Ai fini dell’espletamento del servizio di
notificazione dei verbali di contravvenzione al Codice della strada, il comune,
in alternativa al servizio postale, può avvalersi dell’affidamento ad un terzo
con facoltà del medesimo di impiegare, entro i confini del territorio comunale
e dei comuni limitrofi, messi notificatori, previa investitura nelle funzioni pubbliche
tipiche della specifica figura professionale, da parte dello stesso comune. (Altalex, 20 dicembre 2006. Nota di Francesco Navaro)
N. 3962
REG. SENT. ANNO 2006 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 2213/2002 proposto da POSTE ITALIANE
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Marco Filippetti e Fabiola Improta ed elettivamente
domiciliata in Firenze, preso la Direzione regionale toscana, via Pellicceria
n. 3; c o n t r o COMUNE DI PISA, in persona del Dirigente del
servizio di Polizia Municipale pro-tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’avv. Gloria Lazzeri ed elettivamente domiciliato
presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40; e nei confronti di PISANA RECAPITI soc. coop. a r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Bimbi
ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via
Ricasoli n. 40; per l’annullamento della deliberazione n. 26 del 18.4.2002, avente ad
oggetto l’affidamento, sino al 31 dicembre 2006, del servizio di notificazione
di verbali di violazione del codice della strada relativamente al comune di
Pisa ed ai comuni limitrofi, da effettuarsi secondo le modalità indicate nell’allegata
lettera di condizioni, nonché della stessa lettera di condizioni; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune
intimato e della società controinteressata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 6
giugno 2006, il Consigliere dott. Saverio Romano; Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti F.Improta,
A.Cuccurullo per G.Lazzeri e L.Bimbi; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto
quanto segue: FATTO Con atto notificato il 26.10.2002, Poste Italiane
s.p.a. ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale n. 26 del
18.4.2002, con cui il comune di Pisa ha affidato il servizio di notificazione
dei verbali di violazione del Codice della strada relativamente al comune
stesso ed a quelli limitrofi, da effettuarsi secondo le modalità indicate
nell’allegata lettera di condizioni n. 1199/71. Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i
seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 12 e 201 del d. lgs.
30.4.1992 n. 285, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto le
determinazioni comunali legittimerebbero un sistema di notificazione a mezzo di
messi comunali in violazione della normativa vigente (artt. 200 e 201 d. lgs.
285/92 e artt. 137 e ss. cod. proc. civ.), atteso che la qualifica di messo
notificatore non potrebbe essere attribuita dalla pubblica amministrazione a
soggetti privati ad essa estranei, ma solo ai soggetti di cui all’art. 201, comma
3, e cioè agli organi indicati nell’art. 12; nullità radicale degli atti
impugnati per carenza assoluta di potere; 2) violazione dell’art. 10, comma 1, l. 3.8.1999 n.
265, atteso che la pubblica amministrazione può avvalersi di messi comunali ove
non sia possibile eseguire la notificazione tramite il servizio postale; 3) la notifica a mezzo posta dei verbali di
contravvenzione deve essere eseguita da Poste Italiane, pena la violazione del
diritto di esclusiva per la notificazione degli atti amministrativi e
giudiziari previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 261/99 nonché dalla
deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 22.12.2000; violazione
dell’art. 12, comma 1, legge 20.11.1982 n. 890 che estende l’applicazione delle
norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica
degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni. Costituitisi in giudizio, l’amministrazione
comunale e la società cooperativa resistenti hanno preliminarmente eccepito la
tardività del ricorso e la carenza di interesse ad agire da parte della
ricorrente; nel merito, hanno sostenuto la legittimità degli atti impugnati,
chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato. All’udienza sopra indicata, la causa è passata in
decisione. DIRITTO La ricorrente società Poste Italiane, che vanta il
diritto di esclusiva delle notificazioni a mezzo posta, ha impugnato la
deliberazione con la quale il comune intimato ha disposto l’affidamento ad una
società privata del servizio di notificazione dei verbali di violazione del
Codice della strada relativamente al comune stesso ed a quelli limitrofi, da
effettuarsi secondo le modalità indicate nell’allegata lettera di condizioni. Deduce la ricorrente: che l’affidamento disposto
dal comune violerebbe la normativa vigente, atteso che la qualifica di messo
notificatore non potrebbe essere attribuita dalla pubblica amministrazione a
soggetti privati ad essa estranei; in ogni caso, la pubblica amministrazione
può avvalersi di messi comunali solo ove non sia possibile eseguire la
notificazione tramite il servizio postale; la determinazione di procedere alla
notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della strada mediante un
messo notificatore “privato”, anziché a mezzo posta, comporterebbe la
violazione del diritto di esclusiva, riconosciuto alla ricorrente, per la
notificazione degli atti amministrativi e giudiziari (cui sono equiparati i
verbali di violazione al Codice della strada), compresi quelli adottati dalle
pubbliche amministrazioni. A prescindere dalle eccezioni processuali sollevate
dalle parti resistenti, tutte le censure dedotte sono infondate. La questione, posta dalla controversia in esame, è
quella della possibilità, per un comune, di avvalersi, ai fini
dell’espletamento del servizio di notificazione dei verbali di contravvenzione
al Codice della strada, dell’affidamento ad un terzo con facoltà del medesimo
di avvalersi (entro i confini del territorio comunale e dei comuni limitrofi)
di messi notificatori, in alternativa al servizio postale, previa predisposizione
del relativo personale, da parte dello stesso comune. Il primo aspetto riguarda la pretesa formazione di
nuove figure di messi notificatori, contestata dalla ricorrente, non legati da
un rapporto di lavoro subordinato con il comune. Tale problematica è stata affrontata dalla
giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VI, 3.9.2003 n. 4906, che ha
confermato la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 23 dell’11.1.2003), il
cui orientamento questo Collegio ritiene di condividere. Già la Corte suprema di cassazione, con la recente
sentenza della Sezioni lavoro n. 10262 del 15 luglio 2002, ha affermato che
l’attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia
che di subordinazione lavorativa. Pertanto, il giudice amministrativo non ha
ravvisato alcuna ragione ostativa all’applicazione del principio anche nel caso
in cui si discuta di messi notificatori nominati dal Comune per il servizio di
notificazione dei verbali di violazione del codice della strada. Ne segue che non si richiede necessariamente che il
soggetto-organo sia anche inserito, tramite un rapporto di lavoro di natura
dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico
potere. L’espressione “messi comunali” indicata dalla
disposizione contenuta nell’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cui fa
espresso rinvio il precedente art. 12) “non può dunque leggersi nel senso
preteso dall’attuale appellante, ossia di un soggetto assunto in un rapporto di
lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo comunale, o, quanto meno
con l’attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente e più corretto
significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione,
specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente dell’Amministrazione locale, vuoi
anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato
nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro
operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le
funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune” (sent.
cit.). In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto
condivisibili le affermazioni dal giudice di primo grado, che aveva spostato
l’attenzione sulla evoluzione in senso privatistico del rapporto di impiego con
le pubbliche amministrazioni Pertanto, alle pubbliche amministrazioni va
riconosciuta la possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative di
soggetti esterni, ancorché entro circoscritti limiti temporali, per le sole
attribuzioni funzionali per le quali è anche ammesso il lavoro interinale. Ritiene, pertanto il Collegio che anche nella
fattispecie (come in quella esaminata dalla giurisprudenza citata) i motivi di
censura appaiono destituiti di fondamento, innanzitutto alla luce dell’oggetto
dell’affidamento, quale emerge dal contenuto della deliberazione impugnata e
dall’allegato di cui alla lettera b) (c.d. lettera di condizioni). Né è possibile rinvenire la violazione della
riserva di esclusiva del fornitore in Italia del servizio universale, (Soc.
Poste Italiane); invero, l’art. 10 della legge n. 165/99 prevede che le
pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri
atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le
notificazioni ricorrendo al servizio postale. Sussiste pertanto una sfera di valutazione
discrezionale in ordine all’opportunità di utilizzare il servizio postale. Nella specie, il comune resistente ha conseguito un
doppio vantaggio dalla scelta operata: uno, di ordine economico, rispetto
all’ipotesi di avvalersi esclusivamente del servizio postale; un secondo
vantaggio consistente nella possibilità di disporre del proprio personale di
Polizia municipale per le attività di vigilanza e controllo, piuttosto che per
quella di notificazione dei propri atti. Infine, il principio della riserva risulta
garantito da specifiche previsioni contrattuali (allegato B alla delibera
impugnata) che impongono che, qualora il destinatario dell’avviso sia
irreperibile o temporaneamente assente, la ditta proceda a norma dell’art. 140
c.p.c. (mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed invio del plico
raccomandato tramite il servizio postale). La documentazione prodotta (cfr. doc. 5 della
controinteressata)) dimostra, in concreto, che la società incaricata del
servizio, conformemente alla suddetta clausola contrattuale, abbia fatto
frequente ricorso al servizio postale nei casi previsti. Conclusivamente, deve ritenersi legittimo
l’affidamento del servizio di notificazione dei verbali di violazione del
Codice della strada ad un soggetto privato che ponga a disposizione
dell’amministrazione, per l’espletamento delle relative funzioni, personale
destinato ad essere investito delle funzioni pubbliche tipiche della specifica
figura professionale. Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato. Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti
motivi, possono essere compensati tra le parti. P.Q.M. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e compensa tra le parti le
spese di giudizio. Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Firenze, il 6 giugno 2006, dal
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con
l’intervento dei signori: Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente |
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