Giurisprudenza di legittimità
Deduce il ricorrente: nullità ed
inutilizzabilità dei risultati dell’alcooltest per omesso deposito del relativo
verbale, nonché assenza di prove in ordine alla responsabilità, considerata
l’inutilizzabilità dell’accertamento alcoolimetrico ed attesa l’assenza di
ulteriori elementi probatori adeguati, tali non potendosi considerare le
dichiarazioni rese dal personale della polizia stradale, intervenuto sul luogo
con notevole ritardo; lamenta, altresì, il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è infondato. La responsabilità dell’imputato in
ordine al reato contestatogli è apparsa al tribunale pacificamente accertata
grazie all’acquisizione di significativi elementi probatori costituiti, anzitutto,
dalla testimonianza dell’Ispettore di polizia E. M.. Costui, intervenuto,
secondo quando emerge dalla sentenza impugnata, sul posto ove era stato
segnalato che l’autovettura dell’imputato, a seguito di incidente provocato dal
conducente della stessa, aveva determinato seri danni all’altrui proprietà, ha
sostenuto di avere accertato non solo che alla guida dell’auto, al momento del sinistro,
si trovava lo stesso imputato, ma anche che costui si era posto al volante in
stato di ebbrezza alcoolica, direttamente rilevata dallo stesso ispettore e
dedotta dall’«alito vinoso» che egli emanava, mentre altri atteggiamenti tipici
dello stesso di ebbrezza risultavano registrati nel verbale di contestazione,
ritualmente acquisito agli atti, come gli «occhi lucidi» e l’«eccessiva
loquacità», atteggiamenti che hanno indotto il personale intervenuto a
sottoporre l’imputato all’alcootest, poi risultato positivo. E dunque, anche a
prescindere dai risultati di detto accertamento, significativi elementi
probatori sussistevano a carico del B., costituiti sia dall’anomala condotta di
guida, sia da quanto accertato dai verbalizzanti intervenuti sul posto, registrato
nel verbale di contestazione e ribadito dal teste E.. Mentre la tesi secondo
cui, al momento dell’incidente, l’imputato non si trovava in stato di ebbrezza,
acquisito solo in un secondo tempo, cioè dopo l’incidente, quando ormai egli
non si trovava più alla guida dell’auto, appare del tutto fantasiosa e
contraddetta non solo dagli esiti degli accertamenti eseguiti nell’immediatezza
del fatto dal personale della polizia (intervenuto dopo 15 minuti dalla
segnalazione dell’incidente, secondo quanto si sostiene nella sentenza
impugnata), ma dalla stessa condotta processuale dell’imputato che non ha mai
sostenuto di aver assunto bevande alcoliche solo dopo l’incidente. Negli stessi
motivi di ricorso, peraltro, la circostanza appare posta in termini del tutto
dubitativi ed ipotetici, posto che non si afferma, ma si segnale solo la
possibilità che «l’imputato poteva aver fatto uso di sostanze alcoliche dopo il
sinistro e quando ormai non si trovava più alla guida». In tal contesto, superflua si
presenta l’ulteriore acquisizione probatoria, rappresentata dall’esito
dell’alcooltest, che pure ha ribadito la fondatezza dell’accusa; di guisa che
qualsiasi eventuale violazione di legge, intervenuta nella fase di acquisizione
e di utilizzazione dei relativi atti, appare ininfluente ai fini della
decisione che, in ogni caso, si presenta conforme al complessivo quadro
probatorio. Non si può, in ogni caso, non rilevare l’infondatezza delle
doglianze proposte dal ricorrente anche sotto il profilo dell’utilizzabilità
dei risultai dell’alcooltest. Infondata, invero, appare l’eccezione di nullità
ed inutilizzabilità di tali risultati. In tema di guida in stato di ebbrezza
alcoolica, invero, questa Corte ha affermato che «il verbale contenente gli
esiti del cosiddetto alcooltest non è soggetto al deposito previsto dall’art.
366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria,
urgente ed indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso
codice, può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso» (in
motivazione la Corte ha escluso la nullità dell’accertamento urgente per
l’omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti all’art. 366 comma
primo c.p.p., precisando che la polizia giudiziaria, quando procede ad un atto
urgente ex art. 354 stesso codice, ha solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 114
att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di
farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta a prendere notizia
dell’eventuale nomina, né a nomina un difensore d’ufficio, con conseguente
inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366 (Cass. n.
18610/2004). Infondato è anche il motivo di
ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche che il giudice
di merito ha coerentemente, seppur sinteticamente, motivato, richiamando i
precedenti specifici dell’imputato. |
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