L’attività di recupero e di trasporto dei veicoli
destinati al disuso rientra in quella di gestione dei rifiuti e necessita,
pertanto, dell’autorizzazione prevista dall’art. 28 D.L.vo 22 del 1997, in
mancanza della quale è configurabile verbale dell’udienza. Pertanto, qualora
dalla intestazione della sentenza risulti corretto il nome di un magistrato,
non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale
dell’udienza collegiale di discussione, sia pure con la semplice
interlineazione del nome da sostituire e cioè con una modalità diversa da
quella prevista dall’art. 46, secondo comma, disp. att. c.p.c. (secondo il
quale «le aggiunte, soppressioni o modificazioni» degli atti giudiziari
«debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare
la parte soppressa o modificata»), tale difformità non comporta la nullità
dell’atto irregolarmente corretto. |