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Giurisprudenza 21/12/2006

Servizio di notificazione dei verbali di contravvenzione al codice della strada

TAR Toscana, sez. I, sentenza 14 settembre 2006 n° 3962

Ai fini dell’espletamento del servizio di notificazione dei verbali di contravvenzione al Codice della strada, il comune, in alternativa al servizio postale, può avvalersi dell’affidamento ad un terzo con facoltà del medesimo di impiegare, entro i confini del territorio comunale e dei comuni limitrofi, messi notificatori, previa investitura nelle funzioni pubbliche tipiche della specifica figura professionale, da parte dello stesso comune.
In tal senso hanno deciso i giudici del Tar della Toscana, sezione I, secondo i quali l’attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa.
L’espressione “messi comunali” di cui all’art. 201 del D.L.VO n. 285/1992, va intesa nel senso di soggetto investito delle funzioni di notificazione, specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente dell’Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purchè le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal comune (vedi anche Consiglio di stato, sezione VI, n. 4906/2003).

(Altalex, 20 dicembre 2006. Nota di Francesco Navaro)


 TAR
Toscana
Sezione I
Sentenza 14 settembre 2006, n. 3962

N. 3962 REG. SENT. ANNO 2006
n. 2213 Reg. Ric. Anno 2002
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2213/2002 proposto da POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Filippetti e Fabiola Improta ed elettivamente domiciliata in Firenze, preso la Direzione regionale toscana, via Pellicceria n. 3;

c o n t r o

COMUNE DI PISA, in persona del Dirigente del servizio di Polizia Municipale pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Gloria Lazzeri ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;

e nei confronti di

PISANA RECAPITI soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Bimbi ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;

per l’annullamento

della deliberazione n. 26 del 18.4.2002, avente ad oggetto l’affidamento, sino al 31 dicembre 2006, del servizio di notificazione di verbali di violazione del codice della strada relativamente al comune di Pisa ed ai comuni limitrofi, da effettuarsi secondo le modalità indicate nell’allegata lettera di condizioni, nonché della stessa lettera di condizioni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato e della società controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, il Consigliere dott. Saverio Romano;

Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti F.Improta, A.Cuccurullo per G.Lazzeri e L.Bimbi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 26.10.2002, Poste Italiane s.p.a. ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 18.4.2002, con cui il comune di Pisa ha affidato il servizio di notificazione dei verbali di violazione del Codice della strada relativamente al comune stesso ed a quelli limitrofi, da effettuarsi secondo le modalità indicate nell’allegata lettera di condizioni n. 1199/71.

Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 12 e 201 del d. lgs. 30.4.1992 n. 285, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto le determinazioni comunali legittimerebbero un sistema di notificazione a mezzo di messi comunali in violazione della normativa vigente (artt. 200 e 201 d. lgs. 285/92 e artt. 137 e ss. cod. proc. civ.), atteso che la qualifica di messo notificatore non potrebbe essere attribuita dalla pubblica amministrazione a soggetti privati ad essa estranei, ma solo ai soggetti di cui all’art. 201, comma 3, e cioè agli organi indicati nell’art. 12; nullità radicale degli atti impugnati per carenza assoluta di potere;

2) violazione dell’art. 10, comma 1, l. 3.8.1999 n. 265, atteso che la pubblica amministrazione può avvalersi di messi comunali ove non sia possibile eseguire la notificazione tramite il servizio postale;

3) la notifica a mezzo posta dei verbali di contravvenzione deve essere eseguita da Poste Italiane, pena la violazione del diritto di esclusiva per la notificazione degli atti amministrativi e giudiziari previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 261/99 nonché dalla deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 22.12.2000; violazione dell’art. 12, comma 1, legge 20.11.1982 n. 890 che estende l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni.

Costituitisi in giudizio, l’amministrazione comunale e la società cooperativa resistenti hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso e la carenza di interesse ad agire da parte della ricorrente; nel merito, hanno sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La ricorrente società Poste Italiane, che vanta il diritto di esclusiva delle notificazioni a mezzo posta, ha impugnato la deliberazione con la quale il comune intimato ha disposto l’affidamento ad una società privata del servizio di notificazione dei verbali di violazione del Codice della strada relativamente al comune stesso ed a quelli limitrofi, da effettuarsi secondo le modalità indicate nell’allegata lettera di condizioni.

Deduce la ricorrente: che l’affidamento disposto dal comune violerebbe la normativa vigente, atteso che la qualifica di messo notificatore non potrebbe essere attribuita dalla pubblica amministrazione a soggetti privati ad essa estranei; in ogni caso, la pubblica amministrazione può avvalersi di messi comunali solo ove non sia possibile eseguire la notificazione tramite il servizio postale; la determinazione di procedere alla notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della strada mediante un messo notificatore “privato”, anziché a mezzo posta, comporterebbe la violazione del diritto di esclusiva, riconosciuto alla ricorrente, per la notificazione degli atti amministrativi e giudiziari (cui sono equiparati i verbali di violazione al Codice della strada), compresi quelli adottati dalle pubbliche amministrazioni.

A prescindere dalle eccezioni processuali sollevate dalle parti resistenti, tutte le censure dedotte sono infondate.

La questione, posta dalla controversia in esame, è quella della possibilità, per un comune, di avvalersi, ai fini dell’espletamento del servizio di notificazione dei verbali di contravvenzione al Codice della strada, dell’affidamento ad un terzo con facoltà del medesimo di avvalersi (entro i confini del territorio comunale e dei comuni limitrofi) di messi notificatori, in alternativa al servizio postale, previa predisposizione del relativo personale, da parte dello stesso comune.

Il primo aspetto riguarda la pretesa formazione di nuove figure di messi notificatori, contestata dalla ricorrente, non legati da un rapporto di lavoro subordinato con il comune.

Tale problematica è stata affrontata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VI, 3.9.2003 n. 4906, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 23 dell’11.1.2003), il cui orientamento questo Collegio ritiene di condividere.

Già la Corte suprema di cassazione, con la recente sentenza della Sezioni lavoro n. 10262 del 15 luglio 2002, ha affermato che l’attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa.

Pertanto, il giudice amministrativo non ha ravvisato alcuna ragione ostativa all’applicazione del principio anche nel caso in cui si discuta di messi notificatori nominati dal Comune per il servizio di notificazione dei verbali di violazione del codice della strada.

Ne segue che non si richiede necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, tramite un rapporto di lavoro di natura dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere.

L’espressione “messi comunali” indicata dalla disposizione contenuta nell’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cui fa espresso rinvio il precedente art. 12) “non può dunque leggersi nel senso preteso dall’attuale appellante, ossia di un soggetto assunto in un rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo comunale, o, quanto meno con l’attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente e più corretto significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione, specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente dell’Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune” (sent. cit.).

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibili le affermazioni dal giudice di primo grado, che aveva spostato l’attenzione sulla evoluzione in senso privatistico del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni

Pertanto, alle pubbliche amministrazioni va riconosciuta la possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative di soggetti esterni, ancorché entro circoscritti limiti temporali, per le sole attribuzioni funzionali per le quali è anche ammesso il lavoro interinale.

Ritiene, pertanto il Collegio che anche nella fattispecie (come in quella esaminata dalla giurisprudenza citata) i motivi di censura appaiono destituiti di fondamento, innanzitutto alla luce dell’oggetto dell’affidamento, quale emerge dal contenuto della deliberazione impugnata e dall’allegato di cui alla lettera b) (c.d. lettera di condizioni).

Né è possibile rinvenire la violazione della riserva di esclusiva del fornitore in Italia del servizio universale, (Soc. Poste Italiane); invero, l’art. 10 della legge n. 165/99 prevede che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale.

Sussiste pertanto una sfera di valutazione discrezionale in ordine all’opportunità di utilizzare il servizio postale.

Nella specie, il comune resistente ha conseguito un doppio vantaggio dalla scelta operata: uno, di ordine economico, rispetto all’ipotesi di avvalersi esclusivamente del servizio postale; un secondo vantaggio consistente nella possibilità di disporre del proprio personale di Polizia municipale per le attività di vigilanza e controllo, piuttosto che per quella di notificazione dei propri atti.

Infine, il principio della riserva risulta garantito da specifiche previsioni contrattuali (allegato B alla delibera impugnata) che impongono che, qualora il destinatario dell’avviso sia irreperibile o temporaneamente assente, la ditta proceda a norma dell’art. 140 c.p.c. (mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed invio del plico raccomandato tramite il servizio postale).

La documentazione prodotta (cfr. doc. 5 della controinteressata)) dimostra, in concreto, che la società incaricata del servizio, conformemente alla suddetta clausola contrattuale, abbia fatto frequente ricorso al servizio postale nei casi previsti.

Conclusivamente, deve ritenersi legittimo l’affidamento del servizio di notificazione dei verbali di violazione del Codice della strada ad un soggetto privato che ponga a disposizione dell’amministrazione, per l’espletamento delle relative funzioni, personale destinato ad essere investito delle funzioni pubbliche tipiche della specifica figura professionale.

Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 6 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Giacinta DEL GUZZO - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
F.to Giovanni Vacirca
F.to Saverio Romano
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SETTEMBRE 2006
Firenze, lì 14 SETTEMBRE 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
s.m.


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Giovedì, 21 Dicembre 2006
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