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Ministero dei trasporti - Recepimento della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE

DECRETO 7 agosto 2006
MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2006
Recepimento della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione  frontale sui  veicoli  a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio e della decisione C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo 2006 relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate  per  l’esecuzione  delle  prove di cui  alla direttiva 2005/66/CE.
(GU n. 279 del 30 novembre 2006)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
    Visto l’art. 229  del  nuovo  codice della strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
    Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
    Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive n. 92/53/CEE e n. 93/81/CEE  che  modificano  la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel   supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;
    Visto il decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale e’ stato istituito il Ministero dei trasporti;
    Vista  la  direttiva  n.  2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  26  ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione   europea   n.  L 309  del  25  novembre 2005,  relativa all’impiego  di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio;
    Vista  la  decisione  C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 140 del 29 maggio 2006, relativa alle
prescrizioni tecniche dettagliate per l’esecuzione delle  prove di cui alla direttiva n. 2005/66/CE
del Parlamento europeo e del  Consiglio  relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore;

A d o t t a
il seguente decreto:

    Recepimento  della  direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione  frontale  sui  veicoli  a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio e della decisione C(2006)776 della Commissione  europea  del  20  marzo  2006 relativa alle prescrizioni tecniche  dettagliate  per l’esecuzione  delle  prove  di  cui  alla direttiva 2005/66/CE.

Art. 1.
    1. Scopo del presente decreto e’ il miglioramento della sicurezza dei  pedoni  e dei veicoli attraverso misure passive. Esso stabilisce prescrizioni  tecniche  per  l’omologazione  dei veicoli a motore per quanto riguarda i  sistemi  di  protezione  frontale  forniti  come equipaggiamento  originale  del  veicolo oppure come entità tecniche separate.

Art. 2.
    1.  Ai fini del presente  decreto  si applicano le seguenti definizioni  e  le  definizioni  di  cui  all’allegato I, punto 1 al presente decreto:
      a) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell’art. 2  e  dell’allegato II del decreto del Ministro dei trasporti   e   della   navigazione   8 maggio   1995,  e  successive modificazioni,  di  massa  totale  autorizzata  non  superiore  a 3,5 tonnellate,  e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
      b) «entità  tecnica  separata», un’entità tecnica separata ai sensi  dell’art.  2  del  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione  8 maggio  1995,  e  successive  modificazioni, destinata all’installazione o all’uso su uno o più tipi di veicoli.

Art. 3.
    1. A  decorrere  dal  25 agosto  2006,  riguardo ai nuovi tipi di veicoli   che  sono  provvisti di  sistemi  di  protezione  frontale rispondenti  alle  prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II al presente decreto, non e’ consentito:
      a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;
      b) vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.
    2. A decorrere dal 25 agosto  2006, riguardo ai nuovi tipi di sistemi  di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata  e  che  rispondono  alle  prescrizioni  dell’allegato I e dell’allegato II al presente decreto, non e’ consentito:
      a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;
      b) vietare la vendita o la messa in circolazione.
    3. A decorrere dal 25 novembre 2006 per i nuovi tipi di veicoli provvisti di sistemi di protezione frontale o per i nuovi tipi di sistemi  di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata  che  non rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II al  presente decreto, non è consentito il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale.
    4.  A  decorrere  dal  25 maggio  2007,  riguardo  ai veicoli non rispondenti  alle  prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II al presente  decreto,  per  motivi  riguardanti  i sistemi di protezione frontale:
      a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi  a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,  e  successive modificazioni, ai fini dell’art. 7, comma 1, del decreto medesimo;
      b) non  e’ consentita l’immatricolazione, la vendita o la messa in  circolazione  di  veicoli  nuovi che non siano accompagnati da un certificato  di  conformità ai  sensi  del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
    5. A decorrere dal 25 maggio 2007, le prescrizioni degli allegati I e II al presente decreto relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate si applicano ai fini dell’art. 7, comma 2, del decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 8 maggio 1995.

Art. 4.
    1. Durante le prove di cui al punto 3 dell’allegato I al presente decreto  devono essere osservate le prescrizioni tecniche dettagliate dell’allegato IV al presente decreto.

Art. 5.
    1. Gli allegati I, III, IV e XI del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  8 maggio 1995 e successive modificazioni  sono  modificati  conformemente  all’allegato  III  al presente decreto.

Art. 6.
    1. Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Art. 7.
    1. Le  disposizioni  del presente decreto decorrono dal 25 agosto 2006.
   
      Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

         Roma, 7 agosto 2006
                                                     
                                                             Allegati

Vedere allegati I, II, III e IV da pag. 7 a pag. 57  




Sabato, 02 Dicembre 2006
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