Dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono diventati
Paesi membri dell´Unione Europea e, così come previsto dal Trattato istitutivo
della Comunità Europea, i loro cittadini, godranno del diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e in Italia. Con circolare n. 2 del 28 dicembre 2006, emanata in forma
congiunta dai ministeri dell’Interno e della Solidarietà Sociale, si chiarisce
che nei confronti dei cittadini romeni e bulgari dal 1 gennaio 2007 non si
applicano più le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno contenute del Testo
Unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/98) bensì le norme contenute nel D.P.R.
18 gennaio 2002, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea). Per quanto riguarda l’accesso al lavoro, prima della
liberalizzare completa, è stato previsto un regime transitorio con una
procedura semplificata per l’assunzione. Tale regime non trova applicazione per
i settori del lavoro dirigenziale e altamente qualificato, di quello agricolo e
turistico-alberghiero, del lavoro domestico e di assistenza alla persona,
edilizio e metalmeccanico, nonché per il settore del lavoro stagionale e del
lavoro autonomo, prevede per i settori diversi da quelli sopra menzionati
misure semplificate per monitorare l´accesso al mercato del lavoro.
(Altalex, 3 gennaio 2007)
Minstero dell’Interno Ministero della Solidarietà Sociale
Circolare n. 2
Roma, 28 dicembre 2006
Prot. n. 4468 Min. Interno Prot. n. 23/II/2175/06 Min.Sol.Sociale
OGGETTO: Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Romania e
della Bulgaria.
II 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria entrano a far
parte dell’Unione Europea; da tale data per i cittadini appartenenti ai
predetti Paesi non si applicano più le disposizioni del decreto legislativo del
25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico
sull’immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del DPR 18 gennaio
2002 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea). In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni
di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio
dell’UE., comprese quelle relative all’allontanamento dal territorio nazionale.
Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in
Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato DPR n.
54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti,
direttamente o tramite gli uffici postali. In relazione al diritto di libera circolazione ed alla
specifica previsione dell’art. 7 del predetto DPR n. 54/2002 - il quale dispone
che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono essere
allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di
sanità pubblica - si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v,, gli
effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti
cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per ragioni di ordine e
sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, il
Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’UE,, ha
deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima
di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato, mentre rimane
privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo. Il regime transitorio predetto prevede l’apertura
immediata nei seguenti settori:
agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.
Ugualmente è prevista l’apertura immediata per il lavoro
stagionale.
Per tutti i restanti settori produttivi, l’assunzione dei
lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso
la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del
datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una
richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub
neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero dell’Interno
(www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale
(www.welfare.gov.it).
Si è ritenuto di non far ricorso a quote numeriche.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove
sarà svolta Fattività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali
da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla
osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta
delia carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali.
IL MINISTRO DELL’INTERNO IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’
SOCIALE
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