Con l’entrata
in vigore della Direttiva 2003/28/CE del 07 aprile 2003 si è
adattato per la quarta volta il progresso tecnico riferito alla Direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri, in riferimento al trasporto di merci pericolose su strada; infatti
a decorrere dal 01 luglio 2003 sarà obbligatorio attenersi esclusivamente
alle nuove disposizioni dettate dall’ADR 2003 per quanto riguarda
il trasporto internazionale.
Per l’applicazione del nuovo regolamento ADR ai trasporti nazionali,
il recepimento è subordinato all’emanazione di un apposito
decreto ministeriale che alla data odierna non risulta ancora emesso
e ad oggi facciamo ancora riferimento all’ADR 2001 che, nonostante
tutto, ha già apportato significative modifiche soprattutto per
quanto riguarda il “Documento di Trasporto” redatto per il
transito di merci pericolose.
Sicuramente nell’unità di trasporto caricata con merci pericolose
dovranno trovarsi a bordo una serie di documenti di cui in via principale
il D.D.T. che deve obbligatoriamente contenere una serie di informazioni
per ogni materia ad oggetto pericoloso, ovvero:
a) il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”;
b) la designazione ufficiale di trasporto eventualmente completata,
se del caso, dal nome tecnico ( il nome tecnico deve essere un nome
chimico riconosciuto, se del caso, un nome biologico riconosciuto o
un altro nome utilizzato correntemente nei manuali, riviste e testi
scientifici e tecnici; inoltre i nomi commerciali NON devono essere
usati a questo scopo);
c) per ogni tipologia di classe di materie pericolose dovranno essere
riportate sul D.D.T. le seguenti prescrizioni:
• per le materie e oggetti della classe 1 (materie e oggetti
esplosivi) è obbligatorio riportare il codice di classificazione
della prescritta tabella A (lista delle merci pericolose);
• per i materiali radioattivi della classe 7 ci sono particolari
informazioni per le quali lo speditore deve fare figurare nel documento
di trasporto:
1) il numero ONU attribuito alla materia e preceduto dalle lettere “UN”;
2) la designazione ufficiale di trasporto;
3) il numero indicante la classe 7;
4) il nome o il simbolo di ogni radionuclideo; per le miscele di radionuclidi,
una descrizione generale appropriata o una lista dei nuclidi più
restrittivi;
5) la descrizione dello stato fisico e chimico della materia o l’indicazione
che si tratta di un materiale radioattivo sotto forma speciale o di
un materiale debolmente disperdibile;
6) l’attività massima del contenuto radioattivo durante
il trasporto espressa in BEQUERELS (BQ) con il prefisso “SI”
appropriato. Per i materiali fissili, la massa totale del materiale
fissile in grammi può essere indicata in luogo dell’attività.
7) la categoria del collo ( I – bianca; II – gialla; III –
gialla);
8) l’indice di trasporto;
9) l’indice di sicurezza per la criticità nelle spedizioni
di materiali fissili, a parte quelli esenti;
10) il marchio di identificazione di ogni certificato di approvazione
da una autorità competente applicabile alla spedizione;
11) per le spedizioni in colli in un sovrimballaggio o in un contenitore
occorrerà: una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni
collo all’interno del sovrimballaggio o del contenitore e, se del
caso, di ogni sovrimballaggio o contenitore della spedizione. Se i colli
devono essere tolti dal sovrimballaggio o dal contenitore in un punto
di scarico intermedio, devono essere forniti documenti di trasporto
appropriati;
12) quando una spedizione deve essere spedita in uso esclusivo deve
essere apposto sul D.D.T. la dicitura “SPEDIZIONE IN USO ESCLUSIVO”.
NOTA:-Per quanto riguarda il trasporto di materiale radioattivo
lo speditore deve allegare ai documenti di trasporto una dichiarazione
concernente le misure da adottare da parte del trasportatore.
La dichiarazione deve essere redatta nelle lingue giudicate necessarie
dal trasportatore o dalle autorità competenti e deve includere
almeno le seguenti informazioni:
- le misure supplementari per il carico, lo stivaggio, il trasporto,
la manipolazione e lo scarico del collo, del sovrimballaggio, del contenitore,
comprese, in base alle necessità, le disposizioni speciali da
prendere in materia di stivaggio per assicurare una buona dissipazione
del calore o una dichiarazione indicante che tali misure non sono necessarie;
- le restrizioni concernenti il modo di trasporto o il veicolo ed eventualmente
le istruzioni per l’itinerario da seguire;
- le disposizioni da prendere in caso di emergenza, tenuto conto della
natura della spedizione.
Si precisa che nonostante la particolarità delle merci trasportate,
i certificati dell’autorità competente non devono necessariamente
accompagnare la spedizione; però lo speditore deve essere sempre
pronto a renderli disponibili al o ai trasporti prima del carico e dello
scarico.
• per le materie e oggetti delle altre classi dovranno essere riportati
sul D.D.T. i numeri di appropriati modelli di etichette e nel caso di
più numeri di questi, i numeri che seguono il primo devono essere
indicati tra parentesi.
d) se del caso, il gruppo di imballaggio attribuito alla materia; infatti
questo può essere preceduto dalle lettere PG (esempio PG II)
o dalle iniziali corrispondenti alle parole “Gruppo di Imballaggio”;
e) il numero e la descrizione dei colli;
f) la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata
da un diverso numero ONU,designazione ufficiale di trasporto o, se applicabile,
gruppo di imballaggio (espresso in volume o in massa lorda, o in massa
netta come appropriato)
g) il nome e l’indirizzo del o degli speditori;
h) il nome e l’indirizzo del o dei destinatari;
i) una dichiarazione come richiesta da ogni accordo particolare.
NOTA:-Il posto e l’ordine nei quali le informazioni devono apparire
nel documento di trasporto sono scelti liberamente.
Tuttavia le informazioni elencate con le lettere a)- b)- c)- d)- devono
obbligatoriamente apparire nel seguente ordine: a)- b)- c)- d)- oppure
nell’ordine b)- c)- a)- d)- senza elementi di informazione intercalati,
salvo quelli previsti dall’ADR.
PRECISAZIONE:-la designazione ufficiale di trasporto di una sostanza
pericolosa può essere riportata indifferentemente a caratteri
maiuscoli o minuscoli ed obbligatoriamente le informazioni richieste
sul D.D.T. devono essere ben leggibili.
Inoltre lo speditore deve certificare, con una apposita dichiarazione
a parte combinata col D.D.T. o sul documento stesso, che la materia
è ammessa al trasporto su strada secondo le disposizioni ADR
e che le sue condizioni riferite all’etichettatura, all’imballaggio
ed il suo condizionamento sono conformi alle prescrizioni ADR.
ESEMPIO DI DESCRIZIONE AUTORIZZATA DI MERCI PERICOLE
“ UN 1702 OSSIGENO COMPRESSO, 2.2 (5.1)”
oppure
“OSSIGENO COMPRESSO, 2.2 (5.1), UN 1702”
altra tipologia
“UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3) I”
oppure
“ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), UN 1098, I”
PRECISAZIONE
Si precisa che la normativa ADR ha prescritto una serie di disposizioni
particolari e speciali che dettano apposite “diciture” da
apporre nel documento di trasporto in riferimento alle diverse tipologie
di carichi di merci pericolose effettuate di cui:
* disposizioni particolari relative ai rifiuti;
* disposizioni particolari relative alle merci pericolose imballate
in quantità limitate;
* disposizioni particolari relative agli imballaggi di soccorso;
* disposizioni particolari relative agli imballaggi, veicoli, contenitori,
cisterne, veicoli batteria e CGEM, vuoti non ripuliti;
* disposizioni particolari relative alle esenzioni legate alle quantità
trasportate per unità di trasporto;
* disposizioni particolari relative all’utilizzazione dei GIR dopo
la scadenza della prova o dell’ispezione periodica;
* disposizioni speciali per le materie trasportate a caldo;
* disposizioni speciali per il trasporto di materie stabilizzate mediante
regolazione della temperatura;
* informazioni richieste dalla disposizione speciale 640 ( capitolo
3.3 );
* disposizioni particolari per la classe 1 ( materie e oggetti esplosivi
);
* disposizioni particolari per la classe 2 ( gas );
* disposizioni particolari relative alle materie autoreattive e ai perossidi
organici.
FORME E LINGUA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO
Il documento di trasporto contenente le prescritte informazioni può
essere quello richiesto da altri regolamenti in vigore per un altro
modo di trasporto, ma per quanto riguarda la forma e la lingua in cui
è redatto bisogna fare riferimento a particolari prescrizioni
di cui:
* nel caso di destinatari multipli, il nome e l’indirizzo dei destinatari,
come pure le quantità consegnate che permettono di valutare la
natura e la quantità trasportata in ogni momento, possono essere
riportati su ogni altro documento reso obbligatorio dagli altri regolamenti
particolari e che si devono trovare a bordo del veicolo;
* le diciture da riportare nel documento di trasporto devono essere
redatte in lingua ufficiale del paese speditore e, inoltre, se questa
lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese,
francese o tedesco, a meno che accordi conclusi tra i paesi interessati
al trasporto non dispongono diversamente;
* quando a causa dell’entità del carico una spedizione non
può essere caricata su una sola unità di trasporto, devono
essere compilati almeno altrettanti documenti distinti o altrettante
copie del documento unico che interessa le unità di trasporto.
Regime Sanzionatorio: per la mancanza del documento di trasporto
o anche solo di una voce richiesta, ovvero per la violazione di uno
dei predetti obblighi o prescrizioni, ricorre la violazione di cui all’articolo
168/9° del Codice della Strada con sanzione pecuniaria da €
343,35, sospensione della patente di guida del conducente e della carta
di circolazione del veicolo da 2 a 6 mesi, nonché la decurtazione
di punti 10 dalla patente stessa e fermo amministrativo del veicolo
per uguale periodo di tempo.
La stessa sanzione pecuniaria si applica al proprietario del veicolo,
nonché al committente esclusivo.
REGIME DI MONOPOLIO
Per le merci pericolose soggette a regime di monopoli come la benzina,
idrocarburi, bitumi, oli greggi ed alcuni gas, devono essere obbligatoriamente
accompagnati, oltre dal D.D.T., da uno dei seguenti documenti:
1) Documento Accompagnamento Accisa (DAA) dove devono ancora
essere pagate le imposte su quel prodotto
2) Documento Accompagnamento Semplificato (DAS) dove sono già
state pagate le imposte