Al peggio non c’è mai fine! E’ una frase già sentita, già usata in altre occasioni da altri autori e da altri colleghi, ma è da qui che intendo iniziare … Con questa frase piuttosto eloquente, nel contesto dell’argomento che, seppur brevemente, attraverso queste pagine mi accingo ad illustrare, sebbene per ovvie ragioni di sicurezza legate alla riservatezza nello sviluppo delle indagini di polizia giudiziaria in ambito nazionale ed internazionale, debba tacere volutamente particolari peculiarità, affronterò quella che è definibile una riflessione ad alta voce, tra noi addetti ai lavori, sul tema della diffusione delle targhe dei veicoli stradali clonate o, per lo meno, presunte tali . Sull’argomento è necessario richiamare alla memoria pregressi scritti dell’amico e collega Raffaele Chianca con il quale, da qualche tempo, ho inteso intraprendere il comune cammino nell’analisi e nello studio del variegato mondo dei reati tipici, e forse anche atipici, commessi dalle organizzazioni criminali che operano nell’ambito della circolazione stradale. Ma veniamo a Noi! E’ ormai conclamato, e non è un segreto per nessuno, che sul territorio Nazionale operano soggetti in grado di dotare veicoli compendio di furto di carte di circolazione, documenti assicurativi e targhe false, il così detto “completo”, attraverso il cui uso altri soggetti, ovviamente senza scrupoli, si spostano sul territorio con finalità non certo legate alla filantropia. Doveroso è chiedersi le ragioni per le quali una targa viene clonata, ovvero quali sono le motivazioni che spingono alcuni soggetti all’autonoma realizzazione delle impronte autentificatrici, tali sono da considerarsi le targhe di immatricolazione secondo la lettera del vigente codice penale che, chiamato in causa dall’Art. 100 del C.d.S., sanziona tutte le condotte costituenti reato afferenti la sfera dell’utilizzo, della realizzazione e della produzione delle targhe, siano esse false, alterate, manomesse o “clonate”. Come è abbastanza ovvio ritenere, chi produce il “completo” o parte di esso, lo fa per ricevere in cambio un ingiusto profitto, trattandosi di portare a compimento più azioni tutte costituenti reato. Per chi commissiona e fa uso del “completo”, o di parte di esso, limitandoci alle targhe di immatricolazione, partiamo da una considerazione: “chiunque fa uso di una targa apocrifa, sia essa alterata, contraffatta, clonata o falsa, ha l’intenzione di violare la legge”, e quindi deve essere considerato una minaccia per l’intera collettività poiché, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo, chi si muove sul territorio con il fine precipuo di dissimulare il proprio status, è sicuramente e potenzialmente un appartenente ad organizzazioni criminali, più o meno ramificate, dedite a delinquere, ed in alcuni casi, a sovvertire l’ordinamento democratico. In questi casi potremmo fare dei parallelismi con altri fenomeni criminali in voga, e cioè a quello dell’uso ormai generalizzato di documenti di identità falsi, ed a quello, a mio modo di vedere molto allarmante per ciò che riguarda il mondo della motorizzazione, legato ai falsi nelle polizze di assicurazione per la copertura R.C. Auto, per il quale sarebbe auspicabile una rivisitazione del vigente c.p., nella parte che prevede e punisce tali condotte, partendo dall’impianto giuridico che considera il documento assicurativo un atto tra privati. Ma perché clonare una targa? E’ molto semplice; attraverso l’utilizzo di un’impronta clonata falsa ogni rilevazione da parte delle forze di polizia per mezzo dei sistemi di controllo remoto, e quindi al di fuori delle situazioni legate all’immediata contestazione ed identificazione del conducente fa sì che quella determinata condotta legata ad un illecito, sia esso amministrativo o penale, venga attribuita ad un terzo ignaro di ogni cosa! Con immaginabili ripercussioni sull’esito delle attività operative. Senza voler creare alcun allarmismo a questo punto è bene dirci in tutta franchezza, come le targhe ed i documenti d’identità apocrifi (tutti i tipi di documento), siano usati più di quanto si possa pensare. Non sempre però, nell’ambito del servizio d’Istituto, ci imbattiamo in situazioni operative in cui è possibile avere diretta contezza della targa oggetto della “clonazione”; spesso, infatti, è possibile che il cittadino si rivolga a noi poiché da una località della penisola è pervenuto al proprio indirizzo, attraverso il sistema di notificazione a mezzo posta, un provvedimento amministrativo afferente una violazione alle norme del vigente codice stradale. In questi casi l’ignaro intestatario del provvedimento giura e spergiura di non essersi mai recato in quella località e, nella maggioranza dei casi, parlo almeno per quelli da me trattati in prima persona, è in grado di documentare dove si trovava nel giorno e nell’ora della commessa violazione. Si tratterà di un clone della targa o presunto tale? Sì…, forse…, boh …!? Che fare? Come agire? Cosa consigliare? Cominciamo dalla fine, ovvero cosa consigliare. Il miglior consiglio che possa ricevere l’interessato “dall’amico di turno” è quello, se non si è ancora rivolto ad un ufficio di polizia, di indicargli l’ufficio, il reparto o il comando territoriale a lui più vicino; mai agire d’impulso, magari prestando fede ai consigli sbagliati, andando a denunciare l’avvenuto smarrimento delle targhe del veicolo interessato per poi reimmatricolarlo. Questo non va fatto perché, oltre ad essere onerosa in termini di portafoglio, la reimmatricolazione ha un costo, denunciare falsamente alle preposte autorità di polizia l’avvenuto smarrimento/furto della targa d’immatricolazione, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, integra il delitto di cui al combinato disposto degli artt. 477, 482 e 490 c.p. Ma allora, …che fare? L’abbiamo già detto! L’utente deve rivolgersi alle forze di polizia a cui denuncerà l’accaduto, fornendo ogni particolare utile. Per gli addetti ai lavori mi permetto di dare qualche piccolo suggerimento: verifichiamo innanzitutto l’attendibilità di quanto ci viene riferito, e prendiamo visione del veicolo e dei documenti di circolazione che lo accompagnano, poi, valutato il caso concreto, indichiamo al nostro interlocutore quanto sia opportuno sporgere denuncia riguardo al fatto che ignoti stanno facendo, ovvero hanno fatto, uso di una sequenza alfanumerica corrispondente a quella del veicolo immatricolato a suo nome; rendiamo edotta la parte di inoltrare all’autorità amministrativa (ex art. 203 C.d.S.), ovvero al giudice di pace (ex art. 204 bis C.d.S.) territorialmente competente, ricorso in ordine al verbale di contestazione notificato (infatti con la sola presentazione dell’atto di denuncia non si interrompono automaticamente i termini di legge in ordine al procedimento amministrativo instaurato con la verbalizzazione dell’accertata infrazione). In taluni casi la questione si è risolta in breve tempo, poiché talvolta è capitato che l’organo accertatore abbia potuto commettere involontari errori materiali nella trascrizione dei dati della targa, attribuita al veicolo con il quale venne commessa l’infrazione. In questi frangenti, infatti, attraverso la verifica degli accertamenti di violazione, è possibile dirimere la questione riuscendo a stabilire che si trattava di un “presunto clone”, dovuto ad una disattenzione nella puntuale trascrizione della sequenza alfanumerica della targa, o in un’erronea lettura del dato a causa di una orribile grafia dell’agente accertatore. E se la targa fosse veramente oggetto di clonazione? Come porre freno a queste condotte? In questo caso è la moderna tecnologia che ci viene in soccorso. Infatti grazie all’esponenziale informatizzazione, attraverso la banca dati S.D.I., è possibile risalire immediatamente allo stato giuridico in cui versa quella determinata targa e, conseguentemente, anche il veicolo su cui è apposta, significando che attraverso la banca dati, qualora venga denunciata una situazione contingente, attribuibile ad una probabile clonazione della targa, è possibile inserire quel dato in ricerca come “CLONE TARGA”. Ma l’arma vincente di chi si occupa delle fenomenologie legate agli illeciti di natura amministrativa e penale, legati al mondo della circolazione stradale, è la professionalità, la preparazione, e soprattutto la voglia di essere costantemente aggiornati. Infatti, nell’ambito delle indagini volte all’individuazione di un veicolo che circola con targhe clonate, è assolutamente determinante lo scambio delle informazioni tra uffici, reparti e comandi di polizia i quali, solo così, attraverso la sinergia di tutti, potranno dare concreta risposta alle esigenze di legalità che animano la stragrande maggioranza della collettività, lasciando da parte i colori e le fogge delle giubbe che indossiamo. Ovviamente queste poche righe, con le quali è stato appena sfiorato l’argomento non sono altro che, come ho già detto in premessa, una riflessione tra addetti ai lavori, e non hanno alcuna pretesa di esaurire l’argomento, ma credo ed auspico che possano suscitare l’interesse ad approfondire queste tematiche, in coloro che operano costantemente sulle strade del nostro Paese, per garantire la sicurezza di noi tutti. * Ispettore Capo della Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale La
Spezia
Referente Provinciale A.S.A.P.S. Referente Nazionale di World’s Vehicle Documents Iscritto nell’albo nazionale docenti I.S.O.Po.L. *** Per ogni approfondimento sull’argomento: Raffaele Chianca “Viaggio nel mondo delle targhe. La loro storia, le targhe attuali e quelle false” da “IL CENTAURO” anno 8 numero 73 novembre/dicembre 2002 Raffaele Chianca – Gianluca Fazzolari “Le targhe dei veicoli” dal sito www.vehicle-documents.it |
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