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Sicurstrada 03/01/2007

Il quesito del giorno - E’ possibile il trasporto di animali con rimorchi agricoli?


Gentile Redazione, vorrei delle delucidazioni sul trasporto di animali vivi da parte degli agricoltori su rimorchio agricolo di appendice con massa complessiva non superiore a 1,5t (art. 57 c.2 lett.b del c.d.s.), dotato di carrozzeria come previsto dall’art. 204 C. 1 lett. m del regolamento di Esecuzione), rispetta le norme sanitarie previste dal regolamento di polizia veterinaria (DPR 8.2.1954 n. 320 art.37 (carrozzeria chiusa, superfici lavabili ecc), con targa ripetitrice ed illuminazione regolare.
Ringrazio sin d’ora per la disponibilità.

Email-S.Vito di Fagagnana (UD)

***

(Asaps) L’articolo 57, comma 1 del Codice della Strada prescrive che "Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività”.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che il rimorchio agricolo non può essere destinato al trasporto di animali vivi (la violazione è riconducibile all’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione amministrativa di € 74,00 (e sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi).
Inoltre, si precisa che il caso di specie non può essere ascritto al dettato normativo di cui all’articolo 204 <
Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale> del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in quanto lo stesso è collegato esclusivamente all’articolo 56 del Codice della Strada (i rimorchi agricoli sono annoverati nell’articolo 57 del Codice della Strada tra le macchine agricole trainate).(Asaps)


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Mercoledì, 03 Gennaio 2007
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