Giurisprudenza di legittimità La Corte osserva: F. E. ha proposto ricorso contro la sentenza 5 dicembre
2005 del Tribunale di Torino che ha applicato nei suoi confronti la pena
concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 141 comma 9" del d.
lgs. 285/1992 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un’autovettura,
con i conducenti di altri veicoli a motore. Il ricorrente, come unico motivo di
ricorso, deduce il vizio di motivazione sulla confisca dell’autovettura
rilevando che il medesimo giudice, nei confronti dei coimputati, non aveva
disposto la confisca con palese disparità di trattamento. Inoltre non avrebbe
tenuto conto degli ottimi precedenti, della sua personalità, dell’occasionalità
del fatto e del buon comportamento processuale. Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, è comunque
infondato. Va premesso che, malgrado la norma incriminatrice
contestata sia stata abrogata (dal d.l. 27 giugno 2003 n. convertito nella l. 1°
agosto 2003 n. 214) non per questo viene meno la punibilità del fatto perché la
legge indicata ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (art. 9 ter del
d. lgs 285/1992) più grave di quella precedente non solo perché la pena e stata
aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione
a delitto. Quanto alla confisca del veicolo si osserva che la
precedente normativa (e in modo ancor più evidente quella vigente) la confisca
del veicolo utilizzato per la gara aveva natura obbligatoria (non si può
infatti interpretare diversamente l’ espressione, sia pure atecnica, "è
punito con l’arresto ............ nonché con la confisca del veicolo con il
quale è stata commessa la violazione". Ma anche a voler ritenere che la confisca fosse da
ritenere soltanto facoltativa il giudice di merito ha implicitamente motivato
sulla pericolosità della disponibilità dell’autovettura impiegata per una gara
di velocità. In ogni caso si osserva che la circostanza che nei
confronti di coimputati non sia stata disposta la confisca è del tutto irrilevante
nel presente giudizio così come i rilievi sulla personalità del ricorrente. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere
rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2006. Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2006 |
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