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Corte di Cassazione 06/12/2006

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – CIRCOLAZIONE E SORPASSO CONTROMANO IN PROSSIMITA’ DI UNA CURVA – CONCORSO – SUSSISTENZA.

(Cass. Civ., sez. II, 28 settembre 2006, n. 21083)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 28 settembre 2006, n. 21083

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CIRCOLAZIONE STRADALE – CIRCOLAZIONE E SORPASSO CONTROMANO IN PROSSIMITA’ DI UNA CURVA – CONCORSO – SUSSISTENZA.

L’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì di concorso formale. Correttamente, dunque, trova luogo la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che trovava applicazione in relazione sia alla violazione dell’art. 143, 12° co., e sia dell’art. 148, 10° co., cod. strad.

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 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 
ha pronunciato la seguente

Sentenza

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza del 10 settembre 2002, rigettò l’opposizione proposta da L. A. avverso il decreto emesso l’11 ottobre 2000, con il quale il Prefetto di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione della sua patente di guida per la durata di un mese, per avere il L., in violazione dell’art. 143, 12° co., cod. strad., proceduto contromano il 3 ottobre 2000 in territorio del Comune di Palmi alla guida della propria autovettura tg. XXX in corrispondenza di curva della SS 19.
Osservò il giudice, per quel che ancora interessa, che ricorreva nella specie la violazione contestata, e non quella eccepita di cui all’art. 148, 10° co. cod. strad., atteso che era ininfluente ai fini della qualificazione dell’infrazione la circostanza che la circolazione contro mano in prossimità di curva fosse avvenuta nell’esecuzione di un sorpasso.
Il L. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l’intimato Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ha depositato il 26 settembre 2003 “atto di costituzione”.

 MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, lamentando con l’unico motivo la falsa applicazione dell’art. 143, 1° co., e la violazione dell’art. 148, 10° co., d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deduce che, in ragione del principio di specialità, l’avvenuta invasione dell’opposta corsia in prossimità di curva in modo repentino per l’effettuazione di una manovra di sorpasso, seguita dall’immediato rientro nella corsia di marcia, avrebbe integrato la violazione delle disposizioni regolanti il sorpasso dei veicoli e non di quelle disciplinanti la loro posizione sulla carreggiata.

Il motivo è infondato.

Il sorpasso che, in quanto necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo specificamente menzionate nell’art. 148, cod. strad., non comporta necessariamente l’invasione dell’opposta corsia di marcia e da essa prescinde la disciplina per esso stabilita, limitandosi questa a stabilire la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia e che se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare.

Il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilità, stabilito dall’art. 148, 10° co., cod. strad. ha conseguentemente l’esclusiva finalità di prevenire il non avvertibile pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività (cfr., tra le altre, in rif. art. 106 cod. abrog.: cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 1983, n. 1566).

L’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143, cod. strad., di circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, e la previsione di una particolare sanzione per colui che circola contromano in corrispondenza delle curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, non mira, invece, a tutelare la possibilità di reagire efficacemente ad un altrui comportamento pericoloso, ma ad impedire che la violazione del precetto venga posta in essere mediante l’invasione dell’opposta corsia di marcia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad essere necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell’altra corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta.

L’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì di concorso formale, e correttamente, dunque, la sentenza ha escluso che non potesse trovare luogo la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che, diversamente peraltro da quanto opinato dal ricorrente, trovava applicazione in relazione alla violazione sia dell’art. 143, 12° co., e sia dell’art. 148, 10° co., cod. strad.

 Non va provveduto sulle spese del giudizio, essendosi l’intimato limitato a depositare un “atto di costituzione” e non avendo il medesimo svolto alcuna attività difensiva.

 P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 3 luglio 2006.

 
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2006


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Mercoledì, 06 Dicembre 2006
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