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Per l’accertamento ematico dello stato di ebbrezza e’ necessaria una catena di custodia dei reperti

Tribunale di Forli’-Cesena, in composizione monocratica, Sentenza 20 novembre 2006

 

IL TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLI’ – SEZIONE DI CESENA

In persona del Giudice Dr. Mirko Margiocco

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2006

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 SENTENZA

 Nel procedimento penale contro:

F. P. Libero contumace

 IMPUTATO

Del reato p.p. dall’art. 186 comma 2 cds per avere circolato alla guida della autovettura Opel Tigra targata AJ ….. in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche.

In Sarsina il 29/11/2003.

Con la recidiva.

Conclusioni delle Parti:

IL PM – condanna a 1 mese di arresto e 500 euro di ammenda.

Il Difensore – Assoluzione perché il fatto non sussiste.

 
*********************

In esito all’istruttoria dibattimentale, svolta con dei testi Nicosia e Del Vecchio e con l’acquisizione di prove documentali, sentite le parti, che hanno concluso come da verbale, il Tribunale osserva quanto segue.
Se può dirsi pacifico che l’imputato la sera del fatto si fosse trovato alla guida dell’auto Opel Tigra AJ199LH e che fosse rimasto coinvolto in un sinistro stradale, la prova della materialità del fatto di cui in rubrica si fonda, secondo la pubblica accusa – sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti il 29/11/2003 presso il laboratorio di analisi dell’o.c. Bufalini di Cesena, acquisiti in atti (v. p.v. di accertamento dell’infrazione ed esame teste Nicosia che ha riferito di non essere stato in grado, all’atto del suo intervento, di verificare le condizioni dell’imputato che era già in fase di soccorso da parte del personale sanitario d’emergenza).
Il teste Del Vecchio, responsabile del laboratorio analisi suddetto, ha spiegato che all’epoca dei fatti, le analisi sui campioni di sangue prelevati su richiesta della p.g. (v. il relativo documento acquisito all’odierna udienza) avvenivano senza il rispetto della c.d. catena di controllo, che assicura in modo adeguato la provenienza del campione dal soggetto da ci figura essere stato prelevato e che lo stesso non sia stato oggetto di contaminazione.
Attualmente, come ha documentato la difesa, la procedura di verifica del tasso alcoolemico mediante esami ematici è stata fatto oggetto di un protocollo, approvato nel febbraio 2005 (acquisito d’ufficio dal giudice), che assicura adeguata certezza processuale in ordine alla verifica dello stato di ebbrezza dei conducenti senza l’ausilio del dispositivo sprimotetrico, protocollo che, evidentemente, all’epoca del fatto non era usato presso l’o.c. Bufalini di Cesena (v. esame teste Del Vecchio).
Giova rimarcare che il referto rilasciato all’imputato dopo il ricovero non dà atto di segni da cui arguire lo stato di ebbrezza del prevenuto.
In presenza di tali elementi, non può essere affermata la sussistenza di uno stato di ebbrezza al di là di un ragionevole dubbio, con la conseguente assoluzione dell’imputato con la formula di legge.

 P.Q.M.

Visto l’art. 530 co. II c.p.p. assolve l’imputato dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Cesena, 20/11/2006

Il Giudice

Dott. Mirko Margiocco


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Giovedì, 04 Gennaio 2007
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