Giurisprudenza di legittimità Svolgimento del processo Con
sentenza depositata il 18 gennaio 2002, il Giudice di pace di Vercelli
accoglieva l’opposizione proposta da M. G. avverso l’ordinanza ingiunzione
emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Vercelli per violazione dell’art.
142, comma 8, codice della strada. Il
Giudice rilevava che l’accertamento della violazione del limite di velocità era
avvenuta a mezzo autovelox mod. 104/C2, che notoriamente permette di constatare
in tempo reale, al momento del passaggio del veicolo, l’eccesso di velocità, in
quanto dotato di segnalazioni acustiche e visive a ciò finalizzate. Nella
specie, tenuto conto del fatto che l’opponente viaggiava alla velocità di 70
Km/h, l’addetto alle segnalazioni dell’autovelox anche se da solo avrebbe
potuto con l’uso appropriato e tempestivo dei mezzi segnaletici regolamentari
intimare l’alt all’automobilista con successo e contestargli la violazione. L’ordinanza
opposta, del resto, si basava sulla non congrua motivazione del verbale redatto
dalla Polizia Municipale, con generico riferimento alla ipotesi di cui all’art.
384, lettera e), D.P.R. n. 495 del 1992. Per la
cassazione di questa sentenza ricorre il Prefetto di Vercelli sulla base di due
motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il
primo motivo, l’Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 142, comma 6, D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il
Giudice di pace, a dire della ricorrente, avrebbe rilevato che l’apparecchiatura
in concreto utilizzata non consentiva la documentazione chiara e accertabile
della violazione dei limiti di velocità. Al contrario, il telelaser è uno
strumento omologato, validamente utilizzabile per l’accertamento delle
violazioni dei limiti di velocità. Il
motivo è inammissibile, giacché dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che
la violazione è stata accertata attraverso apparecchiatura autovelox, sicché
del tutto inconferenti appaiono le argomentazioni svolte dall’amministrazione
ricorrente circa il funzionamento del diverso apparecchio denominato telelaser
e circa l’attitudine dello stesso a rilevare in modo chiaro e accertabile la
velocità tenuta da un veicolo in un determinato momento. Né, del resto, dalla
sentenza impugnata emerge in alcun modo che la questione oggetto di discussione
fosse la idoneità dello strumento di rilevazione della velocità e la conformità
dello stesso alle prescrizioni normative. Con il
secondo motivo, l’Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, All. E, in relazione all’art.
360, n. 3, cod. proc. civ. Il Giudice si sarebbe sostituito all’amministrazione
nelle scelte circa l’organizzazione del servizio. La possibilità o meno di
fermare un veicolo, infatti, va valutata esclusivamente in relazione al
servizio di vigilanza così come organizzato dall’amministrazione, senza che, in
sede giudiziaria, possano essere censurate le modalità di organizzazione del
servizio, che rientrano nella discrezionalità amministrativa. Anche
tale motivo è inammissibile, giacché non coglie in alcun modo la ratio
della sentenza impugnata. Infatti, il giudice del merito ha dato atto del fatto
che, nel caso di specie, l’apparecchio autovelox aveva consentito di constatare
il superamento del limite di velocità al momento del passaggio del veicolo e ha
quindi rilevato che, tenuto conto del tempo di reazione dell’agente accertatore
e della velocità tenuta dal veicolo, era in concreto possibile percepire il
superamento del limite e contestare immediatamente la violazione. Orbene, a
fronte di una motivazione articolata, la quale non pone in discussione le
modalità di organizzazione del servizio, ma si limita a ritenere
illegittimamente omessa la contestazione immediata perché in concreto possibile
senza che un tale apprezzamento attinga le modalità di organizzazione del
servizio, il motivo di ricorso in esame si limita a censurare genericamente la
sentenza impugnata sotto il profilo che il giudice dell’opposizione a sanzione
amministrativa per violazione dei limiti di velocità non può spingere il
proprio sindacato sulle modalità di organizzazione del servizio, ma non svolge
alcuna considerazione circa la motivazione svolta dal giudice del merito a
sostegno della decisione di annullamento della ordinanza-ingiunzione opposta. Il
ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Poiché l’intimata non ha
svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità. Per questi motivi La
Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2006. Depositato
in Cancelleria il 9 novembre 2006 |
|
|
© asaps.it |