IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento:
Dispone:
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti
che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone sono
quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di
carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o piu’ posti e un rapporto tra la potenza
del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale
differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate,
uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata.
(Formula
da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento)
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PT (Kw)
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I=
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---------->
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o uguale 180
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Mc - T (t)
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2.
Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero dei trasporti, possono essere individuati veicoli:
per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque
non consentono il trasporto privato di persone;
ai quali si estende l’applicazione del presente provvedimento, pur non
rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono
l’utilizzo per il trasporto privato di persone.
Motivazioni.
L’art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di contrastare gli
abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, prevede
che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti -- che ha
espresso il proprio parere favorevole il 5 dicembre 2006 -- siano individuati i
veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di
persone.
Si rammenta che, in base all’allegato II al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, la categoria N1 definisce i
veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t.
(omissis)
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