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Notizie brevi 29/12/2006

Firenze - Nuove misure antismog

Siglata ordinanza con restrizioni per veicoli più inquinanti


(ASAPS) – Il comune di Firenze mette in strada nuove misure per combattere lo smog.
Da gennaio 2007 sono infatti previste nuove misure per contrastare il problema, come già previsto dall’accordo di programma siglato con la Regione il 20 dicembre del 2005 e tuttora in vigore.
L’ordinanza con le nuove restrizioni per i veicoli più vecchi e inquinanti è stata firmata dall’assessore all’ambiente Claudio Del Longo. Tra le novità l’estensione del divieto di circolazione per tre giorni la settimana (martedì, mercoledì e giovedì) dalle 8 alle 19 valido anche per le auto diesel e i ciclomotori a due tempi Euro1 e i camion di grossa cilindrata adibiti al trasporto merci Euro 0 con portata massima superiore alle 3,5 tonnellate. In vigore anche i provvedimenti già operativi come lo stop 24 ore su 24 per le auto non catalizzate Euro 0 (benzina e diesel), dei ciclomotori Euro 0 e dei furgoni merci Euro 0 di portata inferiore alle 3, 5 tonnellate. Per quanto riguarda gli autobus Euro 0 il Comune ha deciso di mantenere il blocco solo la domenica, visto che è appena stata concordata una sperimentazione sui dispositivi per l’abbattimento delle polveri. (ASAPS) 


IL TESTO DELL’ORDINANZA  


OGGETTO:
Divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2007  


IL SINDACO  

Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Firenze come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell’aria recepite con DM 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;
Vista la Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente, ed in particolare l’allegato III, recepita con Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con la quale si stabilisce, tra l’altro, che a far data dal 1° gennaio 2005 il valore medio annuale per le particelle (PM10) non deve superare i 40 microgrammi/m3 e che il valore medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m3 per più di 35 volte l’anno e si stabiliscono limiti più restrittivi a partire dal 2010 a cui giungere con riduzioni progressive di anno in anno. I valori da raggiungere al 2010 sono 50 microgrammi/m3 da non superare per più di 7 volte l’anno, ed un valore medio annuale di 20 microgrammi/m3;
Considerato che il citato Decreto 2 aprile 2002 n. 60 stabilisce valori limite e termini entro il quale il valore limite deve essere raggiunto oltre che per materiale particolato anche per gli inquinanti biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio;  
Visto l’accordo tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni sottoscritto in data 20 Dicembre 2005 che individua specifiche politiche e azioni applicabili nel breve e medio periodo per la riduzione delle emissioni inquinanti, privilegiando quelle in grado di essere efficaci nella riduzione delle emissioni di più sostanze inquinanti e su più tipologie di sorgenti (mobilità, impianti termici, attività produttive);
Vista la deliberazione N. 2005/G/00859 del 06/12/2005 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di aderire all’Accordo di Programma per la riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti e per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, approvandone lo schema;
Tenuto conto che per i provvedimenti di mobilità, tale accordo, riguardo alle limitazioni della circolazione veicolare, prevede ulteriori progressive limitazioni per gli anni 2007 e 2008 in aggiunta a quelle già adottate ad oggi per specifiche categorie di veicoli euro zero;
In particolare per l’anno 2007 sono previste limitazioni il Martedì, il Mercoledì e il Giovedì con orario 08-19 per:  
Ciclomotori a due tempi euro 1con 2, 3 ruote, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE fase 2 o successive;
Autoveicoli euro 0 per il trasporto merci ( categorie N2 e N3) identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase I° o successive;  
Autovetture diesel euro 1 ( categoria M1) cioè non omologate secondo la Direttiva 94/12/CE o successive;
Visto il rapporto annuale sulla qualità dell’aria relativo all’anno 2005 predisposto dall’ARPAT, dal quale si evidenziano superamenti dei valori limite per i parametri PM10, Biossido di Azoto, Benzene e Ozono;  
Visti i bollettini giornalieri di qualità dell’aria relativi alla rilevazione, nell’anno 2006, che confermano il superamento dei valori limite nell’Area Omogenea Fiorentina in particolare del PM10;
Viste le ultime stime disponibili fornite da Arpat;  
Vista l’ordinanza n. 509 del 14/06/2006 con la quale sono stati istituiti divieti programmati al transito veicolare nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, con orario 00.00 - 24.00, nei giorni dal lunedì alla domenica per
 autovetture, di cui
§ all’art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;
 ciclomotori a 2, 3 ruote non omologati
§ in conformità alla direttiva 97/24/CE;
 autoveicoli, di cui all’art. 54
§ comma 1 lettere c), d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;
Ritenuto, in coerenza e continuità con i programmi intrapresi e conformemente a quanto disposto dall’Accordo di Programma, inasprire i provvedimenti di divieto di transito su tutto il territorio del centro abitato di Firenze e Galluzzo, dal 1 gennaio 2007, incidendo in particolare sui veicoli con maggiori emissioni specifiche ed operando con i medesimi criteri di gradualità finora adottati salvaguardando il prioritario diritto dei cittadini alla salute;
Ritenuto di dover prevedere specifiche deroghe tra quelle individuate dalla DGR n° 36 del 30/01/06;
Visto l’estratto del verbale della seduta di Giunta Municipale del 19/12/2006 relativo ai provvedimenti di limitazione alla circolazione per l’anno 2007;
Vista la legge 4/11/97 n°413 "Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da Benzene";  
Visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;  
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;  
Visto il D.Lgs. 267/00;  
Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze


ORDINA
Dal 1° gennaio 2007  

1) la presente ordinanza sostituisce l’ordinanza n. 509 del 14/06/2006, che viene pertanto revocata a decorrere dal 1 gennaio 2007;
2) è istituito IL DIVIETO DI TRANSITO nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo,
2.1) nei giorni dal LUNEDI alla DOMENICA con orario 00.00 - 24.00, alle seguenti categorie di veicoli:
• autovetture, di cui all’art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;
• ciclomotori euro 0 a 2, 3 ruote cioè non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE o successive;
• autoveicoli, di cui all’art. 54 comma 1 lettere c), d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;
2.2) nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì con orario 08-19 alle seguenti categorie di veicoli:
• ciclomotori a 2 tempi euro 1 con 2, 3 ruote, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive;
• autoveicoli euro 0 per il trasporto merci (categorie N2 e N3) identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive;
• Autovetture diesel euro 1 (categorie M1) cioè non omologate secondo la Direttiva 94/12/CE o successive;
3) Sono esonerati dai divieti di transito i seguenti veicoli:
a) veicoli con alimentazione elettrica, o ibrida (motore elettrico e termico);
b) veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);
c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, nonché veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive insegne;
d) veicoli di proprietà della ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionate con il Comune di Firenze o con altri Enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili, e muniti delle rispettive insegne, veicoli in servizio di guardia medica;
e) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;
f) veicoli storici purché in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
g) veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia;
h) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale, con le seguenti modalità: il personale di Vigilanza autorizzerà verbalmente il transito dando comunicazione radio alla Centrale Operativa;
i) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni, i cui conducenti siano in possesso dell’attestazione della Direzione Comunale competente;
l) veicoli che espongono la targa "prova" nel rispetto dell’art. 98 del NcdS e del DPR 474 del 24/11/2001;
m) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato. Per ognuno dei mezzi interessati, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, ed esibita a richiesta all’autorità competente al controllo, idonea documentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti previsti, oltre ad idonea certificazione dell’avvenuta installazione del dispositivo stesso;
n) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età;

4) La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate;
5) IN DEROGA ai divieti di transito veicolare stabiliti con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari interni ai centri abitati di Firenze e del Galluzzo:
1. Confine Comunale - Via Sestese - Viale XI Agosto - V.le Guidoni - Viale Gori - V.le degli Astronauti - Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 2), 3), 4), 5), e 6);
2. Confine Comunale - Via Pistoiese - Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 3), 4), 5) e 6);
3. Confine Comunale - Via Pratese - Via Baracca - Via Pistoiese - Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 4), 5) e 6);
4. Autostrada A11 da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 5) e 6);
5. Confine Comunale - Via Baccio da Montelupo - Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 6);
6. Confine Comunale - Via Pisana - Via della Casella - Via Baccio da Montelupo - Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 5);
7. Tratto di Via Ugnano tra Via Baccio da Montelupo e Via Pisana;
8. Lotto "0" - Viadotto dell’Indiano - Autostrada A11 o Via Pistoiese;
9. Confine Comunale - Viale Nenni - Via degli Arcipressi - Via di Scandicci - Confine Comunale;
10. Confine Comunale - Via di Scandicci - Via del Filarete - Via G. da Siena - Via Coppo di Marcovaldo - Via di Scandicci - Via degli Arcipressi - Viale Nenni - Confine Comunale;
11. Confine Comunale - Via Volterrana - P.zza Acciaiuoli - Via Silvani o itinerario 12;
12. Confine Comunale - Via Senese - P.zza Acciaiuoli - Via Silvani o itinerario 11;
13. Via Silvani da/a ciascuno degli itinerari 11 e 12;
14. Confine Comunale - Viale Europa - Viale M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 15 e 16;
15. Confine Comunale - Via Villamagna - Ponte di Varlungo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 16;
16. Confine Comunale - Via Aretina - L.no Generale dalla Chiesa - V.le M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 15;
17. V.le Marco Polo da/a ciascuno degli itinerari 14, 15 e 16;
18. Confine Comunale - Via Chiantigiana - P.zza di Badia a Ripoli - Via di Badia a Ripoli - Viale Europa - Viale M. Polo;
19. Confine Comunale - Via S. Domenico - P.zza Edison e nuovamente Via S. Domenico;
20. Confine Comunale - Settignano - Via G. D’Annunzio - Via di Vincigliata.
6) Di incaricare:
la Direzione Mobilità della esecuzione della presente ordinanza;
la Direzione Servizi Tecnici dell’apposizione della necessaria segnaletica.

La presente ordinanza entra in vigore il 01/01/2007 e da tale data è revocata l’ordinanza n. 509 del 14/06/2006.
Le Forze di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del N.C.d.S. verificheranno l’osservanza della presente ordinanza.
I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e succ. modifiche ed integrazioni.


© asaps.it
Venerdì, 29 Dicembre 2006
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