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Corte di Cassazione 13/12/2006

Giurisprudenza di legittimità - Opera, depositi e cantieri stradali – Esecuzioni di un’opera sulla strada senza autorizzazione – Natura dell’illecito – Carattere permanente – Configurabilità - Esclusione. Segnaletica stradale – Caratteristiche – indicazioni sul retro del segnale – Omissione – Illegittimità del segnale – Configurabilità – Esclusione – Fondamento

(Cass. Civ., sez. II, 13 aprile 2006, n. 8665)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sezione II, 12 aprile 2006,  n. 8665

Opera, depositi e cantieri stradali – Esecuzioni di un’opera sulla strada senza autorizzazione – Natura dell’illecito – Carattere permanente – Configurabilità - Esclusione. Segnaletica stradale – Caratteristiche – indicazioni sul retro del segnale – Omissione – Illegittimità del segnale – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. 

La condotta sanzionata dall’art. 21, primo comma, c.s., che vieta di eseguire, senza autorizzazione opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell’opera, con conseguente mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza di esso viene a cessare con la conclusione dell’opera.

La disposizione dettata dall’art. 77, settimo comma, del D. L.vo 16 novembre 1992, n .495 (contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), che prevede che sul retro dei segnali stradali deve essere indicato l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione, assolve alla sola finalità di consentire il controllo della provenienza del segnale e della legittimità della sua apposizione, allo scopo di impedire che siano collocati segnali non conformi al tipo regolamentare ovvero da soggetti non autorizzati, e, pertanto, l’eventuale omissione di tali indicazioni non costituisce causa di illegittimità del segnale stesso e, per l’effetto, della prescrizione in esso contenuta. (D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495, art. 77)        

 Svolgimento del processo. – Il Comune di Lentate sul Seveso propose opposizione davanti al Giudice di pace di Desio avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 21, comma 1, elevato dal Comune di Mazzate secondo il quale l’opponente avrebbe dovuto rispondere dell’illecito suddetto (esecuzione di lavori senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada) per aver applicato ad un palo della luce in territorio del confinante Comune di Mazzate un cartello con il nome della strada.

Il giudice di pace rigettò l’opposizione osservando che – essendo incontestati i fatti sia dell’applicazione del cartello che della mancanza di autorizzazione – doveva anche riconoscersi nella fattispecie la violazione dell’art. 21.1 del c.s. perché la installazione di una indicazione stradale non poteva che qualificarsi come esecuzione di opere sulla strada, attività che esige l’autorizzazione dell’ente proprietario. Quanto all’eccezione di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/81, osservò il giudice di pace che essa era fondata, perché – anche se l’installazione del cartello risaliva agli anni 1995-96 – l’illecito aveva carattere permanente in quanto il cartello era destinato a rimanere nel tempo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso al Comune di Lentate sul Severo, in forza di due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Mazzate.

 motivi della decisione. – Con il primo motivo il Comune di Lentate denuncia violazione degli artt.21, commi 1 e 4, e 26 del c.s., 6 e 8 della legge n. 689/81 e 12 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, assumendo la inesistenza dell’illecito amministrativo contestato.

Osserva il ricorrente che l’art. 21 del c.s., sancisce il divieto di esecuzione di opere o apertura di cantieri sulla sede stradale o sulle pertinenze di essa, senza l’autorizzazione dell’ente proprietario; nella specie la apposizione di un cartello contenente il nome della strada su un palo dell’illuminazione pubblica di proprietà dell’Enel non poteva integrare l’ipotesi descritta dalla norma citata. Tale conclusione sarebbe avvalorata, ad avviso dell’amministrazione ricorrente, dalla esistenza di apposita previsione normativa concernente l’apposizione di segnaletica non autorizzata (art. 23 c.s. e 47 – 59 del Regolamento). La interpretazione dell’art. 21 del c.s. operata dal giudice di pace sarebbe, quindi, contraria ai principi sanciti negli artt. 12 e 14 delle preleggi.

Con il secondo motivo il Comune di Lentate denuncia violazione dell’art. 28 della legge n. 689/81 e degli artt. 6, 7, 8 e 3 della legge n. 689/81, nonché omessa valutazione di un punto decisivo della controversia.

Assume l’amministrazione ricorrente che non può affermarsi il carattere permanente dell’illecito, anche accostando la fattispecie alla violazione delle norme in materia urbanistica, la cui permanenza cessa con il termine dei lavori di costruzione dell’opera, venendo a cessare con essa l’attività lesiva dell’interesse protetto. Aggiunge che nelle specie difetterebbe comunque l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, perché il Comune di Lentate aveva agito per la tutela di un interesse pubblico, per la più facile individuazione della via Manzoni, sita in zona periferica, e nel convincimento che il palo fosse nel proprio ambito territoriale. La incertezza della questione era, peraltro, dimostrata dal fatto che la zona è stata di recente oggetto di una rettifica dei confini tra i due comuni.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente del primo.

Dalla sentenza si evince che il fatto contestato risale agli anni 1995 – 96; infatti sulla correlata eccezione di prescrizione, il giudice di pace ha ritenuto di statuire in senso negativo con argomentazioni di merito, senza evidenziare eventuali contestazioni sul dato di fatto.

Orbene, poiché il Comune di Lazzate ha contestato la violazione dell’art. 21 del c.s. – e tale ricostruzione è stata condivisa dal giudice di pace che ha affermato di non potersi qualificare la collocazione di un segnale stradale ad un palo della illuminazione se non come “esecuzione di opere sulla strada e loro pertinenze, senza la preventiva autorizzazione”, non può dubitarsi della fondatezza dell’assunto del giudice di pace secondo cui l’illecito avrebbe carattere di permanenza.

La norma in esame fa riferimento alla “esecuzione” di opere sulla strada o sulle sue pertinenze, dando rilevanza all’attività di realizzazione e cioè al mantenimento sulla strada di un cantiere con operai e/o mezzi e non già alla esistenza dell’opera finita, la quale – se non consentita o autorizzata – integrerebbe altra ipotesi di illecito (ad esempio, il mantenimento di un cartello pubblicitario non autorizzato potrebbe integrare la violazione dell’art. 23 del c.s. mentre la esecuzione delle opere relative avrebbero potuto integrare la violazione dell’art. 21 c.s.). Ne consegue che la permanenza dell’illecito è certamente cessata con la conclusione dell’opera di installazione del cartello stradale, collocabile – come si è detto – intorno all’anno 1996. Poiché il verbale di contestazione è del 16 dicembre 2002, è evidente che alla data suddetta era ampiamente decorso il quinquennio previsto dall’art. 28 della legge n. 689/81.

Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata, senza rinvio potendo la Corte pronunciarsi nel merito accogliendo il ricorso del Comune di Lentate e, conseguentemente, annullando il provvedimento sanzionatorio.

La singolarità della questione di diritto oggetto di ricorso, integra un giusto motivo per compensare le spese di questo giudizio e di quelle del giudizio di opposizione, come da dispositivo. (Omissis).

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Mercoledì, 13 Dicembre 2006
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