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Pirateria 03/01/2007

PIRATI DELLA STRADA - La Cassazione: è ’omissione di soccorso’ anche quando i feriti sono lievi

Rischia il carcere chi non si ferma a prestare soccorso, anche nel caso in cui l’incidente non sia grave

Così la Cassazione ha confermato la condanna di un uomo, che, dopo aver tamponato un’auto, si è limitato a controllare i danni della sua vettura senza verificare le condizioni delle altre persone coinvolte.




Roma - Tempi duri per i pirati della strada. Infatti, è omissione di soccorso fermarsi a verificare i danni riportati dalla macchina coinvolta nel tamponamento senza prestare assistenza ai feriti, anche lievi. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 41962 depositata dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione il 21 dicembre scorso che, a una settimana dalla pronuncia contro i bulli della strada, torna sull’argomento censurando nuovamente gli atteggiamenti di leggerezza spesso assunti dagli automobilisti.
Insomma, chi, con atteggiamento superficiale, verifica soltanto le ammaccature dell’automobile senza accertarsi delle condizioni dei passeggeri delle macchine coinvolte, rischia fino a un anno di reclusione. In poche parole non ci si può sottrarre al dovere, anche se giudicato da molti "fastidioso" di prestare assistenza.
E’ stato dunque respinto dalla Cassazione il ricorso di un automobilista che aveva tamponato la macchina che lo precedeva ed era sceso per accertarsi soltanto dei danni all’automobile, ripartendo poi in tutta fretta per non avere la scocciatura di assistere i feriti. E a nulla rileva che questi fossero lievi e non gravi.
"Orbene - si legge nelle motivazioni - nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato che l’imputato, sceso dalla propria autovettura e limitatosi a constatare i danni provocati alla sua auto dal tamponamento di quella che lo precedeva, immediatamente dopo si dileguò senza averne giustificazione dal luogo del sinistro, in tal modo dando la prova che la fuga sia stata voluta per sottrarsi al dovere, ritenuto fastidioso, di prestare l’assistenza occorrente alle vittime dell’incidente, essendo irrilevante ai fini della responsabilità che le lesioni patite da queste ultime fossero gravi ovvero lievi, come ex post si è accertato".
A pesare sulla decisione è stata, fra l’altro, la nuova formulazione dell’articolo 189 del nuovo Codice della strada. Infatti tale norma "descrive in maniera dettagliata la condotta che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un crescendo di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Così è previsto per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza".

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Da Quotidiano.net


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Mercoledì, 03 Gennaio 2007
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