Pubblichiamo il testo
unico sull’immigrazione nella versione modificata dalla Legge
Bossi-Fini e dai successivi provvedimenti legislativi. Il testo unico
costituisce un corpus composito che include norme di natura e contenuto
diversi:
(Altalex, 24 luglio 2006) Testo unico delle disposizioni concernenti (Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento
Ordinario) Testo coordinato ed
aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 380/1998, dal D.lgs. n.
113/1999, dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, dalla Legge
n. 189/2002, dalla Legge
n. 289/2002, dal D.lgs.
n. 87/2003, dal D.L. n. 241/2004 e dal D.L.
n. 144/2005. Indice
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della
Costituzione; Visto l’articolo 47,
comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per
l’emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra
loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a
tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta
legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e
quelle dell’articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40; Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
1998; Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 15 giugno 1998; Acquisito il parere delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24
luglio 1998; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale,
del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto: Princìpi generali Articolo 1 Àmbito di applicazione. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) 1. Il presente testo
unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si
applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come
stranieri. 2. Il presente testo
unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, se
non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto
dell’articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40. 3. Quando altre
disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di
cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve
intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque
vigenti nel territorio dello Stato. 4. Nelle materie di
competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica. 5. Le disposizioni del
presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle
norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di
attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di
attuazione, è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40 . 7. Prima dell’emanazione,
lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per
l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato
anche in mancanza del parere. Articolo 2 Diritti e doveri dello straniero. (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 1) 1. Allo straniero
comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti
i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti. 2. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in
materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano
diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo
i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. 3. La Repubblica
italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975,
ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani. 4. Lo straniero
regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. 5. Allo straniero è
riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. 6. Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il
soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall’interessato. 7. La protezione
diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di
diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti
alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L’autorità
giudiziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l’obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento
di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale,
di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status
personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresì l’obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda
di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari. 8. Gli accordi
internazionali stipulati per le finalità di cui all’articolo 11, comma 4,
possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli
Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare
le immigrazioni clandestine. 9. Lo straniero presente
nel territorio italiano è comunque tenuto all’osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa vigente. Articolo 2-bis (1) Comitato per il coordinamento e il monitoraggio. 1. È istituito il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato «Comitato». 2. Il Comitato è
presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da
un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto
dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. 3. Per l’istruttoria
delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di
lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei
Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il
coordinamento delle politiche comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, e
dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle
attività produttive, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze,
della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per
gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all’attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1. 4. Con regolamento, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (1) Articolo inserito
dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189. Articolo 3 Politiche migratorie. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3) 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali
maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la
necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell’Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. (1)
2. Il documento
programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli Stati membri dell’Unione europea, con le organizzazioni
internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non
governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante
la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure
di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con
legge. 3. Il documento individua
inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel
territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l’ordinamento giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine. 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo
2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari,
sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro
il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere
in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per
l’anno precedente. (2) 5. Nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti
agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei
diritti fondamentali della persona umana. 6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell’interno, si provvede all’istituzione di Consigli territoriali per
l’immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali
dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale. 6-bis. Fermi restando i
trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, il Ministero dell’interno espleta, nell’ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell’immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie. (3) 7. Nella prima
applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento
indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. 8. Lo schema del
documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per
l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche
in mancanza del parere. (1) Comma così modificato
dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189. Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e
l’allontanamento dal territorio dello Stato Capo I Disposizioni sull’ingresso e il soggiorno Articolo 4 Ingresso nel territorio dello Stato. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) 1. L’ingresso nel
territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto
valido o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di
esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i
casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti. 2. Il visto di ingresso è
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato
di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori
a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua
a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al
soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla
normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica
o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile,
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato,
salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli
22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità
della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all’autorità di frontiera. (1) 3. Ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in
possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui all’articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso
l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
(2) 4. L’ingresso in Italia
può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a
quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia ovvero a norme
comunitarie. 5. Il Ministero degli
affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica
dell’elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche
in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 6. Non possono fare
ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli
stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono
essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di
tutela delle relazioni internazionali. 7. L’ingresso è comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione. (1) Comma così sostituito
dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189. Articolo 5 (1) Permesso di soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 1. Possono soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico
o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 2. Il permesso di
soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è
rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di
ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti
civili e religiosi e altre convivenze. 2-bis. Lo straniero che
richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 3. La durata del permesso
di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto
d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli
accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può
comunque essere: a) superiore a tre mesi,
per visite, affari e turismo; [b) superiore a sei
mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che
richiedono tale estensione;] c) superiore ad un anno,
in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; [d) superiore a due
anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari;] e) superiore alle
necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione. 3-bis. Il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o
più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. 3-ter. Allo straniero che
dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare
lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per
la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è
rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza
dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero
il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo
26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e
all’INPS nonché all’INAIL per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9
dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso
per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso
di soggiorno non può essere superiore a due anni. 4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia
in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al
comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso
di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale. 4-bis. Lo straniero che
richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. 5. Il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è
stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili. 6. Il rifiuto o la revoca
del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. 7. Gli stranieri muniti
del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall’autorità di uno
Stato appartenente all’Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono
tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini
di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione
di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall’ingresso nel territorio dello
Stato può essere disposta l’espulsione amministrativa. 8. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002,
riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici,
dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (2) 8-bis. Chiunque contraffà
o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una
carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la
reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da
un pubblico ufficiale. 9. Il permesso di
soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in
cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti
dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico. (1) Articolo così
modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189. Articolo 5-bis (1) Contratto di soggiorno per lavoro subordinato. 1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte
del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica; b) l’impegno al pagamento
da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza. 2. Non costituisce titolo
valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga
le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il contratto di
soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22
presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione. (1) Articolo inserito
dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189. Articolo 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, artt. 144, comma 2, e 148) 1. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e
familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque
prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. (1) 2. Fatta eccezione per i
provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo
e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici
servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di
interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero
il permesso o la carta di soggiorno è punito con l’arresto fino a sei mesi e
l’ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo
di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. (1) 5. Per le verifiche
previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l’autorità
di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da
altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato. 6. Salvo quanto è
stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il
soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità
locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica. 7. Le iscrizioni e
variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero
si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione
l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente. 8. Fuori dei casi di cui
al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. 9. Il documento di
identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo
approvato con decreto del Ministro dell’interno. Esso non è valido per
l’espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali. 10. Contro i
provvedimenti di cui all’articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente. (1) Comma così modificato
dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189. Articolo 7 Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi
titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza . 2. La comunicazione
comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione
è dovuta. 2-bis. Le violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (1) (1) Comma inserito dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189. Articolo 8 Disposizioni particolari. (R.D. 18 giugno
1931, n. 773, art. 149) 1. Le disposizioni del
presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo
diplomatico e consolare. Articolo 9 Carta di soggiorno.
Sabato, 02 Dicembre 2006
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