Il provvedimento con il quale il Ministero dei trasporti –
Motorizzazione civile – comunica agli organi di polizia che il titolare della
patente di guida, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 128, primo comma, del
codice della strada, era stata disposta la revisione della idoneità alla guida,
non vi si sia sottoposto, non ha contenuto sanzionatorio o comunque
dispositivo, bensì è una mera notizia di un fatto, che si inserisce nella
procedura amministrativa instauratasi con l’ordine di revisione della patente,
procedura nella quale si configurano solo posizioni di interesse legittimo,
tutelabili innanzi al giudice amministrativo. Pertanto, detto provvedimento non
è impugnabile mediante la opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689
del 1981. (Cass. Civ., Sez. un., 6 febbraio 2006, n. 2445). |
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