foto Blaco Dal 1°
febbraio 2007 è operativa la nuova regolamentazione sul risarcimento diretto
dei danni derivanti dalla circolazione stradale. Il risarcimento diretto è il
principio generale per cui la compagnia assicurativa del danneggiato provvede
alla liquidazione dei danni. Nello specifico, la disciplina del risarcimento
diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di
lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi
trasportati (le richieste di risarcimento delle lesioni riportate dai terzi
trasportati rimangono soggette alla procedura di cui all’articolo 141 del
codice delle assicurazioni private). La normativa è estesa ai ciclomotori, se
dotati di targa ai sensi del DPR 153/2006. Da Cittadinolex IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visto l’articolo
87 della Costituzione [1]; Visto l’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[2]; Visto l’articolo
150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209[3]; Visto il decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181 [4], recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri; Uditi i pareri del
Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006; Sulla proposta del
Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente
regolamento: Articolo
1. 1. Ai fini del
presente regolamento si intende per: a) "codice":
il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; b) "Isvap":
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo; c)
"impresa": la società autorizzata ad esercitare nel territorio della
Repubblica l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
autoveicoli; d)
"sinistro": la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica
tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve
entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; e)
"danneggiato": il proprietario o il conducente del veicolo che abbia
subito danni a seguito del sinistro; f)
"lesioni": le lesioni di lieve entità definite all’articolo
139 delcodice [5]. 2. Restano ferme,
inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1 delcodice [6]. Articolo
2. 1. Il presente
regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento
diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione
dell’articolo 150 del codice. Articolo
3. 1. La disciplina del
risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di
lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano
coinvolti terzi trasportati. 2. Qualora i terzi
trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno
resta soggetta alla specifica procedura prevista dall’articolo
141 del codice [7]. Articolo
4. 1. La disciplina del
risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono: a) veicoli
immatricolati in Italia; b) veicoli
immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano,
se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese
che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi
degli articoli 23 e 24 del codice [8] e che abbiano
aderito al sistema del risarcimento diretto. Articolo
5. 1. Il danneggiato che
si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la
richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al
veicolo utilizzato. 2. La richiesta è
presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con
consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che
nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione
della richiesta di risarcimento. 3. L’impresa che ha
ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato
ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole
informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per
l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. Articolo
6. 1. Nell’ipotesi di
danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti
elementi: a) i nomi degli
assicurati; b) le targhe dei due
veicoli coinvolti; c) la denominazione
delle rispettive imprese; d) la descrizione
delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di
eventuali testimoni; f) l’indicazione
dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; g) il luogo, i giorni
e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad
accertare l’entità del danno. 2. Nell’ipotesi di
lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: a) l’età, l’attività e
il reddito del danneggiato; b) l’entità delle
lesioni subite; c) la dichiarazione di
cui all’articolo 142 del codice [9] circa la spettanza
o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie; d) l’attestazione
medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale
consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso
spettante al professionista. Articolo
7. 1. In caso di
richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo
l’assistenza tecnica e informativa prevista dall’articolo 9, invita il
danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la
regolarizzazione della richiesta. 2. Nell’ipotesi di cui
al comma 1, i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione
della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Articolo
8. 1. Con apposita
comunicazione inviata al danneggiato, l’impresa indica, alternativamente: a) una congrua offerta
di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal
contratto; b) gli specifici
motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. 2. La comunicazione di
cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini: a) novanta giorni, nel
caso di lesioni; b) sessanta giorni,
nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose; c) trenta giorni, nel
caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del
sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Articolo
9. 1. L’impresa,
nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede,
fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per
consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del
diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare,
oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della
quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di
responsabilità di cui all’allegato A. 2. Nel caso in cui la
somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato,
sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o
assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella
medico-legale per i danni alla persona. Articolo
10. 1. Ai fini della
liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l’impresa ha diritto di accedere
in via telematica agli archivi previsti dall’articolo132, comma 3, del codice
[10], per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell’altro
veicolo. Articolo
11. 1. Nel caso in cui il
sinistro non rientra nell’ambito di applicazione previsto dall’articolo 3,
l’impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di
risarcimento. 2. Entro il termine di
cui al comma 1, l’impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della
documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all’impresa del
responsabile qualora quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo
possesso. 3. I termini previsti
dagli articoli 145 e 148 del codice [11] iniziano a
decorrere dal momento in cui l’impresa del responsabile del sinistro riceve la
comunicazione di cui al comma 2. Articolo
12. 1. L’impresa adotta le
proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i
criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella
tabella di cui all’allegato A [12], in conformità alla disciplina
legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale. 2. Qualora il sinistro
non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1,
l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie
concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità
derivante dalla circolazione dei veicoli. Articolo
13. 1. Le imprese di
assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei
rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto. 2. Per la regolazione
contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di
compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni
avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per
macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni
alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi
che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha
risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione. 3. L’attività della
stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto
alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi. 4. I valori dei costi
medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati
annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti
nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione
del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da
assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza
di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti: a) un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante
dell’ISVAP; c) un rappresentante
dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; d) un esperto in
scienze statistiche ed attuariali; e) due rappresentanti
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L’esperto di cui alla
lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi
presso imprese di assicurazione. 5. Per il primo anno
di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico
calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato. 6. I componenti il
Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la
durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato
delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 7. Il costo relativo
al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che
aderiscono al sistema di risarcimento diretto. 8. Le imprese con sede
legale in altri Stati membri dell’Unione europea che operano nel territorio
della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facoltà di
aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della
convenzione di cui al comma 1. 9. Non costituiscono
prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le regolazioni
dei rapporti tra imprese nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. 10. Le informazioni,
acquisite nell’ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione
del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le
finalità della stessa stanza di compensazione. Articolo
14. 1. Il sistema del
risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati,
attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e
l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che
prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale
riduzione del premio per l’assicurato. 2. In presenza di
clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel
contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto
applicata. Articolo
15. 1. Il presente
regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri
verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007. 2. Per i sinistri che
coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i
ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153 [13]. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18
luglio 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro
dello sviluppo economico Visto, il
Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte
dei conti l’11 agosto 2006 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 62 |
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