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Notizie brevi 05/12/2006

IVA SULLE AUTO DELLE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Come presentare la richiesta di rimborso

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Fisco e Unione europea. Bruxelles pronta ad accogliere la proposta di Roma sulla detrazione.

Iva sulle auto: forfait al 50%
Il Governo si appresta alla notificazione ufficiale del limite

L’Iva sulle auto sarà indetraibile al 50 per cento. Il che, per i contribuenti, significa un recupe­ro del restante 50% dell’imposta versata per acquisti di auto utiliz­zate nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale e per le spese connesse.

EFFETTI ANCHE SUL PASSATO

La scelta rappresenta il punto di partenza per determinare la misura dei rimborsi in seguito all’applicazione della sentenza della Corte Ue
La proposta formulata dall’am­ministrazione italiana a Bruxel­les nei giorni scorsi non starebbe trovando ostacoli da parte degli organi comunitari, i quali atten­dono ora, alla luce dell’approva­zione definitiva del decreto legge n. 258 sul blocco delle compen­sazioni e sulla restituzione dell’imposta, la notificazione uffi­ciale del limite forfetario alla detraibilità del tributo.
Lo Stato italiano, in effetti, cer­cando un accordo con la Com­missione europea, ha ipotizzato anche una indetraibilità al 60%, riducendo al 40 la parte di Iva re­cuperabile. La Ue, comunque, sembra propendere per il 50%, una percentuale già ammessa in altri Paesi (come, a esempio, il Belgio o la Spagna) e inferiore ri­spetto ad altri Stati come la Ger­mania, dove dal 1° gennaio 2004 non esistono restrizioni alla de­trazione, se l’utilizzo professiona­le raggiunge almeno il 10 per cen­to. Esistono poi altri Stati (Unghe­ria, Polonia, Olanda e Svezia) che utilizzano un sistema analitico, accordando il diritto alla detra­zione integrale con l’esclusione delle spese che non hanno carat­tere professionale.
Per il futuro, quindi, i contri-buenti italiani potranno forfeta­riamente scontare la metà dell’Iva sugli autoveicoli. Questa misura, allo stesso tempo, rappre­senterà anche il punto di parten­za per determinare, settore per settore, i rimborsi spettanti in se­guito all’applicazione della sen­tenza della Corte Ue con la quale l’Italia è stata condannata per i li­miti alla detraibilità dell’imposta.
Ma procediamo con ordine. Come si ricorderà, all’indomani della sentenza, il Governo corse ai ripari approvando, durante un Consiglio dei ministri straordinario, il decreto legge n. 258 per bloccare la corsa alle compensa­zioni e disciplinare le richieste sulla base di un’apposita doman­da da spedire online alle Entrate. Nella versione iniziale del prov­vedimento d’urgenza la doman­da doveva essere presentata en­tro il 15 dicembre, «a pena di deca­denza».
Ma su questo inciso Bruxelles ha puntato i piedi. Il limite tempo­rale — voluto dalla Ragioneria per bloccare al 2006 gli effetti del­la sentenza sui conti pubblici e quantificati in complessivi 17,1 miliardi di euro (34 per il 2006 e 14,7 per il triennio 2003-2005) — contrastava con quanto affermato dalla Corte che ha eliminato qualsiasi limitazione del diritto alla detrazione Iva.
Problema, almeno formalmente superato, dalla versione defini­tiva del decreto licenziato merco­ledì scorso dalla Camera. Non so­lo è scomparso l’inciso «a pena di decadenza», ma i contribuenti avranno più tempo per le richieste: entro il 15 aprile 2007 (il 16 in quanto il giorno prima cade di do­menica) se si accetta il forfait; senza alcuna scadenza per chi in­vece sceglierà la via analitica.
Sono, infatti, due le vie per re­cuperare l’Iva: una forfetaria sul-la base di percentuali di detraibilità fissate dal Fisco in relazione ai settori di attività (dove evidente­mente sì terrà conto anche della percentuale fissata per il futuro); una analitica, in contraddittorio con il Fisco, presentando tutti i dati e i documenti che attestino il diritto a una detraibilità maggio­re rispetto alla misura forfetaria (si veda il servizio e gli esempi ri­portati qui a fianco).
Ora la parola torna a Bruxelles che si dovrà pronunciare sulla proposta che verrà notificata a giorni dal Governo italiano. Una decisione che produrrà effetti a catena su tutta la vicenda: da un lato l’agenzia delle Entrate potrà emanare il modello di domanda da utilizzare in telematica e fissare le percentuali di detrazione per tipologia di settore; dall’altro, come promesso nel Dl 262 all’esa­me del Senato, una deducibilità parziale ai fini delle imposte dirette e dell’Irap e ridurre il giro di vite (5,2 miliardi di euro l’anno) applicato sulle auto aziendali per sostenere l’onere della sentenza e una detraibilità al 100 per cento.
Senza dire che l’autorizzazio­ne a una misura ridotta della detraibilità dell’Iva sulle auto, av­viando la procedura di forfetizzazione delle restituzioni dell’Iva per gli anni pregressi, potrebbe consentire all’Erario di ridurre considerevolmente il debito con contribuenti. L’Economia, su questo fronte, spera in un esbor­so finale di 8-8,5 miliardi a fronte dei 17,1 stimati in precedenza.

La storia

La causa

Per una richiesta di rimborso di poco superiore a 30mila euro, richiesta respinta dall’ufficio fiscale, una società trentina ha portato in giudizio l’Italia per le limitazioni al diritto di detrazione dell’Iva sui veicoli.

La sentenza

Il 14 settembre scorso la Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia a restituire l’Iva non detratta dai contribuenti, senza limitazioni temporali e procedurali.

II decreto d’urgenza

II 15 settembre, giorno successivo al deposito della sentenza dei giudici comunitari, durante un Consiglio dei ministri straordinario, il Governo ha approvato il decreto legge n. 258: l’obiettivo era quello di bloccare la corsa alle compensazioni in scadenza il giorno successivo.

La prima procedura

II provvedimento fissa, in prima battuta, al 15 dicembre, a pena di decadenza, il termine di presentazione di un’istanza di rimborso da inviare alle Entrate in via telematica. I limiti temporali imposti, in contrasto di fatto con quanto affermato dai giudici europei, obbligano l’Esecutivo ad modificare il decreto, a rivedere termini e procedure di recupero dell’Iva. Il decreto viene approvato con il voto di fiducia del Senato.

La perdita per Io Stato

Con la nota di aggiornamento al Dpef, il Governo quantifica in 17,1 miliardi l’effetto sui conti pubblici della sentenza. Di questi 14,7 miliardi sono imputabili al triennio 2003-05 e 3,4miliardi al 2006.

La copertura

Per far fronte alla perdita di gettito, a fine settembre con il varo della manovra Finanziaria 2007, l’esecutivo dispone con il decreto fiscale 262 (ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva) l’abolizione della deducibilità dei costi delle auto aziendali ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. La norma penalizza anche i fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

In sospeso

Con l’approvazione del decreto 258 e della nuova procedura di restituzione ora si attendono: da Bruxelles il via libera alla percentuale di indetraibilità dell’iva; dall’agenzia delle Entrate il modello per la domanda di rimborso da presenta re entro il prossimo 15 aprile, con l’indicazione di dati e documenti da dover indicare nell’istanza; dal Governo il provvedimento indicato nel Dl 262 con cui poter reintrodurre, sulla base delle decisioni finali prese dalla Ue, una percentuale di deducibilità dei costi per auto aziendali ai fini e delle imposte dirette e dell’Irap.

 


Senza regole il contenzioso pendente


GLI ESCLUSI

II provvedimento approvato
dimentica i soggetti
in lite con gli uffici
e quanti hanno già chiesto
il recupero dell’imposta

II decreto sull’Iva delle auto dimentica chi ha scagliato la prima pietra e chi già è entrato in lite con il Fisco. Infatti, il Dl 258/06, ora convertito in legge, non dispone nulla sulle istanze di rimborso già presentate e sui contenziosi già pendenti per ottenere il rimborso dell’Iva non detratta ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettere c) e d), del Dpr 633/72. E ciò nonostante la nuo­va disciplina normativa sia sta­ta emanata a seguito di una sen­tenza della Corte di giustizia Ue emessa proprio su richiesta di una Ctp, chiamata a decidere di un ricorso, che aveva sollevato la questione in via pregiudizia­le. Numerosi contribuenti ave­vano, infatti, presentato istanza di rimborso già prima della cita­ta sentenza a norma dell’artico­lo 21 del Dlgs n. 546/92 per evitare la prescrizione del relativo di­ritto e, avverso il relativo dinie­go, alcuni di essi avevano pre­sentato ricorso. Sembra, invece, opportuno che l’agenzia delle Entrate, o in sede di predispo­sizione dei modelli per ottenere il rimborso secondo le modalità previste dal DI 258/06 o con una circolare affronti il punto per evitare inutili e defatiganti contenziosi futuri. Le soluzioni, al­lo stato, sembrano due:

  • estensione delle modalità previste dal Dl 258/06 anche ai periodi ante 2003;

  • scelte processuali.

La norma in esame non stabi­lisce espressamente da quale anno sia possibile ottenere il rimborso con le speciali procedure da essa previste ma può sostenersi che riguardi gli acquisti effettuati dal 1°genna­io 2003 (si veda l’articolo in pa­gina). In aggiunta al questo pe­riodo, il provvedimento del Di­rettore dell’agenzia delle En­trate o le istruzioni per la com­pilazione dell’istanza potrebbero prevedere la possibilità — o addirittura l’obbligo — di utilizzare le modalità previste dalDl258/o6 anche per ottene­re il rimborso di periodi prece­denti per i quali sia già stata pre­sentata istanza di rimborso, a prescindere dal fatto se penda oppure no il contenzioso e se sia stata emessa una sentenza di rigetto del ricorso. A tal fine, per erogare il rimborso sareb­be sufficiente una verifica del­la correttezza e della tempesti­vità dell’istanza presentata a suo tempo, che quindi verreb­be rinunciata (con conseguen­te cessazione dell’eventuale contenzioso ad essa relativo) e sostituita dalla nuova istanza e dalla relativa procedura.
Per i contenziosi già penden­ti, in alternativa alla procedura appena ipotizzata, l’Agenzia po­trebbe, con circolare, impartire istruzioni agli Uffici locali affin­ché, nei giudizi relativi a periodi dal 1° gennaio 2003, prestino ac­quiescenza alle richieste di ces­sazione della materia del con­tendere formulate da quei con­tribuenti che preferiscano se­guire le modalità di rimborso previste dal Dl 258/06 mentre, in quelli relativi (o per la parte relativa) a periodi precedenti la predetta data, possano procede­re alla conciliazione giudiziale prevista dall’articolo 48 del Dl­gs 546/92 applicando gli stessi criteri previsti per disporre i rimborsi secondo le modalità (forfetaria o analitica) previste dal Dl 258/06.
Con le due opzioni indicate si otterrebbe il risultato di evi­tare il protrarsi o l’avvio dei contenziosi tributali, che potrebbero anche concludersi con la condanna dell’Ammini­strazione finanziaria a rimbor­sare somme superiori a quelle che si otterrebbero con le pro­cedure previste dal DL 258/2006 giacché non vincolan­ti al di fuori dell’ambito delle procedure medesime, e di trat­tare in maniera uniforme, a tut­to vantaggio dell’equità e della razionalità del sistema, sia le posizioni post 1° gennaio 2003 con e senza istanza già presen­tata alla data del 15 settembre 2006 (entrata in vigore del Dl 258/2006), sia le posizioni ante e post 1°gennaio 2003.

Il decreto legge. Meno vincoli per ottenere quanto versato in eccesso
Due strade per chiudere la partita

La legge di conversione, modificando in parte l’articolo 1 del Dl 258/2006, sancisce defini­tivamente, per i soggetti passivi Iva (soggetti che esercitano un’impresa o un’arte o una pro­fessione), due importanti novi­tà: al comma 1, ora sono previste due modalità alternative per chiedere il rimborso dell’Iva re­lativa all’acquisto e all’importa­zione, effettuati fino alla data del 13 settembre 2006, di auto­veicoli, motocicli, ciclomotori, relativi servizi e carburanti e non recuperata per effetto dell’indetraibilità oggettiva sta­bilita dall’articolo 19-bis1, lette­re c) e d), del Dpr 633/1972; al, comma 2 c’è il divieto di recupe­rare l’Iva in questione mediante la procedura di detrazione.

La via ordinaria

La modalità ordinaria per chie­dere il rimborso consiste nella presentazione in via telematica, entro il 15 aprile 2007, di un’istanza di rimborso confor­me al modello che sarà approva­to con provvedimento del diret­tore dell’agenzia delle Entrate. Il ricorso a questa modalità com­porta, sul piano formale, l’obbli­go di indicare i dati e predispor­re i documenti che verranno ri­chiesti nel citato provvedimen­to e, sul piano sostanziale, quel­lo di "accontentarsi" della per­centuale di detrazione dell’im­posta che potrà essere stabilita per i distinti settori di attività dal medesimo provvedimento.

L’altra strada

La modalità alternativa, previ­sta per chi non accetti la percen­tuale di detrazione che sarà sta­bilita e, comunque, per chi non presenti l’istanza entro il 16 apri­le 2007 (primo giorno non festi­vo successivo al 15 aprile), consi­ste nella presentazione, senza prescrizione di un termine specifico, di un’istanza di rimborso ex articolo 21 del Dlgs 546/1992, contenente «i dati e gli elementi comprovanti la misura dell’ef­fettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza», stabiliti sem­pre con il citato provvedimen­to. Entrambe le modalità potran­no poi concludersi con il rigetto totale dell’istanza.


Non è chiaro se la modalità principale consenta anche un ri­getto parziale, che invece deve ritenersi ammesso per la moda­lità alternativa. Né se le due mo­dalità presentino differenze in relazione ai periodi per i quali si può chiedere il rimborso. Entrambe le modalità sostituisco­no obbligatoriamente il mecca­nismo della detrazione per gli acquisti effettuati fino al 13 set­tembre 2006. Poiché a quella da­ta, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, poteva essere de­tratta l’Iva relativa agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003, il periodo per il quale si può chie­dere il rimborso è almeno quel­lo compreso tra tale ultima data e quella del 13 settembre 2006.
Tuttavia, il richiamo, per la sola modalità alternativa, dell’articolo 21 del Dlgs 546/1992, potrebbe comportare l’applicabilità del termine in es­so previsto di due anni dal versa­mento indebito all’Erario (ad esempio, oggi non sarebbe pos­sibile chiedere il rimborso dell’Iva indebitamente versata prima del 16 novembre 2004). Questa interpretazione potreb­be risultare avvalorata anche dalla mancanza di un termine per la presentazione dell’istan­za di rimborso. Se così fosse, la conseguenza sarebbe che per ot­tenere il rimborso in una misu­ra superiore a quella stabilita con il provvedimento direttoria­le (modalità alternativa) occorrerebbe rinunciare all’Iva relativa agli acquisti effettuati nel 2003 ed in buona parte del 2OO4. È però evidente che ciò condur­rebbe a una violazione sia dei principi comunitari, giacché il recupero dell’Iva indebitamen­te versata verrebbe assoggetta­to a restrizioni (Corte di Giusti­zia C 197/03 del 11 maggio 2006), sia probabilmente del principio costituzionale della riserva di legge, giacché la misura della de­trazione — che nella specie avverrebbe solo mediante la mo­dalità principale — sarebbe sta­bilita dalle Entrate invece che dal legislatore. Per ovviare a tali conseguenze occorre interpre­tare il richiamo dell’articolo 21 del Dlgs 546/1992 come un rin­vio alla procedura ma non al ter­mine biennale in esso previsti.

Martedì, 05 Dicembre 2006
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