La
normativa riguardante i veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni
di eccezionalità è disciplinata dall’articolo 10 del
Codice della Strada che in questi ultimi anni ha subito numerose modifiche
e correzioni, al fine di coniugare una serie di esigenze relative alla
circolazione stradale e alle direttive impartite dalla CE, nonchè
all’operato degli agenti di polizia stradale che hanno più
volte manifestato una non chiara interpretazione del dettato giuridico
e dalle relative norme regolamentari al predetto codice.
NOZIONE
1. Si definisce eccezionale
il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche
esigenze funzionali, i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli articolo
61 e 62 del Codice della Strada e la sua classificazione deve essere annotata
sulla carta di circolazione. I veicoli eccezionali possono essere
utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività
del trasporto eccezionale per il quale sono soggette ad autorizzazione,
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività
aziendale, con l’obbligo di essere immatricolati solo a nome e nella
disponibilità delle predette aziende.
2. Si definisce il trasporto
in condizioni di eccezionalità quando
:
• il trasporto di una o più
cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano il superamento
dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61 C.d.S., ma sempre
nel rispetto dei limiti di massa di cui all’articolo 62 C.d.S.
• il trasporto che ecceda congiuntamente
i predetti limiti di sagoma e di massa, di blocchi di pietra naturale,
di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse
per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi eseguito
con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico
con gli stessi generi merceologici autorizzati e comunque in numero non
superiore a 6 (sei) unità, fino al completamento della massa eccezionale
complessiva posseduta dal veicolo; qualora venga superato il limite di
peso ma non quello di sagoma, il carico può essere completato con
generi della stessa natura merceologica per occupare l’intera superficie
utile del piano di carico del veicolo, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle 6 (sei) unità.
In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà superare:
a) 38 t. per veicoli
isolati a tre assi
b) 48 t. per veicoli
isolati a quattro assi
c) 86 t. per complessi
di veicoli a sei assi
d) 108 t. per complessi di veicoli
a otto assi
I predetti limiti di massa possono essere superati solo nel caso in cui
venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
3. il trasporto di un carico indivisibile
sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10
della lunghezza del veicolo stesso;
4. pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, la lunghezza del veicolo compreso il carico
è superiore alla sagoma limite in lunghezza propria per tale categoria
di veicolo;
5. il carico indivisibile sporge anteriormente
oltre la sagoma del veicolo;
6. il trasporto viene effettuato con veicoli
isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolato, purchè
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in
modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive
carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli
che eccedono i limiti di sagoma previsti dall’articolo 61 C.d.S.
Per i predetti veicoli sono state attribuite determinate tolleranze di
cui 20 cm nella sporgenza riferita all’altezza ed il 12% relativo
alla lunghezza del veicolo.
NOTA: l’altezza massima prevista da queste tipologie di veicoli è
di 4 metri estendibili a 4,20 metri inclusa la tolleranza, mentre il 12%
è attribuibile ai 12 metri di lunghezza per veicoli isolati, ai
18,75 metri di lunghezza per gli autotreni ed ai 16,50 metri di lunghezza
per gli autoarticolati. Questa tolleranza del 12% della lunghezza
massima può essere sfruttata in sporgenza posteriore e/o anteriore
per quanto riguarda i veicoli isolati e gli autotreni, mentre per gli
autoarticolati questa tolleranza può essere solamente sfruttata
per sporgenze posteriori.
7. il trasporto viene effettuato con veicoli
isolati o costituenti autotreni, avvero con autoarticolati dotati di blocchi
d’angolo di tipo normalizzato allorchè trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superati
i limiti dimensionali o di massa stabiliti rispettivamente dagli articolo
61 C.d.S. e 62 C.d.S. ; rammentando che ancorchè per effetto del
carico non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza
di oltre il 12 % i limiti dimensionali previsti dall’articolo 61
C.d.S. a condizione che siano rispettati tutti gli altri limiti e che
chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese tutte
strade o tratti di strada con particolari caratteristiche prescritte dalla
vigente normativa;
8. il trasporto viene effettuato con un
mezzo d’opera che eccede i limiti di massa di cui all’articolo
62 C.D.S.
9. il trasporto viene effettuato con carrozzeria
ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi, oppure
il trasporto riguarda balle o rotoli di paglia e fieno, oppure il trasporto
riguarda veicoli isolati o complessi adibiti al carico di macchine operatrici
e di macchine agricole quando non eccedono l’altezza di 4,30 m con
il carico e le altre dimensioni stabilite dagli articoli 61 e 62 del C.d.S.
e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strada o tratti di strada con particolari caratteristiche
prescritte dalla vigente normativa.
L’ AUTORIZZAZIONE
I veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità
per poter circolare devono essere muniti di idoneo documento autorizzativo
che deve accompagnare il veicolo durante tutto il viaggio di andata e,
se occorre, anche al ritorno.
Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i
veicoli eccezionali o pei i trasporti in condizioni di eccezionalità
devono essere presentate su carta legale all’ente proprietario o
concessionario in base alla tipologia di rete viaria interessata al trasporto
( autostrada, strade statali, provinciali comunali, ecc..).
Le caratteristiche relative a tale documento riguardano:
ï l’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile;
ï nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica;
ï in particolari casi, qualora sia prevista la scorta della polizia stradale,
questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano,
può autorizzare l’impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica;
ï l’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione ed in essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale;
ï se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada
in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi
e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta
l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare
dell’indennizzo dovuto all’ente proprietario della strada;
ï l’autorizzazione comunque è subordinata al pagamento delle
spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione
del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie;
ï ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono
le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio
del carico.
TIPI DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE
PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI
Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali
sono dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefinito
di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
b) multiple, valide per un numero definito
di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro
un determinato periodo di tempo;
c) singole, valide per un unico viaggio
da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro
un determinato periodo di tempo. In questo caso la data di effettuazione
del viaggio deve essere comunicata dall’interessato all’ente
rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima
dell’inizio del viaggio che comunque deve essere sempre effettuato
nel periodo autorizzato.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i
veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità
devono essere presentate su carta legale all’ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni
per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata
per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione
richiesto.
Le regioni possono delegare le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione
per circolare con un trasporto o un veicolo eccezionale ed in tale caso
ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero
territorio regionale, previo nulla osta delle altre provincie.
Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il
rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere
espressamente motivato.
PRESCRIZIONI
a) Nelle domande relative alle autorizzazioni
di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a
parte. fino ad un massimo di 5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti
per il trasporto, ma devono essere osservate delle precise condizioni
ovvero che:
1. sia documentata l’abbinabilità
di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;
2. nel caso di veicoli o trasporti eccezionali
per massa, rimangono invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun
asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi
varino entro una tolleranza del 20% e che comunque si determini una differenza
non superiore a 0,50 metri;
3. la massa complessiva di ciascun veicolo
di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.
PRECISAZIONI
• L’autorizzazione accordata si intende
valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella
domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente,
nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva,
prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via telegrafica
o telefax, all’ente rilasciante, gli estremi del veicolo isolato
o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto.
• Copia di tale comunicazione deve accompagnare
l’autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini della
validità.
• L’obbligo di comunicare gli estremi
non ricorre nel caso in cui, nell’effettuazione del trasporto, si
utilizzi l’unico veicolo trattore indicato nell’autorizzazione
ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell’autorizzazione
medesima, purchè il complesso di veicoli così risultante
rientri nelle combinazioni autorizzate.
b) Nelle domande relative alle autorizzazioni
di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre
per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo
di 5 veicoli di riserva purchè di documentata abbinabilità
e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti fissati dall’articolo
62 C.d.S. ed i limiti dimensionali fissati dall’autorizzazione.
SICUREZZA E VERIFICHE
Il veicolo o trasporto eccezionale autorizzato ad attraversare passaggi
a livello su linee ferroviarie elettrificate deve garantire la continuità
del servizio ferroviario e della sicurezza dell’attraversamento con
specifiche prescrizioni riportate sul titolo autorizzativo; infatti fermo
restando l’obbligo di verifica da parte dell’ente rilasciante
l’autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza,
i richiedenti devono altresì dichiarare di aver verificato che
sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano
un franco inferiore a 0,40 metri ed opere d’arte con franco inferiore
a 0,20 metri rispetto all’intradosso.
Ove non sussistano tali condizioni l’ente proprietario ha la facoltà
di rilasciare l’autorizzazione, previa adozione di specifiche misure
prescrittive e di controllo.
INDICAZIONI NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare
il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente
necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:
A. per le autorizzazioni di tipo periodico:
1) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui
è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono,
nonché dell’eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale
e planimetrico riportante:
• il veicolo o complessi di veicoli compresi quelli eventuali di
riserva;
• i limiti dimensionali massimi per
i quali si richiede l’autorizzazione, rientranti comunque entro i
limiti consentiti dall’ente proprietario o concessionario della strada;
• la massa totale e la distribuzione
del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro
prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili
ai sensi dell’articolo 62 C.d.S.
3) le strade e i tronchi di strada interessate al transito;
4) il periodo di tempo per il quale si richiede
l’autorizzazione.
B. per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
1) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale
e planimetrico riportante:
• la configurazione del veicolo o complesso
di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico;
• il limite superiore delle dimensioni,
della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto
che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore
di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza di peso rispetto
a quanto previsto dall’articolo 62 C.d.S., devono essere indicati
la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo;
inoltre alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità
di tutto l’itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare
o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità
in curva del veicolo, in caso di eccedenza dei limiti dimensionali di
cui all’articolo 61 C.d.S..
3) le strade o i tronchi di strade interessate
al transito;
4) la data del viaggio o dei viaggi con
cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano
il viaggio o i viaggi
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:
ü fotocopia autenticata del documento di
circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale
della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute
ammissibili, e nel caso di complessi, l’abbinamento della motrice
con il rimorchio o semirimorchio;
ü ricevuta attestante il pagamento, ove previsto,
dell’indennizzo d’usura stradale nonché di quello relativo
agli oneri inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità
del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese
relative alla istruzione della pratica
NOTA:- Si precisa che l’ente che rilascia l’autorizzazione può
esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa
o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati
alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle
cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale
autorizzato; inoltre nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all’atto
del ritiro dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto a
esibirne copia.
DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni opportunamente rilasciate ai richiedenti hanno le seguenti
durate:
1) di tipo singolo non possono essere rilasciate
autorizzazioni per un periodo superiore ad un mese;
2) di tipo multiplo non possono essere rilasciate
autorizzazioni per un periodo superiore a tre mesi;
3) di tipo periodico non possono essere
rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore a sei mesi, tranne
che per i trasporti eccezionali il cui carico risulti eccedente solo posteriormente
per non più di 4/10 la lunghezza del veicolo, per i quali l’autorizzazione
ha validità annuale.
NOTA:- Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari
o concessionari di autostrade hanno una validità non superiore
ad un anno; in ogni caso è facoltà dell’amministrazione
che ha concesso il titolo autorizzativo revocare o sospendere l’efficacia
di ciascuna autorizzazione in qualunque momento, quando risulti incompatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
L’onere di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio,
della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione
è a carico del titolare dell’autorizzazione.
QUANDO E’ PRESCITTA LA SCORTA
La scorta è prescritta qualora si verifichi anche una sola delle
seguenti condizioni:
ï la larghezza della
corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli per i veicoli o i trasporti
che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i
trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
ï la fascia di ingombro
del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della
corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all’andamento planimetrico
del percorso;
ï il veicolo o trasporto
eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli
classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri
ferroviari;
ï il veicolo o trasporto
eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
ï la velocità
consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B ( statali
e regionali), a 30 km/h sulle altre strade;
ï il carico presenti
una sporgenza posteriore superiore a 4/10 della lunghezza del veicolo;
ï il carico presenti
una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore
del veicolo.
TIPOLOGIE DI SCORTE
Le tipologie di scorte riguardanti i trasporti effettuati in eccezionalità
o i veicoli eccezionali si dividono sotto due profili: Scorta Tecnica
e Scorta della Polizia Stradale.
E’ prescritta la scorta tecnica:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo
A e B ( statali e regionali) a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali
di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle strade o tratti di strada di tipo
A e B ( statali e regionali) a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali
di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;
c) sulle strade o tratti di strada di tipo
C e D ( provinciali e comunali) a più di una corsia per senso di
marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali fino a 3,60 m e/o di lunghezza
fino a 28 m;
d) sulle strade o tratti di strada con una
sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali
di larghezza fino a 3,30 m e/o lunghezza fino a 27 m.
E’ prescritta la scorta di polizia stradale:
a) quando le dimensioni del veicolo o trasporto
eccezionale eccedono i valori massimali indicati per effettuare la scorta
tecnica
LA SCORTA DELLA POLIZIA STRADALE
In riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/23649/101221/2
del 19 giugno 1997 la domanda di scorta dovrà essere redatta in
carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell’impresa che effettua
il trasporto, ovvero dal proprietario del veicolo e dovrà pervenire
alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio d’inizio
della scorta almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza.
Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell’ambito territoriale
di un solo Compartimento o per un itinerario non superiore a 200 chilometri,
questo termine sarà ridotto a 4 (quattro) giorni.
Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l’itinerario
del viaggio ed il giorno per il quale si richiede la scorta, dovranno
essere allegate:
• le autorizzazioni degli enti proprietari
e concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali
è richiesta la scorta;
• un documento fidejussorio bancario o assicurativo,
ovvero il riferimento alla fideiussione globale di cui è in possesso
l’impresa che effettua il trasporto e dal titolo dovrà risultare
chiaramente la garanzia a favore dell’impresa che effettua il trasporto
o del proprietario del veicolo eccezionale che dovranno essere nominativamente
individuati.
• le fotocopie delle carte di circolazione
dei mezzi impiegati