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FERMO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITA’ - IN MANCANZA DI NOTIFICA CARTELLA

(Comm. Trib. Prov.le Napoli , Sez. 35, sentenza n. 295 del 23 novembre 2006)

Giurisprudenza di merito
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NAPOLI
Sezione 35, 23 novembre 2006, n. 295

 FERMO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITA’ - IN MANCANZA DI NOTIFICA CARTELLA

(Commissione Tributaria Provinciale di Napoli , Sez. 35, sentenza n. 295 del 23.11.2006)

Il Concessionario del Servizio di Riscossione dei tributi (Gest Line S.p.A.) deve dare la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e della comunicazione della preventiva intimazione di pagamento. In mancanza dei presupposti di legge il provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo su autoveicolo del contribuente per presunte imposte non pagate va dichiarato illegittimo.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI Sez. 35

 (omissis)

ha emesso la seguente

 SENTENZA

 Sul ricorso 3016/06, depositato il 10/2/2006

Avverso …FERMO AMMINISTRATIVO …VARIE IMPOSTE

Contro CONCESSIONARIO GESTLINE S.P.A.

 Proposto dal ricorrente TIZIO ….. Camposano (Na), rapp.to e difeso da ….. via ….

 Svolgimento del processo

Con ricorso in epigrafe Tizio, rapp.to e difeso …., impugna il provvedimento di iscrizione di FERMO AMMINISTRATIVO, notificato il 3/01/2006, relativo all’autovettura Skoda Felicia tg BAxxxxx.

Il ricorrente sostiene che la notifica delle cartelle poste a supporto del fermo amministrativo non è mai avvenuta ed eccepisce la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.

Eccepisce, altresì,che il fermo amministrativo presuppone un’intimazione di pagamento che non gli è stata notificata.

Chiede, pertanto, previa sospensione, l’annullamento dell’atto impugnato.

Non si costituisce la GEST LINE S.p.A.

All’udienza del 27/09/2006 viene deliberata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate e vanno tenute nella dovuta considerazione .

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dagli atti di causa è dato rilevare chiaramente che le cartelle esattoriali su cui si fonda il provvedimento di fermo amministrativo impugnato non sono mai state notificate al ricorrente, né il Concessionario del Servizio Riscossione dei tributi ha fornito la prova della loro notificazione; anzi, non costituendosi neppure in giudizio, pur essendo stata regolarmente citata, la GEST LINE S.p.A. ha mostrato totale disinteresse per la controversia in esame.

Il provvedimento di fermo amministrativo si appalesa del tutto illegittimo, non sussistendo i presupposti di legge per l’applicazione della misura cautelare adottata dalla GEST LINE S.p.A. a garanzia del credito tributario.

Invero, le cartelle di pagamento poste a fondamento dell’atto impugnato non sono state mai notificate al ricorrente, né si è avuta la comunicazione della preventiva intimazione di pagamento.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato a cura e spese della GEST LINE S.p.A. che va condannata anche al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato a cura e spese della Gest Line S.p.A. , che va condannata anche al pagamento delle spese ed onorari del giudizio che si liquidano equitativamente in euro 700 (settecento) oltre IVA e cpa a favore del procuratore costituito

Così deciso in Napoli il 27/9/2006

Depositata il 23.11.2006


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Fonte: www.iussit.it
Giurisprudenza di merito
Martedì, 19 Dicembre 2006
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