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Corte di Cassazione 28/12/2006

Giurisprudenza di legittimità - Patente – Motoveicolo di cilindrata superiore a 125 c.c. – Guida senza patente di categoria A ma con patente di categoria B rilasciata dopo il 25 aprile 1988 – Art. 125, comma 3, c.s. – Inapplicabilità – Art. 116, comma 13, c.s. – Applicabilità

Corte di Cassazione Civile - Sezione II, 19 agosto 2005, n. 17019

Giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione Civile

Sezione II, 19 agosto 2005, n. 17019

Patente – Motoveicolo di cilindrata superiore a 125 c.c. – Guida senza patente di categoria A ma con patente di categoria B rilasciata dopo il 25 aprile 1988 – Art. 125, comma 3, c.s. – Inapplicabilità – Art. 116, comma 13, c.s. – Applicabilità.

In tema di circolazione stradale, in caso di guida di motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici senza patente di categoria A ma con patente di categoria B rilasciata dopo il 26 aprile 1988 trova applicazione l’art. 116, comma 13 (sanzionante la guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti) e non già l’art. 125, comma 3, c.s. (sanzionante la diversa e più lieve ipotesi di guida di veicolo per il quale è richiesta una patente di guida di categoria diversa da quella posseduta), concernendo quest’ultimo, nella formulazione ratione temporis nel caso applicabile (trattandosi di fatto accaduto nel 2001), esclusivamente la guida di autoveicoli, e non anche di motoveicoli, in base al tenore dell’art. 53 del medesimo codice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso depositato il 28 settembre 2001, M.;. proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia Stradale di Aversa, con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 116, commi primo e tredicesimo, codice della strada, per avere circolato il 2 settembre 2001 alla guida di motoveicolo con cilindrata superiore a 125 centimetri cubici, munito di patente B conseguita in data successiva al 26 aprile 1988.

Sosteneva, infatti, che a dover essere applicata non era la disposizione dell’art. 116 codice della strada, relativa alla guida senza patente, bensì quella del successivo art. 125, comma terzo, con sanzione più lieve, relativa alla guida di veicolo per il quale era richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta.

Con sentenza del 3 aprile 2002, in contumacia della Prefettura di Caserta, il Giudice di pace di Aversa rigettava l’opposizione, ritenendo corretta la applicazione della disposizione dell’art. 116, comma tredicesimo, c.s..

Per la cassazione di tale sentenza, M. M. ha proposto ricorso in forza di un unico motivo.

La prefettura di Caserta non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con unico mezzo, riproponendo le difese svolte e non accolte in sede d’opposizione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.s., in relazione all’art. 125 dello stesso codice.

Sostiene, infatti, in difformità di quanto ritenuto dal giudice di pace, relativo alla guida di motoveicolo con cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici da parte di chi – come esso ricorrente – era in possesso di patente B conseguita in data successiva al 26 aprile 1988, non raffigurava l’illecito previsto e contestato, di cui all’art. 116, comma tredicesimo, codice della strada, bensì il diverso illecito, più lievemente sanzionato, di cui all’art. 125, comma terzo, stesso codice.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, in esito alla complessa vicenda legislativa, nazionale e comunitaria, in tema di patente ed abilitazione alla guida di motoveicoli e di autoveicoli, così come evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 1997, richiamata in ricorso e connessa alla precedente sentenza della medesima Corte n. 246 del 1995, la disposizione dell’art. 125, comma terzo, c.s., nella formulazione in vigore all’epoca del fatto, nel 2001, applicabile ratione temporis, disciplinava l’ipotesi di guida di autoveicoli per i quali era richiesta una patente di categoria diversa da quella in possesso del conducente, di autoveicoli appunti, che quel codice, all’art. 53, identificava, nei veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli.

I motoveicoli e, più specificamente, i motocicli, quale è indiscusso fosse quello condotto dal ricorrente, secondo la configurazione di cui all’art. 53 lett. a) c.s., esulavano dalla disciplina anzidetta e, nel caso fossero guidati in carenza d’apposito titolo abilitativo, della patente di categoria A (art. 116, comma terzo) ovvero della patente di categoria B o superiore, rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988 (art. 236), ricadevano nell’ambito della diversa disciplina dell’art. 116, comma tredicesimo, codice della strada, che, per l’appunto, sanzionava chiunque guidava (autoveicoli o) motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata.

Correttamente, quindi, nella specie, vertendosi in ipotesi di guida di motociclo con cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici sena patente di categoria A, ma con patente di categoria B, rilasciata però dopo il 26 aprile 1988, il giudice di pace ha ritenuto applicabile l’art. 116, comma tredicesimo, codice della strada, pur avendone dato (in parte) motivazione erronea, innanzi emendata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il ricorso è rigettato e, in difetto di difese dell’intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.


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Giovedì, 28 Dicembre 2006
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