IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e’ stato ratificato
l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su
strada, denominato ADR;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell’8 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie pericolose che presentano pericolo di incendio; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive; Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell’11 agosto 1980 con il quale sono state emanate norme sulle cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005 concernente la disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterna; Considerato l’esigenza di dare attuazione ai disposti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005 al fine di adeguare le procedure di approvazione delle cisterne, ovvero delle procedure di verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione e di sicurezza della singola cisterna, agli standard previsti dalle norme di unificazione europea; Decreta: Art.
1.
Campo di applicazione 1. Il presente decreto concerne le disposizioni
attuative dell’art.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 19 settembre 2005 in relazione alle procedure di approvazione
delle cisterne, ovvero delle procedure di verifica dei requisiti di idoneità
alla circolazione e di sicurezza della singola cisterna. Art.
2.
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le
seguenti definizioni: a) procedure di approvazione del tipo:
corrispondono alle procedure di omologazione delle entità tecniche, così come
previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 2
maggio 2001, n. 277;b) tipo di cisterna: identifica una gamma di
cisterne aventi: medesimo codice cisterna; caratteristiche tecniche in conformità a quanto previsto al punto 4.1.1. della norma UN EN 12972; c) versione del tipo di cisterna: identifica una serie di cisterne appartenenti ad una specifica approvazione del tipo di cisterna aventi medesime disposizioni speciali di cui al punto 6.8.4. dell’allegato A alla direttiva 94/55/CE; d) scheda tecnica: la scheda di cui all’allegato 1. Art.
3.
Competenze 1. Ai fini del presente decreto sono
individuate le seguenti competenze: a) Direzione generale per la motorizzazione, tramite il competente ufficio: verifica iniziale e periodica del sistema di controllo del processo produttivo, di concerto con i centri prova autoveicoli e gli uffici motorizzazione civile interessati; b) centri prova autoveicoli: approvazione del tipo di cisterna, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione della cisterna singola. Effettua,inoltre, anche le ispezioni iniziali e straordinarie delle medesime cisterne; il direttore del S.I.I.T. settore trasporti può demandare la effettuazione delle ispezioni iniziali agli uffici motorizzazione civile; c) uffici motorizzazione civile: ispezioni periodiche ed intermedie delle cisterne, nonché, eventualmente, ispezioni iniziali. Art.
4.
Approvazione delle cisterne 1. Le procedure amministrative di approvazione
del tipo di cisterna destinata al trasporto delle merci pericolose, con
l’esclusione del trasporto delle merci della classe 2, sono quelle previste dal
decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e
successive modificazioni e integrazioni, per le omologazioni delle entità
tecniche. 2. La documentazione da produrre al centro prove autoveicoli è quella prevista dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, dalla norma UNI EN 12972, nella edizione richiamata nel capitolo 6.8 dei vigenti allegati A e B alla direttiva 94/55/CE. Il fascicolo di approvazione e’ integrato da una idonea dichiarazione, resa dal costruttore della cisterna, che attesta, in modo generale, la compatibilità del materiale e delle attrezzature del serbatoio con le merci pericolose ammesse al trasporto ovvero, nel caso di cisterne per il trasporto di rifiuti, le classi di pericolo in riferimento alla compatibilità dei rifiuti trasportabili. 3. L’istruttoria della domanda e l’espletamento delle verifiche e prove sono condotte, per le parti di competenza, rispettivamente secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e dalla norma UNI EN 12972. 4. L’identificazione della cisterna prevede una punzonatura sul passo d’uomo, ovvero su altri elementi della cisterna che garantiscono una analoga resistenza. La posizione della punzonatura deve essere facilmente individuabile. 5. La targhetta identificativa della cisterna deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.8.2.5.1 dei vigenti allegati A e B alla direttiva 94/55/CE. Art.
5.
Rilascio delle approvazioni del tipo 1. II centro prova autoveicoli, completate con
esito positivo le verifiche di cui all’art. 4, assegna il numero di approvazione
in analogia a quanto previsto per l’omologazione dal decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, apportando le seguenti
modifiche: il primo carattere del primo campo e’ la lettera N; il primo carattere del secondo campo e’ la lettera S. 2. Nel caso di verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione e di sicurezza della singola cisterna il numero di approvazione e’ composto dalla sigla EU seguita dal numero di verbale, dalla sigla del centro prove autoveicoli, anno di rilascio e la lettera S. 3. Il centro prova autoveicoli emette il certificato di approvazione di cui all’allegato 2 del quale fa parte la scheda tecnica. Art.
6.
Modifica delle approvazioni 1. L’introduzione di una nuova edizione
dell’ADR comporta, nei riguardi di un tipo di cisterna già approvata,
l’estensione dell’approvazione originaria.
2. Ogni modifica ad un tipo di cisterna approvata, che non consenta la produzione di nuove cisterne rispondenti ai limiti di cui all’art. 2, comma 1, punto b, comporta una nuova approvazione. 3. Le cisterne nuove, ovvero già in esercizio, provenienti dall’estero devono essere sottoposte ad approvazione in conformità alle vigenti norme in materia. Art.
7.
Ispezioni delle cisterne 1. Le ispezioni iniziali, periodiche,
intermedie e straordinarie, sono condotte con riferimento alle prescrizioni e
modalità previste dalle pertinenti norme UNI EN citate al punto 6.8.2.6
dell’allegato A della direttiva 94/55/CE. 2. Il modello indicativo del certificato d’ispezione, che viene rilasciato a seguito delle ispezioni di cui al precedente comma 1, è riportato nell’allegato 3. Art.
8.
Conformità della produzione 1. Gli impianti di produzione e di verifica
delle cisterne e dei loro accessori sono soggetti al controllo del sistema di
verifica della conformità della produzione, previsto dal decreto dirigenziale 25
novembre 1997. La verifica e’ condotta da una commissione ispettiva composta da
un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione e da un
funzionario del centro prova autoveicoli interessato. 2. Presso il competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione e’ tenuto l’elenco degli impianti di cui al precedente comma 1. Art.
9.
Immatricolazione dei veicoli cisterna 1. La documentazione necessaria per
l’immatricolazione dei veicoli cisterna deve essere integrata dal certificato di
conformità della cisterna e da una copia del certificato di ispezione
iniziale. 2. Ogni veicolo cisterna di nuova immatricolazione e’ dotato di certificato di approvazione mod. DTT306 che integra la carta di circolazione del medesimo veicolo. Per le cisterne approvate in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto non e’ più prevista l’emissione del libretto mod. MC813. 3. Sulla carta di circolazione del veicolo cisterna debbono essere annotate le seguenti informazioni relative alla cisterna: a) costruttore; b) numero di serie della cisterna; c) anno di costruzione della cisterna; d) codice cisterna; e) disposizioni speciali. 4. Deve essere inoltre annotato sulla carta di circolazione la seguente nota: «La circolazione e’ subordinata al possesso del certificato di approvazione modello DTT306». Roma, 24 novembre 2006 Il capo del Dipartimento: Fumero Modello indicativo Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 43 della G.U. Vedere Allegato a pag. 44 della G.U. Vedere Allegato da pag. 45 a pag. 47 della G.U. |
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