Foto Coraggio Non toccate mai il cellulare mentre siete alla guida di un veicolo: il solo
fatto di maneggiarlo potrebbe costarvi la bellezza di 68 euro e cinque punti
sulla patente. A rimettere ordine sull’interpretazione, spesso troppo
indulgente, dell’art. 173 del codice della strada è intervenuto il Giudice di
Pace di Cesena con sentenza del 17 luglio 2006, n. 1162. Davanti al suo scranno
era comparso un automobilista multato, sicuro di cavarsela dicendo che, quando
i vigili lo avevano fermato, lui a telefonare non ci pensava nemmeno: la sua
macchina è dotata di un comodissimo viva voce ed il telefonino l’aveva
estratto solamente per consultarne l’agenda. Perché allora contestargli l’uso
dell’apparecchio? Certo, il suo argomento non era niente male: il codice della
strada non sanziona chi tiene in mano un’agendina, quindi per analogia il
verbale proprio non sembrava aver colto nel segno. Di diverso avviso, invece,
si è manifestato il giudice di Cesena il quale, eloquentemente, ha osservato
che non si comprenderebbe perché il legislatore, stando all’assunto
dell’opponente, avrebbe inteso vietare le sole conversazioni telefoniche e non
altri tipi di utilizzo del telefono cellulare, quando l’invio od il ricevimento
di messaggi, o la consultazione della rubrica, proprio perché presuppongono
l’impiego di almeno una mano per reggere il telefonino e comportano il
distogliere lo sguardo dalla strada, appaiono assai più pericolosi per la
sicurezza stradale. Queste ulteriori e diverse modalità di utilizzo, infatti,
oltre a distrarre né più e né meno che la semplice conversazione telefonica,
incidono sulle concrete capacità di conduzione del veicolo (il volante viene
retto con una sola mano), e sul controllo dello stato del traffico (lo sguardo
del conducente è rivolto al cellulare e non alla strada). Il tema della
decisione tocca un fenomeno di crescente diffusione: sempre di più, nonostante
i rigori della legge, chi giuda trova utile conversare via etere, sfruttando i
tempi di spostamento o guidando in piacevole compagnia di una voce amica. Ma
l’uso del cellulare in auto, anche con il viva voce, aumenta di ben quattro
volte il rischio di incidente grave. A lanciare l’allarme è uno studio,
dell’Insurance Institute for Highway Safety e pubblicato dal British Medical
Journal, che ha comparato l’uso del telefonino nei dieci minuti prima
dell’incidente con l’uso effettuato dallo stesso guidatore la settimana
precedente. L’analisi è stata condotta, in Australia, su un campione di
conducenti ricoverati in ospedale a seguito di sinistri avvenuti dall’aprile
2002 al luglio 2004. La scelta dell’Australia è dipesa dalla maggior facilità
di acquisire i dati necessari: là, infatti, le compagnie telefoniche sono più
inclini a fornire i dati relativi alle chiamate degli utenti, ovviamente previo
consenso degli stessi interessati. L’incremento quadruplo negli incidenti con
feriti è costante, senza differenze legate al sesso o all’età; la stessa
percentuale di aumento è stata riscontrata tanto nel gruppo degli uomini quanto
in quello delle donne; lo stesso dicasi per i gruppi sotto i trent’anni e
quelli con maggiore anzianità.
Ma il dato più sorprendente, e forse più
significativo ai fini della applicazione dei giusti rimedi legislativi, è che
la percentuale è di pari incremento anche tra coloro che utilizzavano il
telefonino con sistemi vivavoce o auricolare e tra coloro che invece
tenevano il cellulare in mano durante la guida. Questo, è intuitivo, significa
che ai fini della sicurezza stradale non influisce tanto la ridotta presa sul
volante, da parte di chi impugna il telefonino, ma allo stesso modo la sola
distrazione che la conversazione induce. Stando ai risultati dunque, il nostro
art. 173 del codice è anche troppo magnanimo, poiché consente comunque
l’utilizzo del telefono a patto che si tenga ben saldo il volante. Sul piano
applicativo, fino alla sentenza di Cesena, è stata una rincorsa tra agenti e
giudici di pace. I primi a contestare una difficile ipotesi sul piano della
prova e della contestazione immediata, i secondi ad assolvere plenariamente,
consapevoli che ogni cavillo può risolversi in una occasione di fare generosa
giurisprudenza. Così sono stati messi in dubbio gli accertamenti non
contestualmente contestati: il vigile nota il guidatore passare talmente
distratto da non tentare nemmeno di abbassare la mano per nascondere il
cellulare; l’utente sostiene di non aver telefonato e porta in giudizio tanto
di tabulato che gli dà ragione (tutto questo in un mondo in cui ogni famiglia
dispone di quattro cellulari ed ognuno può avere in tasca tante schede per
quante banconote da cinque euro è disposto a spendere); l’uso del telefono non
era fatto in modo conforme alla natura del mezzo (in fondo è un apparecchio telefonico
e se si usa per fare una foto o mandare un messaggio niente sanzione). Insomma,
chi più ne ha più ne metta. Anche dall’altra parte qualche eccesso: multa anche
a chi pedala in bici (che del resto è un veicolo) o chi procede coi pattini a
rotelle. Con senso molto più pratico, l’autorità giudiziaria inglese, dall’uso
del cellulare in macchina ha tratto beneficio. Il primo uomo, nella storia
della giurisprudenza mondiale a ricevere la sentenza tramite radiotelefono è
stato un tassista inglese di origine araba. Avrebbe dovuto comparire dinanzi al
giudice Caroline Ludlow del Tribunale di Ipswich per ricevere la pronuncia di
una sentenza, ma un incidente mortale lo aveva bloccato sulla strada per il
Tribunale. L’uomo - che per non dimostrarsi inadempiente ha telefonato al
giudice per spiegargli le ragioni del ritardo - non era alla guida, ma
viaggiava accanto ad un amico che gentilmente lo stava accompagnando al Palazzo
di Giustizia. Dopo essersi accertato che non stesse utilizzando il cellulare
mentre era alla guida dell’auto, il giudice Ludlow ha chiesto al tassista se
volesse ottenere un rinvio dell’udienza o fosse disposto ad ascoltare la
sentenza tramite il telefono cellulare. L’uomo ha scelto la seconda ipotesi. Il
giudice Ludlow ha allora pronunciato la sentenza di condanna per infedeli
dichiarazioni nell’ambito di una procedura di fallimento cui il tassista era
stato in precedenza sottoposto, richiedendo al medesimo conferma di aver capito
esattamente il provvedimento di condanna e se avesse qualcosa da dire in
proposito. Gli avvocati non hanno potuto opporre alcunché alla decisione del
giudice Ludlow, poiché niente impedisce alla Corte, secondo il diritto inglese
di pronunciare la sentenza per mezzo del cellulare. * Funzionario della Polizia di Stato
e Docente di Politiche della Sicurezza presso l’Università di Bologna |
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