Primo
sì dalla Camera dei Deputati all’introduzione nell’ordinamento italiano del
delitto di tortura, secondo quanto previsto dalla Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984. Le
nuove disposizioni prevedono la pena della reclusione da tre a dodici anni nel
caso in cui un soggetto, con violenza o minacce gravi, infligga ad una persona
"forti sofferenze fisiche o mentali
ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti allo scopo di ottenere da
essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa
stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero
allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza
persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di
discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale". Da Altalex CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge n. 915 Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice
penale in materia di tortura (Testo approvato dalla Camere dei deputati nella
seduta del 13 dicembre 2006) Art. 1. 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III,
del codice penale, dopo l’articolo 613 è inserito il seguente: "Art. 613-bis. - (Tortura). - È punito con la pena
della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi,
infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti
crudeli, disumani o degradanti allo scopo di ottenere da essa o da una terza
persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza
persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di
punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto
o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale,
politica, religiosa o sessuale. La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma
sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio. La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave
o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte. Non può essere assicurata l’immunità diplomatica per il
delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o
condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale
internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale
è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna
per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale
internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa
internazionale vigente in materia. Art. 613-ter. - (Fatto commesso all’estero). - È punito secondo la legge
italiana, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o la
straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui
all’articolo 613-bis". |
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