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Notizie brevi 28/12/2006

Prepotenze al volante e “guida intimidatoria”? La condotta integra il reato di violenza privata - La Cassazione sfodera una sentenza che farà anche discutere, ma che annuncia tempi duri per i cattivi della strada

I consigli dell’Asaps


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(Asaps) ROMA, 28 dicembre 2006 – Definirlo “giro di vite”, appare persino riduttivo. Certo, ora bisogna vedere in quale modo la sentenza della Cassazione – ripresa ieri da La Repubblica e finita subito dopo sulla home page di molti altri quotidiani – troverà applicazione nell’orientamento giurisprudenziale comune, ma un punto fermo è stato messo. La Quinta Sezione penale della Suprema Corte, infatti, ha chiuso con la sentenza numero 42276 la vicenda processuale nei confronti di un 46enne di Udine, che al volante della propria Porsche (in autostrada) aveva avuto a che dire con un altro automobilista, al quale aveva prima chiesto strada abbagliandolo da tergo, e poi – una volta completato il sorpasso si era vendicato – se così si può dire – del ritardo con cui il suo antagonista aveva risposto ai suoi inviti di mettersi da parte. Proprio inviti, però, non erano e su questo sono stati d’accordo tutti i giudici, dal primo fino all’ultimo grado. E tanto meno erano solo rimostranze le manovre poste in essere dopo il benedetto sorpasso, descritte dalla Persona Offesa (perché di questo si tratta, a questo punto) come vere e proprie minacce. Insomma, secondo la Cassazione si tratta di violenza privata, ed il parere cassa il ricorso del condannato, uscito dalla Corte d’Appello del tribunale di Trieste con una sentenza di condanna a 15 giorni di reclusione ed una multa di 300 euro per ingiuria (colpa di un dito medio alzato all’indirizzo del querelante dopo averlo terrorizzato con la sua condotta) ed al consueto pagamento di 500 euro alla cassa delle ammende. Le manovre in velocità compiute dal suo veicolo, il suo atteggiamento deliberatamente minaccioso e vendicativo, avevano infatti impedito al sorpassato di circolare liberamente, costringendolo a brusche frenate. Testualmente, si legge nella sentenza che "…integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire la condotta di guida di un altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa”.  Non conosciamo nel dettaglio la vicenda, ma immaginiamo che la Polizia Stradale sia stata chiamata ad intervenire subito e che la Persona Offesa abbia dalla sua qualche testimonianza. Ed ora attenzione: la Polizia Stradale interviene quotidianamente per interventi di questo tipo, soprattutto in autostrada. Al giudizio degli operatori – Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria – comprendere quanta verità stia dall’una e dall’altra parte, ma spesso (spessissimo in verità) tocca poi ai tribunali decidere, qualora una delle parti sporga querela o la stessa forza pubblica accerti la fattispecie di Violenza Privata (articolo 610 del Codice Penale), per la quale la procedibilità è d’ufficio. Le autostrade, però, sono ormai quasi interamente monitorate da sistemi di sorveglianza, e non è escluso che la Polizia Stradale ricorra all’acquisizione delle immagini registrate prima che vengano cancellate per le esigenze di privacy. Quindi, ai prepotenti suggeriamo di calmare i propri istinti primordiali e rientrare nei ranghi della civile convivenza. Porsche o no, la strada è di tutti. Ricordiamo però, non solo per una questione di par condicio che la corsia di sorpasso non è una proprietà privata, ed il codice della strada prescrive l’obbligo di mantenersi sempre al margine destro della propria corrente di marcia. Troppe volte assistiamo alla presa di possesso di corsie centrali o di sorpasso senza che quelle immediatamente a destra siano percorse da altri veicoli. Anche questa è una violazione, perseguibile amministrativamente ai sensi dell’articolo 143 del CDS.(Asaps)


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Giovedì, 28 Dicembre 2006
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