L’ordinanza-ingiunzione
prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i
provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta
dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa
menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto
questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e
attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il
provvedimento. Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece,
l’esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi
l’esistenza, salvo prova contraria dell’opponente.