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Corte di Cassazione 29/12/2006

Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione

(Cass. Civ., Sez. I, 10 marzo 2005, n. 5297)
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell’art. 201 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall’archivio della M.T.C.T. o dal P.R.A. o dalla patente di guida, così escludendo l’ipotesi prevista dall’art. 143 c.p.c., che residenza, domicilio o dimora del destinatario possano rimanere sconosciuti. Conseguentemente, nel caso di irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione, la notificazione deve avvenire secondo le norme del codice di rito, come palesato dalla prima parte del medesimo comma terzo, e, quindi, con l’adempimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.

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Venerdì, 29 Dicembre 2006
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