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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 29 dicembre 2006
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(GU n. 302 del 30-12-2006)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l’art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato nuovo codice della strada in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2004 al 1° dicembre 2006;

Ritenuto di dover operare il predetto aggiornamento anche sulle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 7 aprile 2003, n. 72, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, non ricomprese nel precedente aggiornamento attuato con decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n. 305, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore;

Ritenuto di dovere includere nell’aggiornamento anche le sanzioni previste dall’art. 172 del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, trattandosi di sanzioni pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi, sempre riguardanti infrazioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;

Ritenuto che anche sulle sanzioni che per la prima volta vengono ora aggiornate debba operare l’adeguamento solo in base alla variazione biennale verificatasi nel periodo indicato dall’art. 195, comma 3, del nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l’importo della sanzione di cui all’art. 116, comma 13 bis, introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e quindi ancora modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perché entrata in vigore il 1° luglio 2005, e della sanzione di cui all’art. 126 bis, comma 2, sesto periodo, così come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perché entrata in vigore il 3 ottobre 2006;

Considerato che l’indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2004 ed il mese di novembre 2006 e comunicato dall’Istituto nazionale di statistica, è pari a 3,6%;

Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti;

 

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, e’ aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall’adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 bis, e 126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Roma, 29 dicembre 2006

 Il Ministro della giustizia
Mastella
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dei trasporti
Bianchi

Sabato, 06 Gennaio 2007
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