Giurisprudenza di legittimità CIRCOLAZIONE
STRADALE – CIRCOLAZIONE E SORPASSO CONTROMANO IN PROSSIMITA’ DI UNA CURVA –
CONCORSO – SUSSISTENZA.
Sentenza Il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza del 10 settembre
2002, rigettò l’opposizione proposta da L. A. avverso il decreto emesso l’11
ottobre 2000, con il quale il Prefetto di Reggio Calabria aveva disposto la
sospensione della sua patente di guida per la durata di un mese, per avere il
L., in violazione dell’art. 143, 12° co., cod. strad., proceduto contromano il
3 ottobre 2000 in territorio del Comune di Palmi alla guida della propria
autovettura tg. XXX in corrispondenza di curva della SS 19. MOTIVI DELLA
DECISIONE Il ricorrente, lamentando con l’unico motivo la falsa
applicazione dell’art. 143, 1° co., e la violazione dell’art. 148, 10° co.,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deduce che, in ragione del principio di
specialità, l’avvenuta invasione dell’opposta corsia in prossimità di curva in
modo repentino per l’effettuazione di una manovra di sorpasso, seguita dall’immediato
rientro nella corsia di marcia, avrebbe integrato la violazione delle
disposizioni regolanti il sorpasso dei veicoli e non di quelle disciplinanti la
loro posizione sulla carreggiata. Il motivo è infondato. Il sorpasso che, in quanto necessario per evitare intralci
alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale
alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le
condizioni di pericolo specificamente menzionate nell’art. 148, cod. strad.,
non comporta necessariamente l’invasione dell’opposta corsia di marcia e da
essa prescinde la disciplina per esso stabilita, limitandosi questa a stabilire
la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di
altro utente della strada che procede nella stessa corsia e che se la
carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve
essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si
intende sorpassare. Il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle curve o dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilità, stabilito dall’art.
148, 10° co., cod. strad. ha conseguentemente l’esclusiva finalità di prevenire
il non avvertibile pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo
procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata percorsa
dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la riduzione dello
spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare
gli ostacoli alla normale circolazione non percepibili dai loro conducenti con
la normale tempestività (cfr., tra le altre, in rif. art. 106 cod. abrog.:
cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 1983, n. 1566). L’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143, cod. strad., di
circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che in prossimità del
margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, e la previsione
di una particolare sanzione per colui che circola contromano in corrispondenza
delle curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata
visibilità, non mira, invece, a tutelare la possibilità di reagire
efficacemente ad un altrui comportamento pericoloso, ma ad impedire che la
violazione del precetto venga posta in essere mediante l’invasione dell’opposta
corsia di marcia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad
essere necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare
opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell’altra
corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria
condotta. L’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di
una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza,
conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella
della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni un
rapporto di specialità, bensì di concorso formale, e correttamente, dunque, la
sentenza ha escluso che non potesse trovare luogo la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, che, diversamente peraltro da quanto
opinato dal ricorrente, trovava applicazione in relazione alla violazione sia
dell’art. 143, 12° co., e sia dell’art. 148, 10° co., cod. strad. Non va
provveduto sulle spese del giudizio, essendosi l’intimato limitato a depositare
un “atto di costituzione” e non avendo il medesimo svolto alcuna attività
difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma,
3 luglio 2006. |
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