Giurisprudenza di legittimità Sezione
II, 19 agosto 2005, n. 17019
Patente –
Motoveicolo di cilindrata superiore a 125 c.c. – Guida senza patente di
categoria A ma con patente di categoria B rilasciata dopo il 25 aprile 1988 –
Art. 125, comma 3, c.s. – Inapplicabilità – Art. 116, comma 13, c.s. –
Applicabilità. In tema di
circolazione stradale, in caso di guida di motoveicoli di cilindrata superiore
a 125 centimetri cubici senza patente di categoria A ma con patente di
categoria B rilasciata dopo il 26 aprile 1988 trova applicazione l’art. 116,
comma 13 (sanzionante la guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere
conseguito la patente ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti) e non già l’art. 125, comma 3, c.s. (sanzionante la
diversa e più lieve ipotesi di guida di veicolo per il quale è richiesta una
patente di guida di categoria diversa da quella posseduta), concernendo
quest’ultimo, nella formulazione ratione temporis nel
caso applicabile (trattandosi di fatto accaduto nel 2001), esclusivamente la
guida di autoveicoli, e non anche di motoveicoli, in base al tenore dell’art.
53 del medesimo codice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso depositato il 28 settembre
2001, M.;. proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia Stradale di Aversa,
con cui gli era stata contestata la
violazione dell’art. 116, commi primo e tredicesimo, codice della strada, per
avere circolato il 2 settembre 2001 alla guida di motoveicolo con cilindrata
superiore a 125 centimetri cubici, munito di patente B conseguita in data
successiva al 26 aprile 1988. Sosteneva, infatti, che a dover essere applicata non era
la disposizione dell’art. 116 codice della strada, relativa alla guida senza
patente, bensì quella del successivo art. 125, comma terzo, con sanzione più
lieve, relativa alla guida di veicolo per il quale era richiesta una patente di
categoria diversa da quella posseduta. Con sentenza del 3 aprile 2002, in contumacia della
Prefettura di Caserta, il Giudice di pace di Aversa rigettava l’opposizione,
ritenendo corretta la applicazione della disposizione dell’art. 116, comma
tredicesimo, c.s.. Per la cassazione di tale sentenza, M. M. ha proposto
ricorso in forza di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE – Con unico mezzo, riproponendo le
difese svolte e non accolte in sede d’opposizione, il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.s., in relazione all’art. 125
dello stesso codice. Sostiene, infatti, in difformità di quanto ritenuto dal
giudice di pace, relativo alla guida di motoveicolo con cilindrata superiore ai
125 centimetri cubici da parte di chi –
come esso ricorrente – era in possesso di patente B conseguita in data
successiva al 26 aprile 1988, non raffigurava l’illecito previsto e contestato,
di cui all’art. 116, comma tredicesimo, codice della strada, bensì il diverso
illecito, più lievemente sanzionato, di cui all’art. 125, comma terzo, stesso
codice. Il ricorso è infondato. Ed invero, in esito alla complessa vicenda legislativa,
nazionale e comunitaria, in tema di patente ed abilitazione alla guida di
motoveicoli e di autoveicoli, così come evidenziato dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 3 del 1997, richiamata in ricorso e connessa alla precedente
sentenza della medesima Corte n. 246 del 1995, la disposizione dell’art. 125,
comma terzo, c.s., nella formulazione in vigore all’epoca del fatto, nel 2001,
applicabile ratione temporis, disciplinava
l’ipotesi di guida di autoveicoli per i quali era richiesta una patente di
categoria diversa da quella in possesso del conducente, di autoveicoli appunti,
che quel codice, all’art. 53, identificava, nei veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli. I motoveicoli e, più specificamente, i motocicli, quale è
indiscusso fosse quello condotto dal ricorrente, secondo la configurazione di
cui all’art. 53 lett. a) c.s., esulavano dalla disciplina anzidetta e, nel caso
fossero guidati in carenza d’apposito titolo abilitativo, della patente di
categoria A (art. 116, comma terzo) ovvero della patente di categoria B o
superiore, rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988 (art. 236), ricadevano
nell’ambito della diversa disciplina dell’art. 116, comma tredicesimo, codice
della strada, che, per l’appunto, sanzionava chiunque guidava (autoveicoli o)
motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ovvero senza patente
perché revocata o non rinnovata. Correttamente, quindi, nella specie, vertendosi in ipotesi
di guida di motociclo con cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici sena
patente di categoria A, ma con patente di categoria B, rilasciata però dopo il
26 aprile 1988, il giudice di pace ha ritenuto applicabile l’art. 116, comma tredicesimo,
codice della strada, pur avendone dato (in parte) motivazione erronea, innanzi
emendata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Il ricorso è rigettato e, in difetto di difese
dell’intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. |
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