MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 7 agosto 2006 Recepimento della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio e della decisione C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo 2006 relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l’esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE. (GU n. 279 del 30 novembre 2006) IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive n. 92/53/CEE e n. 93/81/CEE che modificano la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale e’ stato istituito il Ministero dei trasporti; Vista la direttiva n. 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 309 del 25 novembre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio; Vista la decisione C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 140 del 29 maggio 2006, relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l’esecuzione delle prove di cui alla direttiva n. 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore; A d o t t a il seguente decreto: Recepimento della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio e della decisione C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo 2006 relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l’esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE. Art. 1. 1. Scopo del presente decreto e’ il miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei veicoli attraverso misure passive. Esso stabilisce prescrizioni tecniche per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure come entità tecniche separate. Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni e le definizioni di cui all’allegato I, punto 1 al presente decreto: a) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni; b) «entità tecnica separata», un’entità tecnica separata ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, destinata all’installazione o all’uso su uno o più tipi di veicoli. Art. 3. 1. A decorrere dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di veicoli che sono provvisti di sistemi di protezione frontale rispondenti alle prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II al presente decreto, non e’ consentito: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; b) vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione. 2. A decorrere dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata e che rispondono alle prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II al presente decreto, non e’ consentito: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; b) vietare la vendita o la messa in circolazione. 3. A decorrere dal 25 novembre 2006 per i nuovi tipi di veicoli provvisti di sistemi di protezione frontale o per i nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata che non rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II al presente decreto, non è consentito il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale. 4. A decorrere dal 25 maggio 2007, riguardo ai veicoli non rispondenti alle prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II al presente decreto, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale: a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, ai fini dell’art. 7, comma 1, del decreto medesimo; b) non e’ consentita l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995. 5. A decorrere dal 25 maggio 2007, le prescrizioni degli allegati I e II al presente decreto relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate si applicano ai fini dell’art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995. Art. 4. 1. Durante le prove di cui al punto 3 dell’allegato I al presente decreto devono essere osservate le prescrizioni tecniche dettagliate dell’allegato IV al presente decreto. Art. 5. 1. Gli allegati I, III, IV e XI del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni sono modificati conformemente all’allegato III al presente decreto. Art. 6. 1. Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono parte integrante. Art. 7. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 25 agosto 2006. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2006 Allegati Vedere allegati I, II, III e IV da pag. 7 a pag. 57 |
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