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TRASPORTO MERCI 03/06/2004

Il Documento di trasporto per merci pericolose

Il Documento di trasporto per merci pericolose

di Franco Medri*

Con l’entrata in vigore della Direttiva 2003/28/CE del 07 aprile 2003 si è adattato per la quarta volta il progresso tecnico riferito alla Direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri, in riferimento al trasporto di merci pericolose su strada; infatti a decorrere dal 01 luglio 2003 sarà obbligatorio attenersi esclusivamente alle nuove disposizioni dettate dall’ADR 2003 per quanto riguarda il trasporto internazionale.
Per l’applicazione del nuovo regolamento ADR ai trasporti nazionali, il recepimento è subordinato all’emanazione di un apposito decreto ministeriale che alla data odierna non risulta ancora emesso e ad oggi facciamo ancora riferimento all’ADR 2001 che, nonostante tutto, ha già apportato significative modifiche soprattutto per quanto riguarda il “Documento di Trasporto” redatto per il transito di merci pericolose.
Sicuramente nell’unità di trasporto caricata con merci pericolose dovranno trovarsi a bordo una serie di documenti di cui in via principale il D.D.T. che deve obbligatoriamente contenere una serie di informazioni per ogni materia ad oggetto pericoloso, ovvero:

a) il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”;
b) la designazione ufficiale di trasporto eventualmente completata, se del caso, dal nome tecnico ( il nome tecnico deve essere un nome chimico riconosciuto, se del caso, un nome biologico riconosciuto o un altro nome utilizzato correntemente nei manuali, riviste e testi scientifici e tecnici; inoltre i nomi commerciali NON devono essere usati a questo scopo);
c) per ogni tipologia di classe di materie pericolose dovranno essere riportate sul D.D.T. le seguenti prescrizioni:

per le materie e oggetti della classe 1 (materie e oggetti esplosivi) è obbligatorio riportare il codice di classificazione della prescritta tabella A (lista delle merci pericolose);
per i materiali radioattivi della classe 7 ci sono particolari informazioni per le quali lo speditore deve fare figurare nel documento di trasporto:

1) il numero ONU attribuito alla materia e preceduto dalle lettere “UN”;
2) la designazione ufficiale di trasporto;
3) il numero indicante la classe 7;
4) il nome o il simbolo di ogni radionuclideo; per le miscele di radionuclidi, una descrizione generale appropriata o una lista dei nuclidi più restrittivi;
5) la descrizione dello stato fisico e chimico della materia o l’indicazione che si tratta di un materiale radioattivo sotto forma speciale o di un materiale debolmente disperdibile;
6) l’attività massima del contenuto radioattivo durante il trasporto espressa in BEQUERELS (BQ) con il prefisso “SI” appropriato. Per i materiali fissili, la massa totale del materiale fissile in grammi può essere indicata in luogo dell’attività.
7) la categoria del collo ( I – bianca; II – gialla; III – gialla);
8) l’indice di trasporto;
9) l’indice di sicurezza per la criticità nelle spedizioni di materiali fissili, a parte quelli esenti;
10) il marchio di identificazione di ogni certificato di approvazione da una autorità competente applicabile alla spedizione;
11) per le spedizioni in colli in un sovrimballaggio o in un contenitore occorrerà: una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni collo all’interno del sovrimballaggio o del contenitore e, se del caso, di ogni sovrimballaggio o contenitore della spedizione. Se i colli devono essere tolti dal sovrimballaggio o dal contenitore in un punto di scarico intermedio, devono essere forniti documenti di trasporto appropriati;
12) quando una spedizione deve essere spedita in uso esclusivo deve essere apposto sul D.D.T. la dicitura “SPEDIZIONE IN USO ESCLUSIVO”.


NOTA:-Per quanto riguarda il trasporto di materiale radioattivo lo speditore deve allegare ai documenti di trasporto una dichiarazione concernente le misure da adottare da parte del trasportatore.
La dichiarazione deve essere redatta nelle lingue giudicate necessarie dal trasportatore o dalle autorità competenti e deve includere almeno le seguenti informazioni:

- le misure supplementari per il carico, lo stivaggio, il trasporto, la manipolazione e lo scarico del collo, del sovrimballaggio, del contenitore, comprese, in base alle necessità, le disposizioni speciali da prendere in materia di stivaggio per assicurare una buona dissipazione del calore o una dichiarazione indicante che tali misure non sono necessarie;

- le restrizioni concernenti il modo di trasporto o il veicolo ed eventualmente le istruzioni per l’itinerario da seguire;

- le disposizioni da prendere in caso di emergenza, tenuto conto della natura della spedizione.

Si precisa che nonostante la particolarità delle merci trasportate, i certificati dell’autorità competente non devono necessariamente accompagnare la spedizione; però lo speditore deve essere sempre pronto a renderli disponibili al o ai trasporti prima del carico e dello scarico.

• per le materie e oggetti delle altre classi dovranno essere riportati sul D.D.T. i numeri di appropriati modelli di etichette e nel caso di più numeri di questi, i numeri che seguono il primo devono essere indicati tra parentesi.
d) se del caso, il gruppo di imballaggio attribuito alla materia; infatti questo può essere preceduto dalle lettere PG (esempio PG II) o dalle iniziali corrispondenti alle parole “Gruppo di Imballaggio”;
e) il numero e la descrizione dei colli;
f) la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU,designazione ufficiale di trasporto o, se applicabile, gruppo di imballaggio (espresso in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato)
g) il nome e l’indirizzo del o degli speditori;
h) il nome e l’indirizzo del o dei destinatari;
i) una dichiarazione come richiesta da ogni accordo particolare.
NOTA:-Il posto e l’ordine nei quali le informazioni devono apparire nel documento di trasporto sono scelti liberamente.
Tuttavia le informazioni elencate con le lettere a)- b)- c)- d)- devono obbligatoriamente apparire nel seguente ordine: a)- b)- c)- d)- oppure nell’ordine b)- c)- a)- d)- senza elementi di informazione intercalati, salvo quelli previsti dall’ADR.

PRECISAZIONE:-la designazione ufficiale di trasporto di una sostanza pericolosa può essere riportata indifferentemente a caratteri maiuscoli o minuscoli ed obbligatoriamente le informazioni richieste sul D.D.T. devono essere ben leggibili.
Inoltre lo speditore deve certificare, con una apposita dichiarazione a parte combinata col D.D.T. o sul documento stesso, che la materia è ammessa al trasporto su strada secondo le disposizioni ADR e che le sue condizioni riferite all’etichettatura, all’imballaggio ed il suo condizionamento sono conformi alle prescrizioni ADR.

ESEMPIO DI DESCRIZIONE AUTORIZZATA DI MERCI PERICOLE

“ UN 1702 OSSIGENO COMPRESSO, 2.2 (5.1)”
oppure
“OSSIGENO COMPRESSO, 2.2 (5.1), UN 1702”
altra tipologia
“UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3) I”
oppure
“ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), UN 1098, I”

PRECISAZIONE

Si precisa che la normativa ADR ha prescritto una serie di disposizioni particolari e speciali che dettano apposite “diciture” da apporre nel documento di trasporto in riferimento alle diverse tipologie di carichi di merci pericolose effettuate di cui:

* disposizioni particolari relative ai rifiuti;
* disposizioni particolari relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate;
* disposizioni particolari relative agli imballaggi di soccorso;
* disposizioni particolari relative agli imballaggi, veicoli, contenitori, cisterne, veicoli batteria e CGEM, vuoti non ripuliti;
* disposizioni particolari relative alle esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto;
* disposizioni particolari relative all’utilizzazione dei GIR dopo la scadenza della prova o dell’ispezione periodica;
* disposizioni speciali per le materie trasportate a caldo;
* disposizioni speciali per il trasporto di materie stabilizzate mediante regolazione della temperatura;
* informazioni richieste dalla disposizione speciale 640 ( capitolo 3.3 );
* disposizioni particolari per la classe 1 ( materie e oggetti esplosivi );
* disposizioni particolari per la classe 2 ( gas );
* disposizioni particolari relative alle materie autoreattive e ai perossidi organici.

FORME E LINGUA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il documento di trasporto contenente le prescritte informazioni può essere quello richiesto da altri regolamenti in vigore per un altro modo di trasporto, ma per quanto riguarda la forma e la lingua in cui è redatto bisogna fare riferimento a particolari prescrizioni di cui:

* nel caso di destinatari multipli, il nome e l’indirizzo dei destinatari, come pure le quantità consegnate che permettono di valutare la natura e la quantità trasportata in ogni momento, possono essere riportati su ogni altro documento reso obbligatorio dagli altri regolamenti particolari e che si devono trovare a bordo del veicolo;

* le diciture da riportare nel documento di trasporto devono essere redatte in lingua ufficiale del paese speditore e, inoltre, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongono diversamente;

* quando a causa dell’entità del carico una spedizione non può essere caricata su una sola unità di trasporto, devono essere compilati almeno altrettanti documenti distinti o altrettante copie del documento unico che interessa le unità di trasporto.


Regime Sanzionatorio: per la mancanza del documento di trasporto o anche solo di una voce richiesta, ovvero per la violazione di uno dei predetti obblighi o prescrizioni, ricorre la violazione di cui all’articolo 168/9° del Codice della Strada con sanzione pecuniaria da € 343,35, sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo da 2 a 6 mesi, nonché la decurtazione di punti 10 dalla patente stessa e fermo amministrativo del veicolo per uguale periodo di tempo.
La stessa sanzione pecuniaria si applica al proprietario del veicolo, nonché al committente esclusivo.

REGIME DI MONOPOLIO

Per le merci pericolose soggette a regime di monopoli come la benzina, idrocarburi, bitumi, oli greggi ed alcuni gas, devono essere obbligatoriamente accompagnati, oltre dal D.D.T., da uno dei seguenti documenti:

1) Documento Accompagnamento Accisa (DAA) dove devono ancora essere pagate le imposte su quel prodotto
2) Documento Accompagnamento Semplificato (DAS) dove sono già state pagate le imposte

*Ispettore Polizia Stradale


di Franco Medri

Giovedì, 03 Giugno 2004
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