IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada,
approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
e successive modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria
migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione,
fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il
trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5
t;
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende
necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai
sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada;
D E C R E T A
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell’anno 2007 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 7 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 aprile;
k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°maggio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 giugno;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 luglio;
o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 luglio;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 luglio;
q) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 27 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 28 luglio;
s) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 3 agosto;
t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 agosto;
x) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 agosto;
y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° settembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°novembre;
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
bb) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
ee) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
gg) dalle ore 16,00 alle 22,00 del 29 dicembre;
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite
di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo non sia atto al
carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli
provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito,qualora il periodo
di riposo giornaliero -come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85
e successive modifiche- cada in coincidenza del posticipo di cui al presente
comma, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un
posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del
divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di
termine del divieto è anticipato di ore quattro
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i
veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona
Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e
Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e
Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo
cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa
anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di
carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai
complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals
intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti
di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione
delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in
trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di
applicazione dell’art.38 della legge 1° agosto 2002 n.166 (combinato
ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n.265
(combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo
di viaggio (biglietto) per l’imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti
dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del
trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in
Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si
avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai
porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte
del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo
di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova
applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli
che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti
alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto
delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le
operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o
diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine
e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di
ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i
veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o
diretti all’interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per
i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per
comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la
dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle
Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema
“Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per
urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,
liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali
destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo
degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri
servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di
liquidi alimentari, purchè, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte
o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti
di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di
acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e
ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati
dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini
freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di
altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e
sul retro.
2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione
altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito
del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede
dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle
operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla
sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino
ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio
del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il
rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai
trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3,
ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché
muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da
quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per
fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che
pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli
adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati
macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di
assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese
localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano
riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1
autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a
0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1,
dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto
ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano
motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione;
possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa
necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe
solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è
consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è
valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e
modalità già specificate all’art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto
b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si
chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla
durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere
esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono
complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature
di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1,
dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la
costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da
parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche
più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare,
l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1,
dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Uffcio Territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione,
può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è
ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più
targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto
in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è
valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono
essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già
specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto
c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati
ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in
cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più
viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni
contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non
superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni
giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli
autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente,
nel caso di rilascio di autorizzazioni per veicoli impiegati per esigenze
legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo competente, dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità della
richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da
parte dell’azienda di produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo
anche nei giorni festivi.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui
all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il
trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal
caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve
fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio
in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o
da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per
la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in
particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del
trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso
e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in
Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle
difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui
territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o
autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i
veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle
forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la
dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle
Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema
"Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai
sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per
urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili
liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di
interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella
classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato
comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo,
oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 21
settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della
domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni
prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per
l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso
avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì
essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali
siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da
rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal
soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni
limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano
costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli.
Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le
modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto
delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene
prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona
interessata dalla deroga.
Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la
fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata
lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo
attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a
darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché
ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale,
ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche
della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare
modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di
maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la
circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13.12.2006
IL MINISTRO: ALESSANDRO BIANCHI
Registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2006
Registro n. 8 foglio 20
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