Giurisprudenza di legittimità CIRCOLAZIONE STADALE – NOTIFICA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE – OMESSO
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E OMESSA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL PREFETTO O
RICORSO GIURISDIZIONALE – ASSUNZIONE DI TIOLO ESECUTIVO DEL VERBALE – EMISSIONE
CARTELLA ESATTORIALE - NECESSITA’ DELLA
PREVIA EMISSIONE DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE – INSUSSISTENZA. Sentenza Svolgimento del processo C. M. C., con ricorso al
Giudice di pace di Caulonia, proponeva opposizione avverso una cartella
esattoriale, relativa alla esazione di una sanzione amministrativa attinente a
una violazione del codice della strada. Deduceva che la cartella era stata
notificata oltre il termine stabilito dall’art. 204 C.S., la prescrizione della
sanzione, la violazione della legge n. 46 del 1999, per la mancata indicazione
nella cartella dell’autorità dinanzi alla quale proporre l’opposizione. In
contraddittorio con il Prefetto di Reggio Calabria - il quale deduceva che, non
avendo l’opponente proposto ricorso avverso il verbale di accertamento,
esattamente si era proceduto all’iscrizione a ruolo, che il verbale era stato
notificato il 12 settembre 1999 e la cartella era stata notificata il 30 giugno
2001, molto prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, che la
censura riguardante la mancata indicazione nella cartella dell’autorità alla
quale ricorrere andava proposta nei confronti dell’esattore e non della
Prefettura - il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, con sentenza
depositata il 19 febbraio 2002, notificata il giorno 11 aprile 2002. Ciò in
quanto, secondo quanto esposto nella sentenza, prima dell’iscrizione a ruolo
non era stata emessa l’ordinanza-ingiunzione. Avverso la sentenza ha proposto
ricorso a questa Corte l’Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, con
atto notificato alla C. il 10 giugno 2002. La parte intimata non ha depositato
difese. Motivi della decisione Con il ricorso si denunciano la
violazione degli artt. 203 del C.S. e 27 della legge n. 689 del 1981, nonché
vizi motivazionali. Si premette che l’opponente aveva impugnato una cartella
esattoriale emessa a seguito della notifica di un verbale di accertamento di
una violazione del codice della strada, notificato il 24 luglio 1997,
lamentando: a) che la cartella fosse stata notificata oltre il termine
stabilito dall’art. 204 C.S.; b) la prescrizione della sanzione; c) la
violazione della legge n. 46 del 1999, per la mancata indicazione nella
cartella dell’autorità dinanzi alla quale proporre l’opposizione. Si premette
altresì che esso ricorrente aveva dedotto che, non avendo l’opponente proposto
ricorso avverso il verbale di accertamento, esattamente si era proceduto all’iscrizione
a ruolo che il verbale era stato notificato il 12 settembre 1999 e la cartella
era stata notificata il 30 giugno 2001, molto prima del decorso del termine
quinquennale di prescrizione, che la censura riguardante la mancata indicazione
nella cartella dell’autorità alla quale ricorrere andava proposta nei confronti
dell’esattore e non della Prefettura. Con il ricorso si deduce che
erroneamente, in violazione delle norme sopra indicate, il Giudice di pace
abbia accolto l’opposizione, affermando che la cartella non poteva essere
emessa, non essendo stata previamente emessa l’ordinanza-ingiunzione. Infatti,
a norma dell’art. 203 C.S., in mancanza d’impugnazione del verbale di
accertamento notificato, questo diventa titolo esecutivo, e sulla sua base può
essere emessa la cartella di pagamento. Il ricorso è fondato. In materia di violazioni del
codice della strada l’art. 203, ultimo comma C.S. prevede che, qualora avverso
il verbale di accertamento della violazione non sia stato prodotto ricorso al
Prefetto - né sia stato proposto ricorso giurisdizionale, secondo quanto
parimenti consentito - e non sia stato neppure effettuato il pagamento in
misura ridotta consentito dall’art. 202, il verbale diventa titolo esecutivo,
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale
e delle spese del procedimento, cosicché la relativa somma potrà essere
iscritta a ruolo per l’esazione, ai sensi dell’art. 206 C.S., senza che debba
essere emanata l’ordinanza-ingiunzione, la quale, a norma dello stesso art.
203, fa seguito solo alla proposizione del ricorso amministrativo al Prefetto. Ne
deriva la fondatezza del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata,
con rinvio al Giudice di pace di Caulonia., in persona di altro giudice, che
deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La
Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Caulonia in persona di altro
giudice. Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006 |
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