Com’è noto, causa i ritardi registrati nelle autorizzazioni
delle officine abilitate alla taratura dei tachigrafi digitali, in Italia è
stato previsto un regime transitorio per l’utilizzo degli autoveicoli muniti di
tachigrafo digitale non calibrato. Detto periodo è stato riconosciuto anche con circolare 3 agosto 2006 del
Ministero dello Sviluppo Economico, che manifesta “l’esigenza di disciplinare e
limitare al più breve arco temporale possibile il periodo transitorio, che non
dovrà comunque eccedere la fine del corrente anno, in relazione all’esigenza di
favorire la rapida attivazione di una completa rete sul territorio nazionale e
la conseguente. tempestiva, piena entrata a regime della nuova disciplina entro
il predetto termine”.
Le officine ed i centri tecnici autorizzati alla taratura dell’apparecchio
hanno ormai superato quota 130. I loro riferimenti sono verificabili sul sito
dell’Unioncamere.
Le stesse Autorità competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dei Trasporti, Ministero del Lavoro, Polizia Stradale, Unioncamere), contattate
per le vie brevi, hanno assicurato che con la fine del corrente anno andrà a
regime la disciplina normativa del tachigrafo digitale, che prevede:
- la taratura dell’apparecchio entro 15 giorni dall’immatricolazione;
- l’obbligo di utilizzare detto apparecchio con le apposite carte
tachigrafiche;
- l’obbligo di scaricare (o meglio copiare – ndr.) i dati in esso registrati,
entro 21 giorni da parte dell’autista ed entro 3 mesi da parte dell’impresa,
per renderli disponibili agli organi di controllo per la verifica in azienda
della normativa sociale in materia di circolazione stradale;
- l’obbligo di conservazione dei dati, anche su supporto informatico esterno,
per almeno un anno, avendo cura di predisporre almeno un ‘ulteriore copia di
salvataggio.
Stante quanto sopra, si suggerisce a tutte le imprese che hanno acquistato
veicoli muniti di apparecchi digitali, di farli tarare prima possibile, onde
evitare il probabile affollamento nelle officine a fine anno, e di richiedere
per tempo il rilascio delle carte tachigrafiche alla Camera di Commercio di
propria competenza, al fine di non incorrere nelle sanzioni che le forze
dell’ordine applicheranno con l’inizio del nuovo anno per apparecchio non
funzionante (che ai sensi dell’articolo 179 del codice della strada prevede il
pagamento di una pena pecuniaria superiore a 680 euro e la sospensione della
patente del conducente da 15 giorni a 3 mesi).
Da Centro Informazioni Conftrasporto
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