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TRASPORTO MERCI 25/02/2004

INNOVAZIONI INTRODOTTE ALL’AUTOTRASPORTO MERCI DAL D.M. 212/98

INNOVAZIONI INTRODOTTE ALL’AUTOTRASPORTO MERCI DAL D.M. 212/98

di Franco Medri *

Il D.M. 22 maggio 1998 nr.212 ha introdotto peculiari novità per quanto riguarda l’autotrasporto, infatti in particolare ha regolamentato i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi, in autorizzazioni all’impresa di autotrasporto.
Il predetto decreto attribuisce all’impresa il carico della capacità di calcolo per la trasformazione secondo le seguenti regole:


a) qualora l’impresa richiedente abbia nella propria disponibilità esclusivamente veicoli sui quali insiste un’autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita all’impresa è data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con ciascuna autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente posseduta dai veicoli in disponibilità all’impresa.
Tali imprese hanno facoltà di ottenere anche le autorizzazioni speciali, di cui al punto successivo, senza la possibilità di convertirle nell’autorizzazione globale.


b) qualora l’impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 11,5 tonnellate, ovvero di autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri e di prodotti bituminosi alle alte temperature, nonché di autorizzazioni per autobetoniere (art. 1/3° D.M.T.1913/85), può mantenere le autorizzazioni speciali, ovvero trasformarle in una autorizzazione per una massa globale, sempre che l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori consenta alla stessa impresa l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi senza vincoli e limiti di esercizio (si rammenta che l’attuale normativa dispone che, per autoveicoli fino a 3,5 tonnellate di portata ed un peso complessivo a pieno carico fino a 11,5 tonnellate, l’iscrizione è libera, ovvero non necessità dell’esame di idoneità professionale; mentre per autoveicoli con portata maggiore a 3,5 tonnellate e/o un peso complessivo superiore a 115 quintali, l’iscrizione è subordinata all’esame di idoneità professionale).
Nel caso di scelta del regime di autorizzazioni speciali, l’impresa può acquisire ulteriori autorizzazioni dello stesso tipo; mentre qualora l’impresa richieda l’inclusione delle autorizzazioni speciali possedute nell’autorizzazione per una massa globale, non può ottenere ulteriori autorizzazioni speciali, acquisendo in ogni caso la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 2 comma 4° D. Lgs. 85/98 (RADDOPPIO) per la massa globale attribuita all’impresa.


c) Qualora l’impresa abbia in disponibilità veicoli muniti di autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio e veicoli muniti delle autorizzazioni speciali di cui al precedente punto, questa potrà chiedere la conversione delle sole autorizzazioni senza vincoli o limiti di esercizio, ovvero di tutte quelle possedute, conservando, nel primo caso, la possibilità di ottenere ulteriori autorizzazioni speciali e acquisendo, in ogni caso, la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 2 comma 4° D. Lgs. 85/98 (RADDOPPIO) esclusivamente per la massa globale attribuita all’impresa sulla scorta delle autorizzazioni convertite.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Lo stesso D.M. 212/98 ha introdotto una nuova tipologia di documentazione che il conducente dell’autoveicolo dovrà esibire a richiesta degli operatori di Polizia Stradale; infatti espressamente richiede che:

• durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (esempio: contratto di lavoro, ultimo foglio paga, contratto di associazione in partecipazione, ecc. - l’operatore si dovrà attenere alle varie casistiche previste dalla deliberazione nr.16/98 che specifica in tema di determinazione della documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività di autotrasportatore in conto terzi, al fine di dimostrare il corretto rapporto di lavoro tra conducente ed impresa).


• qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente che ha accertato il fatto, invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito.

• trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalato al comitato provinciale per l’albo in cui è iscritto per le sanzioni disciplinari del caso.


NOTA: in sede di controllo stradale, l’operatore deve limitarsi alla redazione dell’apposito verbale di accertamento dal quale si evinca la presentazione o la mancanza al seguito del titolo del rapporto di lavoro che lega il conducente del veicolo all’impresa

PRECISAZIONI

a) Si ritiene opportuno precisare che per questa tipologia di accertamento non è previsto la contestazione dell’articolo 180 del Codice della Strada al conducente per la mancanza al seguito di tale titolo, in quanto trattasi di documentazione complementare e non integrativa alla fattispecie di cui al predetto articolo.

b) A tal fine ed attenendoci alle disposizioni del D.M. 212/98, si dovrà solo ed esclusivamente procedere alla redazione del verbale di accertamento da parte dell’operatore e, per l’ufficio, alla richiesta di verifica all’impresa interessata al trasporto, nonché effettuare, in caso di omissione della presentazione di idonea documentazione, la dovuta segnalazione all’Ispettorato del lavoro demandando allo stesso le opportune verifiche e provvedimenti da adottare per competenza.

c) Anche in questo caso l’ufficio provvederà solo, in caso di omissione della presentazione di idonea documentazione, ad effettuare la prescritta segnalazione, senza contestare l’articolo 180 comma 8° del Codice della Strada all’impresa inadempiente alla richiesta pervenuta, con raccomandata, dal Comando da cui dipende l’accertatore.

SCHEMA VERBALE DI ACCERTAMENTO

Intestazione Ufficio/Comando


OGGETTO:- Verbale di accertamento redatto ai sensi dell’articolo 12 del Decreto dei Trasporti
e della Navigazione del 22 maggio 1998 n. 212.



L’anno..............., addì...............del mese di...........................alle ore.......................
Sulla strada.............................in località............................Comune...........................
Provincia.............................,noi sottoscritti..........................................abbiamo accertato che il Signor:



Cognome e nome .............................nato a...........................in data residente a........................................... in via.............................n...............
patente cat...............n.............................rilasciata il.............................da............................


Alla guida di

Tipo veicolo...............

Targa................

Portata................

MPC................

Tipo rimorchio...............

Targa................

Portata................

MPC................



Di proprietà di

Cognome e nome............................nato a.............................in data............ Residente a...........................................................in via.............................

Effettuava un trasporto per conto terzi di:

Tipo di merce..............

Ql.....................

Caricata a ................

Destinata a ................

Per conto di ................

Residente a ................

Via.............................

Eventuale DDT ............

Residente da ................

* Esibiva la seguente documentazione relativa al rapporto di lavoro:..................................................................

* Non esibiva documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso l’impresa di trasporto, come disposto dall’art. 12/1° del D.M. 212/98- Il conducente, opportunamente interpellato alla domanda “Per conto di quale impresa di trasporto presta servizio?- Quale tipo di rapporto di impiego intercorre con l’impresa di trasporto per cui presta servizio?

Risposta:........................................................................
Letto e confermato in data e luogo di cui sopra.



IL CONDUCENTE I VERBALIZZANTI
.................................................


SCHEMA INVITO DA INVIARE ALL’IMPRESA DI TRASPORTO DA PARTE DELL’UFFICIO DA CUI DIPENDE L’ACCERTATORE

Intestazione Ufficio/Comando

RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO


All’Impresa di trasporto..........................................................

OGGETTO:-Verifica rapporto di lavoro dei conducenti veicoli adibiti al trasporto merci in conto
di terzi.


Il giorno.............alle ore......................al Km.............................. della strada .............................località............................Comune.......................
Provincia............................., la pattuglia appartenente a questo Comando effettuava il controllo del veicolo.............................targato............................con
rimorchio.............................targato............................. di proprietà di codesta impresa di trasporto.
Nella circostanza veniva accertato che il conducente............................. nato a.............................il.............................e residente a.............................in via............................nr..........durante l’esecuzione di un trasporto merci in conto di terzi risultava sprovvisto della prescritta documentazione di cui all’articolo 12/1° del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 22 maggio 1998 nr. 212, idonea a dimostrare il rapporto della propria prestazione di servizio presso codesta impresa di trasporto.
Pertanto si invita Codesta Impresa a fornire entro 30 giorni dal ricevimento del presente invito, al Comando.............................
............................,laprova del corretto rapporto di lavoro intercorrente tra azienda e conducente.
L’inosservanza a quanto richiesto, comporterà la segnalazione all’Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche, in ottemperanza alla prescrizione di cui all’articolo 12/4° del predetto D.M..


Ravenna lì............................IL COMANDANTE....................................


NOTA:- Nell’ipotesi di inosservanza all’invito della presentazione di idonea documentazione comprovante il corretto rapporto di lavoro intercorrente tra impresa e conducente del veicolo, il Comando da cui dipende l’operatore di Polizia Stradale nella prescritta segnalazione all’Ispettorato del lavoro dovrà chiedere copia di eventuali provvedimenti adottati nei confronti dell’impresa soggetta a controllo, al fine di effettuare la segnalazione all’albo degli autotrasportatori.


* Ispettore della Polizia Stradale


di Franco Medri

Mercoledì, 25 Febbraio 2004
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