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TRASPORTO MERCI 05/12/2006

La Polstrada si attiva su responsabilità e verifica del rapporto di lavoro

Asaps ha predisposto due verbali di accertamento sulla responsabilità concorsuale e sulla liceità del trasporto. Indagini anche sul rapporto di lavoro tra autista ed impresa intestataria del veicolo

di Luca Ragazzi



foto Coraggio

Nella riforma dell’autotrasporto la materia più delicata è certamente quella dei controlli “su strada”, soprattutto per quanto riguarda le modalità operative poste in essere – nel rispetto delle norme introdotte dal decreto 286/2005 – durante le verifiche da parte della polizia. Per ovviare in parte a questa carenza l’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) ha emanato due note informative in materia. La prima si occupa delle modalità di accertamento dell’eventuale responsabilità concorsuale di committente, caricatore o proprietario della merce nelle violazioni al Codice della Strada commesse dall’autista del veicolo incaricato del trasporto; la seconda riguarda le modalità di accertamento del rapporto lavorativo che lega il conducente del veicolo al proprietario dello stesso.
Sulla responsabilità del committente l’Asaps premette che con l’entrata in vigore del dl 286 sono state sanzionate forme di responsabilità concorsuale a vettore, committente, caricatore della merce e proprietario della merce, quando vengono contestate al trasportatore determinate violazioni al CdS inerenti la sicurezza della circolazione (art. 61, 62, 142, 164, 167 e 174).
Nel controllo di eventuali irregolarità sui Tir, l’Asaps propone agli operatori di PS due schemi prefissati. Con un primo verbale di accertamento della responsabilità concorsuale, la PS documenterà la presenza o meno del contratto di trasporto scritto a bordo del veicolo che ha effettuato l’infrazione. Si distinguono due casi: la vera e propria mancata stipula del contratto e la mera mancanza sul veicolo di un contratto peraltro stipulato tra vettore e committente. In ogni caso, l’agente documenterà se sia stato possibile individuare chi siano committente, caricatore e proprietario della merce per l’eventuale applicazione delle rispettive responsabilità concorsuali, quando si possa desumere una loro soggettiva responsabilità nell’indurre il trasportatore alla violazione delle norme del Cds.
Il secondo verbale verificherà invece se il committente abbia regolarmente acquisito, come prescrive la riforma, le copie del libretto di circolazione del veicolo con cui sarebbe stato successivamente effettuato il trasporto e del certificato di iscrizione all’Albo del vettore, allo scopo di evitare l’affidamento della merce a un trasportatore abusivo.
La seconda circolare riguarda invece il rapporto di lavoro tra l’autista alla guida del veicolo fermato per il controllo e l’azienda cui quel veicolo risulta intestato. L’Asaps si rifà anche qui alla previsione legislativa che prescrive come "durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (esempio: contratto di lavoro, ultimo foglio paga, contratto di associazione in partecipazione, ecc.)”. Per questo qualora il conducente risulti sprovvisto di questi documenti, durante qualsiasi controllo su strada, l’ufficio dell’agente che ha accertato il fatto inviterà l’impresa (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) a fornire all’ufficio o al comando competente per territorio cui l’agente appartiene la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche e, se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al Comitato provinciale per l’Albo in cui è iscritta per le sanzioni disciplinari del caso.
Asaps precisa come per questa tipologia di accertamento non sia previsto la contestazione dell’art. 180 del CdS al conducente per la mancanza al seguito di tale titolo, in quanto si tratta di documentazione complementare e non integrativa alla fattispecie di cui al predetto articolo.
Pertanto, in sede di controllo stradale, si dovrà solo ed esclusivamente procedere alla redazione del verbale di accertamento da parte dell’operatore e, per l’ufficio, alla richiesta di verifica all’impresa interessata al trasporto, nonché effettuare, in caso di omissione della presentazione di idonea documentazione, la dovuta segnalazione all’Ispettorato del lavoro, demandando allo stesso le opportune verifiche e provvedimenti da adottare per competenza.
Invece, il conducente del veicolo che effettua un trasporto merci in conto proprio e non autorizzato alla conduzione del mezzo in quanto i preposti alla guida e alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono risultare lavoratori dipendenti (per le imprese a conduzione familiare è ammessa la guida ai componenti del nucleo familiare stesso) sarà oggetto della violazione ex art. 46 legge 298/74 (la legge 298/74 nulla prescrive al riguardo per quanto riguarda i conducenti dei veicoli disposti per conto terzi).
Dal sito Asaps (www.asaps.it) sono scaricabili i modelli dei verbali di accertamento sopra richiamati (cliccare sulla pagina Trasporto poi sul mese di settembre, pagina accessibile ai soli iscritti Asaps NdR)

Accedi direttamente alle pagine 1 e 2

da Uomini e trasporti -- Anno XXV n. 223 Dicembre 2006


© asaps.it
Martedì, 05 Dicembre 2006
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