Giurisprudenza di legittimità La disposizione
dettata dall’art. 77, settimo comma, del D. L.vo 16 novembre 1992, n .495
(contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada), che prevede che sul retro dei segnali stradali deve essere indicato
l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che
ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero
dell’autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta
medesima per la fabbricazione, assolve alla sola finalità di consentire il
controllo della provenienza del segnale e della legittimità della sua
apposizione, allo scopo di impedire che siano collocati segnali non conformi al
tipo regolamentare ovvero da soggetti non autorizzati, e, pertanto, l’eventuale
omissione di tali indicazioni non costituisce causa di illegittimità del
segnale stesso e, per l’effetto, della prescrizione in esso contenuta. (D.P.R.
16 novembre 1992, n. 495, art. 77) Il giudice di pace rigettò l’opposizione
osservando che – essendo incontestati i fatti sia dell’applicazione del
cartello che della mancanza di autorizzazione – doveva anche riconoscersi nella
fattispecie la violazione dell’art. 21.1 del c.s. perché la installazione di
una indicazione stradale non poteva che qualificarsi come esecuzione di opere
sulla strada, attività che esige l’autorizzazione dell’ente proprietario.
Quanto all’eccezione di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/81, osservò
il giudice di pace che essa era fondata, perché – anche se l’installazione del
cartello risaliva agli anni 1995-96 – l’illecito aveva carattere permanente in
quanto il cartello era destinato a rimanere nel tempo. Per la cassazione della sentenza
ha proposto ricorso al Comune di Lentate sul Severo, in forza di due motivi,
cui resiste con controricorso il Comune di Mazzate. motivi della decisione. – Con il primo motivo il Comune di
Lentate denuncia violazione degli artt.21, commi 1 e 4, e 26 del c.s., 6 e 8
della legge n. 689/81 e 12 e 15 delle disposizioni preliminari al codice
civile, assumendo la inesistenza dell’illecito amministrativo contestato. Osserva il ricorrente che l’art. 21
del c.s., sancisce il divieto di esecuzione di opere o apertura di cantieri
sulla sede stradale o sulle pertinenze di essa, senza l’autorizzazione
dell’ente proprietario; nella specie la apposizione di un cartello contenente
il nome della strada su un palo dell’illuminazione pubblica di proprietà
dell’Enel non poteva integrare l’ipotesi descritta dalla norma citata. Tale
conclusione sarebbe avvalorata, ad avviso dell’amministrazione ricorrente,
dalla esistenza di apposita previsione normativa concernente l’apposizione di
segnaletica non autorizzata (art. 23 c.s. e 47 – 59 del Regolamento). La
interpretazione dell’art. 21 del c.s. operata dal giudice di pace sarebbe,
quindi, contraria ai principi sanciti negli artt. 12 e 14 delle preleggi. Con il secondo motivo il Comune di
Lentate denuncia violazione dell’art. 28 della legge n. 689/81 e degli artt. 6,
7, 8 e 3 della legge n. 689/81, nonché omessa valutazione di un punto decisivo
della controversia. Assume l’amministrazione
ricorrente che non può affermarsi il carattere permanente dell’illecito, anche
accostando la fattispecie alla violazione delle norme in materia urbanistica,
la cui permanenza cessa con il termine dei lavori di costruzione dell’opera,
venendo a cessare con essa l’attività lesiva dell’interesse protetto. Aggiunge
che nelle specie difetterebbe comunque l’elemento soggettivo del dolo o della
colpa, perché il Comune di Lentate aveva agito per la tutela di un interesse
pubblico, per la più facile individuazione della via Manzoni, sita in zona
periferica, e nel convincimento che il palo fosse nel proprio ambito
territoriale. La incertezza della questione era, peraltro, dimostrata dal fatto
che la zona è stata di recente oggetto di una rettifica dei confini tra i due
comuni. Il secondo motivo di ricorso è
fondato e assorbente del primo. Dalla sentenza si evince che il
fatto contestato risale agli anni 1995 – 96; infatti sulla correlata eccezione
di prescrizione, il giudice di pace ha ritenuto di statuire in senso negativo
con argomentazioni di merito, senza evidenziare eventuali contestazioni sul
dato di fatto. Orbene, poiché il Comune di Lazzate
ha contestato la violazione dell’art. 21 del c.s. – e tale ricostruzione è
stata condivisa dal giudice di pace che ha affermato di non potersi qualificare
la collocazione di un segnale stradale ad un palo della illuminazione se non
come “esecuzione di opere sulla strada e loro pertinenze, senza la preventiva
autorizzazione”, non può dubitarsi della fondatezza dell’assunto del giudice di
pace secondo cui l’illecito avrebbe carattere di permanenza. La norma in esame fa riferimento
alla “esecuzione” di opere sulla strada o sulle sue pertinenze, dando rilevanza
all’attività di realizzazione e cioè al mantenimento sulla strada di un
cantiere con operai e/o mezzi e non già alla esistenza dell’opera finita, la
quale – se non consentita o autorizzata – integrerebbe altra ipotesi di
illecito (ad esempio, il mantenimento di
un cartello pubblicitario non autorizzato potrebbe integrare la violazione
dell’art. 23 del c.s. mentre la esecuzione delle opere relative avrebbero
potuto integrare la violazione dell’art. 21 c.s.). Ne consegue che la
permanenza dell’illecito è certamente cessata con la conclusione dell’opera di
installazione del cartello stradale, collocabile – come si è detto – intorno
all’anno 1996. Poiché il verbale di contestazione è del 16 dicembre 2002, è
evidente che alla data suddetta era ampiamente decorso il quinquennio previsto
dall’art. 28 della legge n. 689/81. Deve quindi cassarsi la sentenza
impugnata, senza rinvio potendo la Corte pronunciarsi nel merito accogliendo il
ricorso del Comune di Lentate e, conseguentemente, annullando il provvedimento
sanzionatorio. |
|
|
© asaps.it |