Giurisprudenza di legittimità SANZIONI AMMINISTRATIVE - ESIMENTI
Non configura
nessuna causa di esclusione della responsabilità ,ed in particolare non integra
l’esimente di aver agito nell’adempimento di un dovere derivante da un ordine
dell’autorità l’aver parcheggiato in zona vietata su autorizzazione del
presidente del tribunale (per provvedere al trasporto presso gli uffici
giudiziari di numerosi registri per la vidimazione annuale) , non avendo il
presidente del tribunale alcun potere di deroga ai divieti di sosta stabiliti
dalla competente autorità amministrativa. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, il sig. D. S. propose opposizione avverso il verbale di
contravvenzione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Tortona
per aver parcheggiato la propria autovettura in luogo vietato. Resistette il Comune di Tortona e l’adito giudice
di pace della stessa città accolse l’opposizione, osservando testualmente:
"Dall’istruttoria è emerso in modo chiaro che l’opponente aveva
parcheggiato la propria auto nei pressi dell’Ufficio del registro per
trasportare 21 registri. delle dimensioni 70 x 40 ai fini della vidimazione
annuale. Tale operazione è avvenuta previa autorizzazione del
Presidente del Tribunale di Tortona [...I. Dalla premessa si evince che nella
specie è da configurarsi quanto previsto dall’art. 4 Legge 689/81 quale
circostanza esimente in ordine alla responsabilità dell’opponente". Avverso tale sentenza il Comune di Tortona
ricorre per cassazione articolando un solo, complesso motivo, illustrato anche
da memoria. L’intimato sig. S non svolge difese. MOTIVI
DELLA DECISIONE Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, lamenta che il Giudice di pace abbia
escluso la responsabilità del Sufferini - il
quale sosteneva di aver parcheggiato in zona vietata per esigenze di ufficio e previa
autorizzazione del Presidente del Tribunale ad utilizzare la propria
autovettura - ritenendo il suo comportamento
giustificato ai sensi della predetta norma, senza specificare quale delle
esimenti da essa contemplate ricorresse nella fattispecie e nonostante i fatti
dedotti ed accertati non ne integrassero alcuna. Il motivo è fondato,
perché nessuna delle esimenti in questione poteva nella specie configurarsi. Esclusa, infatti, quella della legittima difesa, certamente
non evocata (né evocabile) nella specie per l’evidente non corrispondenza con i
fatti accertati, non sono configurabili, sulla base di quei fatti, neppure le
esimenti dell’esercizio di una facoltà legittima o dell’adempimento di un
dovere derivante da un ordine dell’autorità (un dovere derivante da norma giuridica
è palesemente insussistente), dato che al Presidente del Tribunale non
spetta alcun potere di deroga ai divieti di sosta stabiliti dalla competente
autorità amministrativa, onde non soltanto la sua autorizzazione, ma anche un
eventuale suo ordine di parcheggiare in zona vietata sarebbe stato illegittimo
e sindacabile dal Sufferini (sulla non configurabilità dell’esimente in
questione in presenza di ordine illegittimo e sindacabile dal destinatario cfr.
Cass. 9491/1991); né è configurabile l’esimente dello stato di
necessità, che ricorre solo in presenza dei requisiti di cui all’art. 54 cod.
pen. (cfr. Cass. 5710/1985, 3961/1989, 4710/1999, 5877/2004), ossia, in primo
luogo, del pericolo attuale di un danno grave alla persona. La sentenza impugnata va pertanto Cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito (art. 384, primo coma ult. parte, cod. proc. civ.) pronunciando il rigetto
dell’opposizione. Il soccombente va condannato alle spese di tutti i
gradi del giudizio (art. 385 cpv. cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal Sufferini e
condanna quest’ultimo alle spese dell’intero giudizio, liquidate in euro 120, di
cui 70 per onorari, quanto alla fase di merito, e in euro 500, di cui 450 per
onorari, quanto alla fase di legittimità, oltre spese generali ed accessori di
legge. Così deciso in Roma 1’8 giugno 2006. Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2006 |
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