di Lamberto Franchi
L’edizione 2007 dell’ADR è stata recepita a livello Ue.
Entrerà in vigore da gennaio anche se fino al luglio si potrà applicare anche
la vecchia normativa. Le principali novità riguardano la classificazione delle
gallerie in 5 categorie introducendo restrizioni per il loro attraversamento,
l’utilizzo di una doppia lingua per il marchio di sovrimballaggio e una nuova
etichetta per i perossidi organici. Il trasporto delle merci pericolose, regolamentato da
quella normativa comunente definita ADR, ogni due anni viene sottoposto a
revisione. Il pacchetto di novità per l’anno 2007 è stato ufficialmente
recepito con la direttiva comunitaria 89/CE del 3 novembre, pubblicata sulla
GUCE n. L305/4 del 4 novembre. E così com’è entrerà in vigore per i trasporti
internazionali dal 1° gennaio 2007, anche se sarà obbligatorio in maniera
definitiva soltanto a partire dal 1° luglio 2007, dopo cioè un periodo di sei
mesi in cui si potrà continuare ad applicare anche la vecchia normativa. Per
quanto riguarda invece l’applicazione delle nuove regole ai trasporti nazionali
si dovrà attendere l’approvazione di un decreto del ministro dei Trasporti che
recepisca la direttiva Ue. Chiarita tempistica e procedure di recepimento, andiamo a
vedere in concreto cosa prevede di nuovo la normativa.
Gallerie: non tutte sono uguali
Una delle principali novità riguarda l’introduzione di
nuovi limiti di attraversamento dei tunnel e delle gallerie con veicoli che
trasportano merci pericolose. Più precisamente, sulla base dei volumi di
traffico e delle dotazioni di sicurezza, le gallerie vengono oggi classificate
in cinque diverse categorie: quella maggiore, la “A”, identica le gallerie
prive di vincoli di accesso per le merci pericolose; quella minore, la “E”, indica
quelle completamente inderdette. In mezzo ci sono tutte le possibili sfumature,
tenendo però presente che, in base ai giorni o alle ore, una stessa galleria
può anche appartenere a più classi diverse. Ad applicare questi criteri nei singoli paesi e quindi a
classificare le diverse gallerie provvederà il ministero dei Trasporti. A quel
punto all’esterno delle gallerie sarà sistemata l’apposita segnaletica che
riporta la categoria di appartenenza. Specifici codici serviranno a chiarire,
rispetto alle singole sostanze, eventuali restrizioni. Per adeguarsi a tali disposizioni gli Stati hanno tempo
fino alla fine del 2009. In ogni caso non sembra, a leggere le norme, che possa
trattarsi di un vero e proprio obbligo, nel senso cioè che uno Stato potrebbe
anche non provvedere alla classificazione delle gallerie, ma che nel caso in
cui ponesse retrizioni al loro attraversamento dovrà farlo sulla base di quanto
previsto dall’ADR 2007.
Le altre novità
Per quanto riguarda le altre novità le passiamo in
rassegna a volo d’uccello, rinviando per i dettagli al dettato delle norme.
Innanzi tutto vengono previsti nuovi casi di esenzione totale rispetto al
trasporto di gas della classe 2, gruppi A,O,F, alle materie delle classi 3 o 9,
packing group II o III, ai pesticidi della classe 6.1. Quindi vengono introdotte
nuove disposizioni speciali e tra queste la 652 sull’esenzione ADR per alcuni
recipienti metallici destinati a contenere gas per mongolfiere, e la 653
sull’esenzione ADR per alcuni tipi di bombole contenenti non più di 0,5 litri
di diossido di carbonio. In più sono fissati nuovi criteri di classificazione per
alcune classi di pericolo. Così, per esempio, sono riclassificati i fuochi
pirotecnici della Classe 1 Esplosivi, mentre per i liquidi infiammabili della
Classe 3 è fissato un nuovo limite punto infiammabilità di 60°. Molte poi le modifiche apportate alla tabella “A” (cap.
3.2) con l’inserimento di nuove rubriche (numeri UN) e la cancellazione di
altre. Ulteriore novità riguarda l’introduzione di un “fascicolo cisterna”,
nuovo documento di accompagnamento per questa tipologia di veicoli. Da sottolineare invece la modifica della dicitura o del
marchio del sovrimballaggio, che da domani dovrà riportare l’indicazione di una
doppia lingua: quella del Paese speditore e una delle tre lingue ufficiali
dell’Accordo ADR. Tutto nuovo è anche il paragrafo dedicato alle etichette
con frecce di orientamento per il carico, previste per gli imballaggi combinati
contenenti liquidi, per quelli muniti di sfiato, per i recipienti criogenici
per gas liquefatti refrigerati, ed escluse invece per i recipienti in
pressione, per i liquidi trasportati in quantità inferiori a 120 ml, per le
materie infettanti in quantità inferiori a 50 ml, per alcuni imballi speciali
per sostanze radioattive, per gli oggetti a tenuta in relazione a tutti gli
orientamenti. Molto importante la nuova etichetta di pericolo prevista
per la classe 5.2 destinata ai perossidi organici. In ogni caso questo nuovo
pittogramma può essere utilizzato da subito ma di fatto diventerà obbligatorio
soltanto nel 2011. Per quanto riguarda la compilazione del documento di
trasporto, si segnala la modifica della lettera h) del paragrafo 5.4.1.1.1, in
cui si offre la possibilità, se i destinari della merce sono più di uno e non
tutti identificabili nel momento in cui parte il trasporto, di riportare al
posto del nome e dell’indirizzo dei destinari, la dizione “Consegna-Vendita”. E
ancora, al posto delle due alternative consentite per la sequenza delle
informazioni, oggi si fissa un preciso ordine: UN – numero ONU – designazione
ufficiale di trasporto – numero(i) dei modelli di etichetta – gruppo di
imballaggio. Inoltre viene portato a 5 kg il limite quantitativo
relativo al trasporto in quantità limitate dei liquidi tossici e corrosivi con
packing group III. Rispetto alle disposizioni riguardanti i mezzi di
contenimento vuoti, non ripuliti, la modifica principale è contenuta nel
paragrafo 5.4.1.1.6.2.3, in cui si stabilisce che, in determinati casi, si
possono utilizzare gli stessi documenti di trasporto preparati per i mezzi di
contenimento pieni. Tutto da scoprire il paragrafo 7.5.7, in cui si fissano
nuove disposizioni rispetto alla movimentazione e allo stivaggio delle merci
pericolose, mentre per ciò che riguarda il limitatore di velocità si precisa che
questo diventerà obbligatorio per i veicoli con massa massima superiore ai 3,5
ton immatricolati per la prima volta dopo il 31 dicembre 2007.
Patentino ADR anche sotto le 3,5 ton
A partire dal primo gennaio 2007 anche i conducenti di
veicoli con massa inferiore alle 3,5 ton dovranno munirsi del Certificato di
Formazione Professionale, meglio noto come “patentino ADR”. Si tratta di una
novità già prevista dall’ADR 2005 (capitoli 8.1 e 1.6.1.9) e proprio per questa
non sottoposta ai sei mesi di periodo transitorio concessi dall’ADR 2007. Nella riunione del novembre 2005 del WP15 (organo deputato
alle modifiche della normativa ADR in sede ONU), dopo molte discussioni, non è
stata accettata nessuna deroga in merito a questa nuova norma quindi, da
gennaio, tutti gli autisti che lavorano con merci pericolose dovranno
conseguire il patentino. Volendo il conseguimento può avvenire (come consente il
decretro 12 dicembre 2005, anche in altri paesi sottoscrittori dell’accordo
ADR, senza la necessità di convertirlo poi in Italia. È pure da segnalare il
fatto che alcuni paesi, come Francia e Belgio, hanno definito un preciso
accordo in cui si rinvia l’applicazione della norma in questione al gennaio
2009. L’Italia però non compare tra i paesi firmatari dell’accordo e quindi,
rimanendo così le cose, deve applicare da subito la normativa. In caso di guida senza patentito è prevista, dall’art. 168
Cds commi 8 e 8 bis, una sanzione amministrativa da 1693,13 a 6773,63 euro, cui
vanno sommate le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione
e della sospensione della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi. Se poi
la violazione viene riscontrata più volte, si può incappare anche nella
confisca amministrativa del veicolo.
LE PRINCIPALI NOVITA’ IN SINTESI
Nuovi limiti di attraversamento delle gallerie, divisi in
5 categorie,
Casi di esenzione totale rispetto al trasporto di gas
della classe 2, dei pesticidi della classe 6.1 ecc.
Nuove disposizioni speciali (esenzione ADR per alcuni
recipienti metallici destinati a contenere gas per mongolfiere e per alcuni
tipi di bombole contenenti non più di 0,5 litri di diossido di carbonio.
Nuovi criteri di classificazione per alcune classi di
pericolo. (esempio: i fuochi pirotecnici della Classe 1 Esplosivi)
Modifiche apportate alla tabella “A” (cap. 3.2) con
l’inserimento di nuove rubriche (numeri UN) e la cancellazione di altre
Introduzione di un “fascicolo cisterna”
Modifica della dicitura o del marchio del sovrimballaggio,
che dovrà riportare l’indicazione di una doppia lingua (Paese speditore e una
delle 3 dell’Accordo ADR)
Nuove etichette con frecce di orientamento per il carico,
previste per gli imballaggi combinati contenenti liquidi, per quelli muniti di
sfiato, per i recipienti criogenici per gas liquefatti refrigerati
Nuova etichetta di pericolo prevista per la classe 5.2
destinata ai perossidi organici
Nuovo ordine per la sequenza delle informazioni: UN -
numero ONU - designazione ufficiale di trasporto - numero(i) dei modelli di
etichetta - gruppo di imballaggio
Aumento a 5 kg per il limite quantitativo relativo al
trasporto in quantità limitate dei liquidi tossici e corrosivi con packing
group III.
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