di Luca Ragazzi
foto Coraggio
Nella riforma dell’autotrasporto la materia più delicata è
certamente quella dei controlli “su strada”, soprattutto per quanto riguarda le
modalità operative poste in essere – nel rispetto delle norme introdotte dal
decreto 286/2005 – durante le verifiche da parte della polizia. Per ovviare in
parte a questa carenza l’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia
Stradale) ha emanato due note informative in materia. La prima si occupa delle
modalità di accertamento dell’eventuale responsabilità concorsuale di
committente, caricatore o proprietario della merce nelle violazioni al Codice
della Strada commesse dall’autista del veicolo incaricato del trasporto; la
seconda riguarda le modalità di accertamento del rapporto lavorativo che lega
il conducente del veicolo al proprietario dello stesso. Sulla responsabilità del committente l’Asaps premette che
con l’entrata in vigore del dl 286 sono state sanzionate forme di
responsabilità concorsuale a vettore, committente, caricatore della merce e
proprietario della merce, quando vengono contestate al trasportatore
determinate violazioni al CdS inerenti la sicurezza della circolazione (art.
61, 62, 142, 164, 167 e 174). Nel controllo di eventuali irregolarità sui Tir, l’Asaps
propone agli operatori di PS due schemi prefissati. Con un primo verbale di
accertamento della responsabilità concorsuale, la PS documenterà la presenza o
meno del contratto di trasporto scritto a bordo del veicolo che ha effettuato
l’infrazione. Si distinguono due casi: la vera e propria mancata stipula del
contratto e la mera mancanza sul veicolo di un contratto peraltro stipulato tra
vettore e committente. In ogni caso, l’agente documenterà se sia stato
possibile individuare chi siano committente, caricatore e proprietario della
merce per l’eventuale applicazione delle rispettive responsabilità concorsuali,
quando si possa desumere una loro soggettiva responsabilità nell’indurre il
trasportatore alla violazione delle norme del Cds. Il secondo verbale verificherà invece se il committente
abbia regolarmente acquisito, come prescrive la riforma, le copie del libretto
di circolazione del veicolo con cui sarebbe stato successivamente effettuato il
trasporto e del certificato di iscrizione all’Albo del vettore, allo scopo di
evitare l’affidamento della merce a un trasportatore abusivo. La seconda circolare riguarda invece il rapporto di lavoro
tra l’autista alla guida del veicolo fermato per il controllo e l’azienda cui
quel veicolo risulta intestato. L’Asaps si rifà anche qui alla previsione
legislativa che prescrive come "durante la guida di qualsiasi veicolo
destinato al trasporto di cose per conto terzi, i conducenti devono recare con
sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano
servizio presso l’impresa di trasporto (esempio: contratto di lavoro, ultimo
foglio paga, contratto di associazione in partecipazione, ecc.)”. Per questo
qualora il conducente risulti sprovvisto di questi documenti, durante qualsiasi
controllo su strada, l’ufficio dell’agente che ha accertato il fatto inviterà
l’impresa (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) a fornire
all’ufficio o al comando competente per territorio cui l’agente appartiene la
prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal
ricevimento dell’invito. Trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene
segnalata all’Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche e, se risulta
aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al Comitato
provinciale per l’Albo in cui è iscritta per le sanzioni disciplinari del caso. Asaps precisa come per questa tipologia di accertamento
non sia previsto la contestazione dell’art. 180 del CdS al conducente per la
mancanza al seguito di tale titolo, in quanto si tratta di documentazione
complementare e non integrativa alla fattispecie di cui al predetto articolo. Pertanto, in sede di controllo stradale, si dovrà solo ed
esclusivamente procedere alla redazione del verbale di accertamento da parte
dell’operatore e, per l’ufficio, alla richiesta di verifica all’impresa
interessata al trasporto, nonché effettuare, in caso di omissione della
presentazione di idonea documentazione, la dovuta segnalazione all’Ispettorato
del lavoro, demandando allo stesso le opportune verifiche e provvedimenti da
adottare per competenza. Invece, il conducente del veicolo che effettua un
trasporto merci in conto proprio e non autorizzato alla conduzione del mezzo in
quanto i preposti alla guida e alla scorta dei veicoli, se non esercitate
personalmente dal titolare della licenza, devono risultare lavoratori
dipendenti (per le imprese a conduzione familiare è ammessa la guida ai
componenti del nucleo familiare stesso) sarà oggetto della violazione ex art.
46 legge 298/74 (la legge 298/74 nulla prescrive al riguardo per quanto
riguarda i conducenti dei veicoli disposti per conto terzi). Dal sito Asaps (www.asaps.it) sono scaricabili i modelli
dei verbali di accertamento sopra richiamati (cliccare sulla pagina Trasporto poi sul mese di settembre,
pagina accessibile ai soli iscritti Asaps NdR) Accedi direttamente alle pagine 1 e 2
da Uomini e trasporti -- Anno XXV n. 223 Dicembre 2006 |