In tema
di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda
parte del comma terzo dell’art. 201 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali
risultanti dalla carta di circolazione, dall’archivio della M.T.C.T. o dal
P.R.A. o dalla patente di guida, così escludendo l’ipotesi prevista dall’art. 143 c.p.c., che residenza, domicilio
o dimora del destinatario possano rimanere sconosciuti. Conseguentemente, nel
caso di irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione,
la notificazione deve avvenire secondo le norme del codice di rito, come
palesato dalla prima parte del medesimo comma terzo, e, quindi, con
l’adempimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. |