L’infortunio
in itinere, occorso al pubblico dipendente nel tragitto compiuto per recarsi al
posto di lavoro, può ritenersi dipendente da causa di servizio
indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione
all’uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata
dall’Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti,
come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di
lavoro in regime di “missione”, ma del raggiungimento di detta sede ordinaria
lungo un tragitto svolgentesi all’interno dello stesso Comune. Da Altalex Consiglio di Stato REPUBBLICA ITALIANA N. 5603/06 Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente DECISIONE sul
ricorso in appello proposto da E. T. rappresentata e difesa dall’avv. Michele
Spagna ed elettivamente domiciliata in Roma via Zanardelli 20, presso lo studio
dell’avv. Luigi Albisinni; contro Provveditorato
agli studi di Taranto e Commissione medica ospedaliera di Taranto, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei
Portoghesi 12; per
l’annullamento della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sezione di Lecce
n.4153 del 20 luglio 2001. Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti
gli atti tutti della causa; Alla
pubblica udienza del 27 giugno 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra
Caracciolo. Uditi
l’avv. Abbamonte per delega dell’avv. Spagna e l’avv. dello Stato Galluzzo. Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con
la sentenza in epigrafe, il Tar della Puglia, Sezione distaccata di Lecce, ha
respinto il ricorso proposto dall’insegnante T. E. avverso il diniego di
riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio di cui
all’atto n.5205 dell’11 giugno 1996, nonché avverso il verbale della CMO 27
gennaio 1996, n.51. L’adito
Tribunale, qualificato il giudizio negativo dell’Amministrazione sulla
dipendenza dell’infortunio da causa di servizio come “risultante per attività
concludente”, evidenziava che il giudizio negativo della CMO era motivato dal
non essere stata la dipendente autorizzata all’uso del mezzo privato per
raggiungere la scuola e dall’essere avvenuto il tamponamento in punto non
corrispondente al tragitto più breve, ma lungo una deviazione effettuata da tale
percorso. Tali elementi erano ritenuti sufficienti ai fini della legittimità
del diniego. Riteneva che la ricorrente non avesse provato la necessarietà
della deviazione dal percorso più breve e neppure che essa fosse dipesa da
esigenze non estranee allo stretto raggiungimento della scuola. Non sussisteva
cioè la stessa inderogabilità di percorso che è propria dell’uso dei mezzi
pubblici o una giustificabilità rispetto al percorso prestabilito per i mezzi
pubblici o più breve, che non poteva non costituire onere di prova a carico di
“colui che afferma”. Appella
l’originaria ricorrente deducendo i seguenti motivi: Violazione
e falsa applicazione art.360 nn.3 e 5 c.p.c.- Violazione dei principi in tema
di causa di servizio con riguardo al c.d. incidente in itinere. Era
estranea alla tematica dell’infortunio in itinere quella della autorizzazione
all’uso del mezzo privato che inerisce alla distinta fattispecie dell’incidente
occorso in occasione di “missione”. Anche l’argomento usato dalla difesa
erariale relativo all’assenza di “autorizzazione a risiedere in Comune diverso”
da quello del plesso scolastico di servizio era inconferente, perché il
conferimento di supplenza annuale, a docenti inclusi nelle graduatorie
scolastiche provinciali, per necessità esclude che di anno in anno questi sia
tenuto a mutare la residenza o, in alternativa, a chiedere di essere
autorizzato a conservare quella originaria, nell’ambito della provincia cui la
graduatoria inerisce. Comunque all’epoca dei fatti, il 12 ottobre 1992, Statte
costituiva ancora frazione del Comune di Taranto, luogo di residenza della
ricorrente, solo successivamente eretto a Comune autonomo (L.R.P. 9 aprile
1993, n.6). Si
eccepisce poi che, risultando situati abitazione
esidenza e plesso scolastico
di servizio nell’ambito del medesimo Comune, sarebbe già eccessivo discriminare
tra percorsi più o meno preferenziali per raggiungere dalla prima il secondo;
non è alla mera divergenza in sé di un tracciato rispetto all’altro ma
piuttosto, secondo un comune criterio di ragionevolezza, alla manifesta
irragionevolezza rispetto ai punti di partenza e di arrivo che occorre avere
riguardo, e cioè ad una divergenza del tracciato prescelto in concreto, da
altro eventualmente più breve, che si palesi macroscopica e che proprio per
questo si renda non giustificabile, se non per esigenze strettamente inerenti
allo stretto raggiungimento della scuola. La ricorrente non incorse in alcuna
divergenza abnorme o irragionevole di tracciato, costituendo il 1° Vico
Sebastio, luogo del sinistro, percorrenza autoveicolare naturale e fisiologica
per raggiungere, pervenuti a Statte da Taranto, la via delle Sorgenti ove è
ubicata la scuola. Ciò si desume con sicurezza dalle certificazioni pubbliche
che, ex artt.21, comma 3, e 29, comma 1, l.103471 e 44 RD n.6421907, si
allegano all’appello, in quanto necessarie a controbattere la difforme
affermazione della sentenza, costituenti prova documentalmente già formata. Si
è costituita l’Amministrazione senza svolgere particolari difese. DIRITTO La
statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto che, pur in assenza di
provvedimento formale conseguente al parere reso dalla CMO, la competente
Amministrazione avrebbe fatto proprio quest’ultimo parere, contenente un
giudizio negativo circa la dipendenza dell’infortunio in questione da causa di
servizio, mediante “attività concludente”, non è stata oggetto di appello
incidentale da parte dell’Amministrazione (che, pure, in primo grado, aveva
prospettato l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una atto formale di
disconoscimento della dipendenza da causa di servizio). La
materia del contendere appare perciò definita dalla contestazione di quanto
ritenuto nel suddetto parere della CMO, di cui al verbale 27 gennaio 1996,
n.51, e dalle statuizioni al riguardo contenute nella sentenza impugnata. Esula
pertanto da tale ambito di decisione la questione della necessità o meno di
autorizzazione a risiedere in Comune diverso da quello di ubicazione del plesso
scolastico di servizio. Ciò
premesso, l’appello può essere accolto. Ed
infatti il c.d. “infortunio in itinere”, occorso al pubblico dipendente nel
tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, secondo la giurisprudenza di
questo Consiglio, può ritenersi dipendente da causa di servizio indipendentemente
dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione all’uso del mezzo
privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata dall’Amministrazione
continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti, come appunto nel caso,
di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di lavoro in regime di
“missione”, (cioè posto al di fuori del Comune di residenza eo, altresì, di
ubicazione della ordinaria sede di lavoro), ma del raggiungimento di detta sede
ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all’interno dello stesso Comune. Quest’ultimo
è il caso in esame dove appare incontestato che, all’epoca del fatto, 12
ottobre 1992, la località Statte, ove era posta la scuola in cui prestava
servizio la ricorrente, fosse ancora una frazione di Taranto, (Comune di
residenza della ricorrente), essendo stata eretta a Comune autonomo solo a
seguito della L.R. Puglia 9 aprile 1993, n.6. Neppure
poi è opponibile alla ricorrente la deviazione del percorso seguito rispetto al
“tragitto più breve”, o comunque rispetto a quello seguito dai mezzi pubblici
per collegare le due località in questione. Non rileva infatti la mancata prova
della rigorosa necessità di tale deviazione, e della sua non estraneità allo
stretto raggiungimento della scuola, così come ritenuto dal giudice di prime
cure. Il
criterio da seguire per verificare l’ammissibilità del percorso seguito, lungo
il quale si sia in concreto verificato l’infortunio, non è quello
dell’esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma
quello della “manifesta divergenza” del concreto tragitto stesso, (e quindi del
luogo dove si verifica l’infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti
di partenza e di arrivo considerati. Deve cioè essere rilevabile una
macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve,
in una misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per
dimostrate esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro. La
connotazione della deviazione con detti caratteri di macroscopica divergenza
non appare affermata nel citato parere della C.M.O. e neppure risulta
riscontrabile alla luce della documentazione offerta dall’attuale appellante,
relativa al percorso normalmente seguito dal mezzo pubblico che collega Taranto
con la borgata Statte. Alla
luce delle considerazioni che precedono l’appello può trovare accoglimento,
annullandosi per l’effetto l’atto impugnato nei termini in cui risulta
qualificato dalla sentenza impugnata. La
peculiarità della fattispecie in esame giustifica peraltro l’integrale
compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza
impugnata. Compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così
deciso in Roma, il 27 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: Claudio
Varrone Presidente Presidente Consigliere Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA |
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