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Retroattività della misura che decorre dal 1° luglio 2005 - Aumenta la paga di militari di truppa e graduati (e anche ad allievi Vigili del Fuoco, allievi ausiliari dei Corpi di Polizia)

(DM Difesa 14 novembre 2006 - GU n. 280 del 1 dicembre 2006)

Il Ministero della Difesa ha deciso un aumento delle paghe nette giornaliere per militari di truppa e graduati, oltre che per il personale equiparato. Con decorrenza dal 1° luglio 2005, infatti, a soldati comuni di 2ª classe, avieri, allievi vigili del fuoco ausiliari e vigili del fuoco ausiliari, allievi ausiliari dei Corpi di polizia ed obiettori di coscienza spetteranno 3,24 Euro netti al giorno, mentre a caporali comuni di 1ª classe, avieri scelti ed ausiliari dei Corpi di polizia andranno 3,56 Euro ed i caporali maggiori, sottocapi e primi avieri prenderanno 3,89 Euro, sempre netti e giornalieri. Tale decisione è il soggetto del DM della Difesa datato 14 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre scorso e contenente pure in dettaglio l’indicazione della provenienza delle varie frazioni della somma complessiva di 55.798 Euro valutata necessaria a far fronte alla spesa.(11 dicembre 2006)

MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 14 novembre 2006 Aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2005, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa nonché al personale equiparato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l’aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva e, in particolare, l’art. 1, comma 2 [1], che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913 [2], relativa all’incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l’art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [3], che attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 1997, al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, le paghe nette giornaliere determinate ai sensi della citata legge n. 342 del 1986;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 [4], concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 [5], che, nel prevedere la sospensione anticipata della leva al 1° gennaio 2005, stabilisce, nei confronti dei soggetti nati entro il 1985, in chiamata di leva fino al 31 dicembre 2004, l’obbligo di compiere il servizio di leva nella durata stabilita dalle disposizioni vigenti, con la conseguenza che detto servizio, per una parte dei chiamati alle armi nel 2004, viene completato nell’anno successivo;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 [6], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che consente la cessazione anticipata, a domanda, dal servizio di leva nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, nonché dal servizio civile sostitutivo, a decorrere dal 1° luglio 2005;

Visto in particolare, l’art. 8 della citata legge n. 226 del 2004 [7] che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, fissa, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, la paga netta giornaliera determinata in misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente, con ciò facendo venir meno ogni preesistente collegamento della paga di tale personale con quella dei militari di leva;

Ravvisata la necessità di provvedere all’aggiornamento delle paghe nette giornaliere spettanti al personale suindicato per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2005, pari all’1,6%;

Decreta:

Articolo 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall’art. 1, primo comma, della legge 5 luglio 1986, n. 342, e successivamente aggiornate, da ultimo, con decreto interministeriale 15 marzo 2005, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2005, nelle seguenti misure:

a) soldato, comune di 2ª classe, aviere, allievo vigile del fuoco ausiliario e vigile del fuoco ausiliario, allievo ausiliario dei Corpi di polizia e obiettore di coscienza: Euro 3,24;

b) caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto, ausiliario dei Corpi di polizia: Euro 3,56;

c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: Euro 3,89.

Articolo 2.

1. All’onere derivante dal presente decreto, valutato complessivamente in Euro 55.798,00 si provvede:

a) quanto a Euro 2.628,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio 4191 (U.P.B. 4.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Esercito) per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

b) quanto a Euro 729,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4311 (U.P.B. 5.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina) per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

c) quanto a Euro 1.396,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4461 (U.P.B. 6.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Aeronautica) per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

d) quanto a Euro 8.280,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 228 (U.P.B. 1.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

e) quanto a Euro 1.641,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 2583 (U.P.B. 6.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

f) quanto a Euro 33.775,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4800 (U.P.B. 7.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Carabinieri) per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

g) quanto a Euro 2.484,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1807 (U.P.B. 3.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

h) quanto a Euro 3.555,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 2501 (U.P.B. 5.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

i) quanto a Euro 1.141,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1601 (U.P.B. 4.1.1.0) dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

l) quanto a Euro 169,00, per l’anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4201 (U.P.B. 7.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro della difesa

Parisi

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoa Schioppa


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Lunedì, 11 Dicembre 2006
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