Giurisprudenza di merito (Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli , Sez. 35, sentenza n. 295 del 23.11.2006) REPUBBLICA ITALIANA ha emesso la seguente Avverso
…FERMO AMMINISTRATIVO …VARIE IMPOSTE Contro
CONCESSIONARIO GESTLINE S.P.A. Con ricorso in epigrafe Tizio, rapp.to e difeso ….,
impugna il provvedimento di iscrizione di FERMO AMMINISTRATIVO, notificato il
3/01/2006, relativo all’autovettura Skoda Felicia tg BAxxxxx. Il ricorrente sostiene che la notifica delle cartelle
poste a supporto del fermo amministrativo non è mai avvenuta ed eccepisce la
prescrizione/decadenza della pretesa tributaria. Eccepisce, altresì,che il fermo amministrativo presuppone
un’intimazione di pagamento che non gli è stata notificata. Chiede, pertanto, previa sospensione, l’annullamento
dell’atto impugnato. Non si costituisce la GEST LINE S.p.A. All’udienza del 27/09/2006 viene deliberata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva che le
doglianze formulate dal ricorrente sono fondate e vanno tenute nella dovuta
considerazione . Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dagli atti di causa è dato rilevare chiaramente che le
cartelle esattoriali su cui si fonda il provvedimento di fermo amministrativo
impugnato non sono mai state notificate al ricorrente, né il Concessionario del
Servizio Riscossione dei tributi ha fornito la prova della loro notificazione;
anzi, non costituendosi neppure in giudizio, pur essendo stata regolarmente
citata, la GEST LINE S.p.A. ha mostrato totale disinteresse per la controversia
in esame. Il provvedimento di fermo amministrativo si appalesa del
tutto illegittimo, non sussistendo i presupposti di legge per l’applicazione
della misura cautelare adottata dalla GEST LINE S.p.A. a garanzia del credito
tributario. Invero, le cartelle di pagamento poste a fondamento
dell’atto impugnato non sono state mai notificate al ricorrente, né si è avuta
la comunicazione della preventiva intimazione di pagamento. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio
accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato a
cura e spese della GEST LINE S.p.A. che va condannata anche al pagamento delle
spese ed onorari del presente giudizio PER QUESTI MOTIVI Accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del
provvedimento impugnato a cura e spese della Gest Line S.p.A. , che va
condannata anche al pagamento delle spese ed onorari del giudizio che si
liquidano equitativamente in euro 700 (settecento) oltre IVA e cpa a favore del
procuratore costituito Così
deciso in Napoli il 27/9/2006 Depositata il 23.11.2006 |
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