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Circolari 03/01/2007

Ingresso nell’Unione Europea dei cittadini romeni e bulgari

Circolare Ministero Interno, Solidarietà Sociale 28 dicembre 2006 n° 2

Dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono diventati Paesi membri dell´Unione Europea e, così come previsto dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, i loro cittadini, godranno del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e in Italia.
Con circolare n. 2 del 28 dicembre 2006, emanata in forma congiunta dai ministeri dell’Interno e della Solidarietà Sociale, si chiarisce che nei confronti dei cittadini romeni e bulgari dal 1 gennaio 2007 non si applicano più le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno contenute del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/98) bensì le norme contenute nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea).
Per quanto riguarda l’accesso al lavoro, prima della liberalizzare completa, è stato previsto un regime transitorio con una procedura semplificata per l’assunzione. Tale regime non trova applicazione per i settori del lavoro dirigenziale e altamente qualificato, di quello agricolo e turistico-alberghiero, del lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico, nonché per il settore del lavoro stagionale e del lavoro autonomo, prevede per i settori diversi da quelli sopra menzionati misure semplificate per monitorare l´accesso al mercato del lavoro.

(Altalex, 3 gennaio 2007)


 Minstero dell’Interno
 Ministero della Solidarietà Sociale

Circolare n. 2

Roma, 28 dicembre 2006

Prot. n. 4468 Min. Interno
Prot. n. 23/II/2175/06 Min.Sol.Sociale

OGGETTO: Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Romania e della Bulgaria.

II 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell’Unione Europea; da tale data per i cittadini appartenenti ai predetti Paesi non si applicano più le disposizioni del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico sull’immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del DPR 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea).
In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’UE., comprese quelle relative all’allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato DPR n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli uffici postali.
In relazione al diritto di libera circolazione ed alla specifica previsione dell’art. 7 del predetto DPR n. 54/2002 - il quale dispone che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica - si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v,, gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica.
Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’UE,, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.
Il regime transitorio predetto prevede l’apertura immediata nei seguenti settori:

agricolo e turistico alberghiero;
lavoro domestico e di assistenza alla persona;
edilizio;
metalmeccanico,
dirigenziale e altamente qualificato.

Ugualmente è prevista l’apertura immediata per il lavoro stagionale.

Per tutti i restanti settori produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).

Si è ritenuto di non far ricorso a quote numeriche.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove sarà svolta Fattività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta delia carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali.

IL MINISTRO DELL’INTERNO IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE


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Mercoledì, 03 Gennaio 2007
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