Sono in
vigore dal 22 novembre le nuove più restrittive norme in materia di
intercettazioni telefoniche illegali. è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 21 Novembre 2006 il testo del decreto-legge 22 settembre
2006, n. 259, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2006, n. 281
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni
urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni
telefoniche».Il provvedimento prevede, tra l’altro, che sia il Giudice per le
indagini preliminari (Gip) a disporre in tempi rapidi e certi la distruzione
delle intercettazioni illegalmente raccolte. Chiunque consapevolmente detiene
gli atti, i supporti o i documenti di cui è stata disposta la distruzione è punito
con la pena di reclusione da sei mesi a quattro anni. Si applica la pena della
reclusione da uno a cinque se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di pubblico servizio. Per chi dovesse detenere intercettazioni
illegali è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni e, nel caso in cui
l’interessato sia un pubblico ufficiale, la reclusione da uno a 5 anni. La
parte lesa, infine, può chiedere ai mezzi di informazione (in solido editore e
direttore responsabile) un risarcimento di 50 centesimi per ogni copia stampata
o da cinquantamila a un milione di euro secondo l’entità del bacino di utenza
ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico.
In ogni caso la multa non potrà essere inferiore a 10.000 euro. da Cittadinolex Testo del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, coordinato con la
legge di conversione 20 novembre 2006, n. 281, recante: «Disposizioni urgenti
per il riordino della normativa in tema di intercettazioni
telefoniche.»(Gazzetta Ufficiale n 271 del 21 Novembre 2006) Articolo
1. 1. L’articolo 240 del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "articolo 240
(Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). - 1. I
documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè
in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano
comunque dall’imputato. 2. Il pubblico
ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei
documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di
conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico
telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo
provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in
qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non
può essere utilizzato. 3. Il pubblico
ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2,
entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di
disporne la distruzione. 4. Il giudice per le
indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da
tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127[1],
dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore
di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. 5. Sentite le parti
comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in
udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2,
dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al
medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico
ministero e dei difensori delle parti. 6. Delle operazioni di
distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta
intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei
supporti e degli atti di cui al comma 2 nonchè
delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza
alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.". 1. All’articolo 512 del codice di procedura penale[2], dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. è sempre
consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni
di distruzione degli atti di cui all’articolo 240". Articolo
3. 1. Chiunque
consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata
disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di procedura
penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Articolo
4. 1. A titolo di
riparazione può essere richiesta all’autore della pubblicazione degli atti o
dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura
penale, al direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma
di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia
stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità del bacino di
utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o
telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a
10.000 euro. 2. L’azione può essere
proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento.
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della
pubblicazione. Agli effetti della prova della
corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma
2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al
comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di
cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. 3. L’azione è
esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati
personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione di dati o
di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte
dell’interessato. 4. Qualora sia
promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il
risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e
liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1. Articolo
5. 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge. |
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