 01.03.2006 dalla Polizia Stradale di Udine e notificato in pari data a omissis, quale conducente dell’autoarticolato targato BV393ED/AB93617
avente ad oggetto: violazione dell’art. 10, comma 18 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).

promossa
con domanda in data 09.03.2006
da
omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Alberto Petrella, del Foro di Bolzano e dall’avv. Maria Federica Jacob ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Maria Federica Jacob, in Gemona del Friuli, via S. Lucia n. 78.
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sua efficacia, annullarsi il verbale impugnato. Spese rifuse.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: nessuna conclusione.

FATTO E DIRITTO

Il verbale impugnato è stato emesso con la seguente motivazione:”Conduceva il veicolo eccezionale di cui sopra munito di prescritta autorizzazione n° 30175/P/T/N rilasciata in data 01.02.06 e valida fino al 31.01.07 violando le prescrizioni relative alla lunghezza. Autorizzato alla lunghezza massima di 20 mt., misurava 21,20 mt.
Datagli la tolleranza del 2%, superava di 0,80 mt. il limite massimo. Ai sensi dell’art. 16/14 Regolamento, verrà informato l’ente proprietario della strada e la segreteria del comitato centrale dell’albo autotrasportatori. Il titolare dell’autorizzazione dovrà restituirla con effetto immediato all’ente proprietario della strada.” Sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di €. 657,00. Sanzioni accessorie del ritiro della patente e della carta di circolazione.

MOTIVI DEL RICORSO

La società proprietaria del veicolo eccezionale ricorre quale responsabile in solido con il conducente, invocando l’art. 3 della L. 689/1981 per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
Ad avviso dell’opponente, nessuna responsabilità in solido le si può attribuire perché la scelta del mezzo con cui effettuare il trasporto è stata effettuata dall’autista, il quale (per mero errore di misurazione del carico), ha effettuato il trasporto con un mezzo leggermente più lungo rispetto alle condizioni dell’autorizzazione. Tuttavia trattasi di un minimo sforamento, pari a cm. 80, detratta la tolleranza del 2%.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice assegnatario della causa, avv. Marcello Milesi, con decreto del 09.03.2006, ha fissato l’udienza di comparizione del 13.06.2006, accogliendo la richiesta sospensione per i gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981.
La causa è stata successivamente assegnata al Giudice di Pace Coordinatore, avv. Vincenzo Zappalà, per cessazione dal servizio del Giudice assegnatario ed è stata rinviata all’udienza del 15.06.2006 per indisponibilità del nuovo assegnatario.
Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti e le controdeduzioni in data 06.06.2006. Fra gli atti del Comando figurano la lettera di trasmissione del documento di guida all’Ufficio Territoriale del Governo e la lettera di trasmissione del documento di circolazione all’Ufficio Provinciale del D.T.T. di Udine.
La Prefettura si è costituita in data 09.06.2006, mediante il deposito della comparsa di risposta nella quale condivide le argomentazioni difensive del Comando accertatore.
All’udienza di comparizione (rinviata d’ufficio al 15.06.2006) il procuratore di parte opponente chiede ammettersi i testi omissis, dipendenti della omissis. Il Giudicante dispone l’assunzione dei testi indicati dall’opponente e la citazione a teste del conducente omissis ed ordina alla Prefettura di indicare l’esito dei verbali che, ai sensi dell’art. 10, comma 23 C.d.S., debbono essere notificati sia al proprietario del veicolo che al committente. In data 09.10.2006 la Prefettura ha fatto pervenire copia del verbale n. 700002482015, emesso il 01.03.2006, per violazione dell’art. 10, comma 18 C.d.S. e notificato alla omissis il 28.03.2006 e copia del verbale n. 700002482016, emesso e notificato in data 01.03.2006 al conducente omissis per violazione dell’art. 10, comma 19, C.d.S. Tali verbali non risultano impugnati.
Alla successiva udienza del 10 ottobre 2006 il procuratore dell’opponente esibisce le intimazioni dei testi e chiede giustificarsi l’assenza del teste omissis, per motivi di lavoro. Il Giudicante ritiene non giustificata l’assenza ed osserva che la mancata impugnazione rende esecutivo il verbale notificato alla omissis e comporta l’ammissione di responsabilità della violazione contestata. Pertanto ritiene inutile l’assunzione dei testi già ammessi. Su richiesta del procuratore dell’opponente dispone un rinvio per esame della documentazione inviata dalla Prefettura. La causa è rinviata al 23.11.2006.
Con memoria depositata il 14.11.2006 il procuratore dell’opponente assume che non vi è la prova dell’avvenuta notifica dei verbali n. 700002482015 e 700002482016 e insiste per l’accoglimento dell’opposizione.
All’udienza del 23.11.2006 il procuratore dell’opponente insiste sull’ammissione dei testi. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.
In fatto, osserva questo Giudice che la società ricorrente non contesta la violazione, seppure ne minimizza la portata, trattandosi di un’eccedenza di non rilevante entità.
Nella fattispecie trattasi di “veicolo eccezionale” autorizzato ai sensi del 1° comma dell’art. 10 C.d.S. (È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62). Infatti il complesso veicolare oggetto della contestazione era autorizzato alla lunghezza massima di 20 m., in deroga alla lunghezza massima consentita dal 2° comma dell’art. 61 C.d.S. (gli autotreni….non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m. in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) ed era “munito di prescritta autorizzazione n° 30175/P/T/N rilasciata in data 01.02.06 e valida fino al 31.01.07” (come risulta dal verbale impugnato). Tale autorizzazione, in base agli artt. dal 9 al 20 del Reg. Att. Esec. C.d.S., è rilasciata dall’ente proprietario della strada (nella fattispecie “AUTOVIE VENETE”, poiché era autorizzato a viaggiare in autostrada). In particolare trattasi di autorizzazione periodica della durata di un anno, rilasciata ai sensi dell’art. 17, comma 3, Reg. C.d.S. Nella domanda, da presentarsi ai sensi dell’art. 14 Reg. C.d.S. il proprietario del mezzo deve indicare il trattore ed i rimorchi da autorizzare e la lunghezza complessiva per la quale chiede siano autorizzati come mezzi eccezionali. Tali mezzi sono indicati nell’autorizzazione con le rispettive targhe, pertanto non è ammesso utilizzare mezzi diversi.
L’opponente assume che vi è stato un errore di misurazione dell’autista. Evidentemente, se un errore vi è stato, esso è stato commesso inizialmente dalla ditta proprietaria dei mezzi, la quale ha chiesto l’autorizzazione per uno o più mezzi che superavano la lunghezza complessiva di m. 20. Si aggiunge che l’autista è tenuto a controllare soltanto che il complesso veicolare utilizzato sia provvisto di autorizzazione, mentre non ha alcun obbligo di controllarne la lunghezza, ricadendo tale obbligo sul proprietario che mette a disposizione i mezzi di trasporto già autorizzati come veicoli eccezionali. Infatti, se l’autista avesse scelto un mezzo diverso da quelli indicati nell’autorizzazione, gli Agenti avrebbero contestato l’assenza di autorizzazione ed il proprietario avrebbe dovuto immediatamente denunciarlo, per evitare di essere sanzionato come responsabile in solido.
In diritto, osserva che non è applicabile alla fattispecie il principio della responsabilità soggettiva invocato dall’opponente ex art. 3 L. 689/1981 perché è provato agli atti che il proprietario del complesso veicolare oggetto del verbale impugnato “è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, avendo richiesto l’autorizzazione per uno o più mezzi che in realtà non potevano ottenerla, essendo di lunghezza superiore a quella autorizzata.
Osserva infine il Giudicante che la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta ex art. 202 C.d.S., applicata con il verbale impugnato, non sembra adeguata alla gravità dell’infrazione ed alle concrete modalità del fatto accertato. Pertanto, visto l’art. 11 L. 689/1981, la determina nella misura del minimo edittale aggravato di 1/3.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
•Respinge l’opposizione di omissis
•Revoca l’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato, pronunciata il 09.03.2006 dal Giudice avv. Marcello Milesi.
•Conferma il verbale di contestazione n. 700002482014, emesso il 01.03.2006 dalla Polizia Stradale di Udine.
•Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 876,00.
•Spese compensate.
•Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 23 novembre 2006.


IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

© asaps.it
Mercoledì, 29 Novembre 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK