Giurisprudenza di legittimità
Il giudice di pace riteneva
fondata tale eccezione, affermando che l’apparecchio Telelaser LTI 20-20 non
garantisce le certezza della corrispondenza tra la velocità rilevata ed un dato
autoveicolo, voluta dall’art. 345 del
Regolamento di esecuzione del codice della strada. 2. – Avverso tale sentenza, con
atto notificato il 6 marzo 2002 la Prefettura di Padova ha interposto ricorso
per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura. L’intimato non ha svolto attività
difensiva in questa sede.
2. – La censura è fondata. 2.1. – Come, infatti,
ripetutamente affermato da questa Corte, in relazione a violazione intervenuta,
come quella di specie, precedentemente all’entrata in vigore della legge 1°
agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno
2002, n. 121 (cfr., tra le tante, Cass., sez.I, 24 marzo 2004, n. 5873; Cass.,
sez. I, 10 novembre 2004, n. 21408; Cass.., sez. I, 23 maggio 2005, n. 10764;
Cass.,sez. I, 23 maggio 2005, n. 10769), poiché l’art. 142, comma 6, del codice
della strada dispone che per la determinazione dell’osservanza dei limiti
di velocità possono essere considerate
fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del
Regolamento di esecuzione del codice della strada specifica che le
apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità
devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la
velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, senza
prevedere che la rilevazione debba essere necessariamente ed esclusivamente
attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della
velocità effettuata mediante apparecchiatura elettronica denominata Telelaser,
mentre resta affidato alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto
ai controlli del traffico il fatto che la velocità riscontrata sia riferibile
proprio al veicolo dal medesimo organo individuato. Il Telelaser, infatti, è un
dispositivo che utilizza un raggio laser emesso da un diodo che determina la
velocità di un veicolo in transito con precisazione ed esattezza riscontrata in
sede di omologazione da parte del competente ufficio del Ministero dei lavori
pubblici, ed è costruito in modo tale che, se durante il ciclo di misura il
fascio laser si sposta su un altro bersaglio, il sistema di controllo segnala
un messaggio di errore. Le risultanze degli apparecchi
omologati coincidono con la visualizzazione della velocità sul display degli
apparecchi stessi, l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore della velocità
permanendo sino a quando non risulti accertato nel caso concreto il difetto di
costruzione o di funzionamento sulla base di circostanze allegate e debitamente
provate dall’opponente, mentre l’attestazione dell’organo di polizia stradale
in ordine alla riferibilità del rilevamento ad un determinato veicolo
costituisce accertamento diretto assistito da efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. fino a querela di
falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di
omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica. 3. – Consegue da quanto sopra che
il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza
impugnata. |
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