Giurisprudenza di legittimità - che il V. ha proposto
opposizione, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, davanti
al Giudice di pace di Ravenna; - che il giudice di pace, con
sentenza depositata il 27 giugno 2003, ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione,
sul rilievo che la guida in stato d’ebbrezza integra una violazione di
esclusiva competenza del giudice penale; - che il V., con ricorso
notificato il 15 settembre 2003, ha chiesto la cassazione di detta sentenza,
sostenendo che il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato
d’ebbrezza, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal
Prefetto al quale gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è
impugnabile con l’opposizione prevista dal citato art, 22, e che quindi il
giudice di pace non poteva declinare la giurisdizione, peraltro con un erroneo
riferimento alla devoluzione della cognizione del reato al giudice penale (non
potendosi configurare nel rapporto fra questi ed il giudice civile una situazione
di difetto di giurisdizione); - che l’Ufficio non ha presentato
controdeduzioni; - che, per la decisione sul
ricorso, ai sensi dell’art. 375 secondo comma c.p.c., è stata fissata l’odierna
camera di consiglio, previa acquisizione delle menzionate conclusioni del
procuratore generale; - che il provvedimento di
sospensione della patente di guida, adottato in via provvisoria dal Prefetto in
ipotesi di reato a norma dell’art. 223 secondo comma del codice della strada
(D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285), è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, in
sede civile, ai sensi degli artt. 22 seguenti della citata legge n. 689 del
1981, cui rinvia l’art. 205 di detto codice richiamato dal successivo art. 218
quinto comma, senza che al riguardo influisca la circostanza che l’opponente, a
tutela del diritto di fare uso della patente, contesti in via strumentale ed
incidentale la sussistenza dell’illecito penale giustificativo della
sospensione (Cass., S.U., 27 aprile 2005 n. 8693); - che il principio è estensibile,
sulla scorta dell’identità della posizione soggettiva dedotta in giudizio,
all’impugnazione del ritiro della patente operato dagli agenti verbalizzanti al
momento della constatazione del fatto, salva restando la questione (demandata
al giudice di detta opposizione) dell’ammissibilità della relativa domanda
prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione, - che il principio medesimo
evidenzia la manifesta fondatezza del ricorso, e ne esige l’accoglimento, con
l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, la cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa allo stesso giudice di pace, il
quale provvederà anche sulle spese di questa fase processuale. (Omissis). |
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