Gentile Redazione, vorrei delle delucidazioni sul trasporto di animali
vivi da parte degli agricoltori su rimorchio agricolo di appendice con massa
complessiva non superiore a 1,5t (art. 57 c.2 lett.b del c.d.s.), dotato di
carrozzeria come previsto dall’art. 204 C. 1 lett. m del regolamento di
Esecuzione), rispetta le norme sanitarie previste dal regolamento di polizia
veterinaria (DPR 8.2.1954 n. 320 art.37 (carrozzeria chiusa, superfici lavabili
ecc), con targa ripetitrice ed illuminazione regolare. *** (Asaps) L’articolo 57, comma 1 del Codice
della Strada prescrive che "Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività
agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il
proprio trasferimento e per il trasporto
per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di
uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla
esecuzione di dette attività”. |
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