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Corte di Cassazione 03/01/2007

Giurisprudenza di legittimità - Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Alcooltest – Diritto del difensore di assistervi – Senza preventivo avviso – Sussistenza

(Cass. Pen., sez. IV, 28 luglio 2006, n. 26738)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Penale
Sezione IV, 28 luglio 2006,  n. 26738

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Alcooltest – Diritto del difensore di assistervi – Senza preventivo avviso – Sussistenza. 

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcooltest» non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso.     

 
Svolgimento del processo. – B.S., con atto d’appello convertito in ricorso per cassazione, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, del 24 febbraio 2004 che lo ha condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda (con sospensione della patente di guida per 31 giorni) per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Deduce il ricorrente: nullità ed inutilizzabilità dei risultati dell’alcooltest per omesso deposito del relativo verbale, nonché assenza di prove in ordine alla responsabilità, considerata l’inutilizzabilità dell’accertamento alcoolimetrico ed attesa l’assenza di ulteriori elementi probatori adeguati, tali non potendosi considerare le dichiarazioni rese dal personale della polizia stradale, intervenuto sul luogo con notevole ritardo; lamenta, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato.

La responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestatogli è apparsa al tribunale pacificamente accertata grazie all’acquisizione di significativi elementi probatori costituiti, anzitutto, dalla testimonianza dell’Ispettore di polizia E. M.. Costui, intervenuto, secondo quando emerge dalla sentenza impugnata, sul posto ove era stato segnalato che l’autovettura dell’imputato, a seguito di incidente provocato dal conducente della stessa, aveva determinato seri danni all’altrui proprietà, ha sostenuto di avere accertato non solo che alla guida dell’auto, al momento del sinistro, si trovava lo stesso imputato, ma anche che costui si era posto al volante in stato di ebbrezza alcoolica, direttamente rilevata dallo stesso ispettore e dedotta dall’«alito vinoso» che egli emanava, mentre altri atteggiamenti tipici dello stesso di ebbrezza risultavano registrati nel verbale di contestazione, ritualmente acquisito agli atti, come gli «occhi lucidi» e l’«eccessiva loquacità», atteggiamenti che hanno indotto il personale intervenuto a sottoporre l’imputato all’alcootest, poi risultato positivo. E dunque, anche a prescindere dai risultati di detto accertamento, significativi elementi probatori sussistevano a carico del B., costituiti sia dall’anomala condotta di guida, sia da quanto accertato dai verbalizzanti intervenuti sul posto, registrato nel verbale di contestazione e ribadito dal teste E.. Mentre la tesi secondo cui, al momento dell’incidente, l’imputato non si trovava in stato di ebbrezza, acquisito solo in un secondo tempo, cioè dopo l’incidente, quando ormai egli non si trovava più alla guida dell’auto, appare del tutto fantasiosa e contraddetta non solo dagli esiti degli accertamenti eseguiti nell’immediatezza del fatto dal personale della polizia (intervenuto dopo 15 minuti dalla segnalazione dell’incidente, secondo quanto si sostiene nella sentenza impugnata), ma dalla stessa condotta processuale dell’imputato che non ha mai sostenuto di aver assunto bevande alcoliche solo dopo l’incidente. Negli stessi motivi di ricorso, peraltro, la circostanza appare posta in termini del tutto dubitativi ed ipotetici, posto che non si afferma, ma si segnale solo la possibilità che «l’imputato poteva aver fatto uso di sostanze alcoliche dopo il sinistro e quando ormai non si trovava più alla guida».

In tal contesto, superflua si presenta l’ulteriore acquisizione probatoria, rappresentata dall’esito dell’alcooltest, che pure ha ribadito la fondatezza dell’accusa; di guisa che qualsiasi eventuale violazione di legge, intervenuta nella fase di acquisizione e di utilizzazione dei relativi atti, appare ininfluente ai fini della decisione che, in ogni caso, si presenta conforme al complessivo quadro probatorio. Non si può, in ogni caso, non rilevare l’infondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente anche sotto il profilo dell’utilizzabilità dei risultai dell’alcooltest. Infondata, invero, appare l’eccezione di nullità ed inutilizzabilità di tali risultati. In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, invero, questa Corte ha affermato che «il verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcooltest non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente ed indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso» (in motivazione la Corte ha escluso la nullità dell’accertamento urgente per l’omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti all’art. 366 comma primo c.p.p., precisando che la polizia giudiziaria, quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice, ha solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 114 att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta a prendere notizia dell’eventuale nomina, né a nomina un difensore d’ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366 (Cass. n. 18610/2004).

Infondato è anche il motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche che il giudice di merito ha coerentemente, seppur sinteticamente, motivato, richiamando i precedenti specifici dell’imputato.

Il ricorso deve essere, quindi, respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis).

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Mercoledì, 03 Gennaio 2007
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