IL TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLI’ – SEZIONE DI CESENA
In persona del Giudice Dr. Mirko Margiocco
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2006
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
F. P. Libero
contumace
IMPUTATO
Del reato p.p. dall’art. 186 comma 2 cds per avere
circolato alla guida della autovettura Opel Tigra targata AJ ….. in stato di ebbrezza conseguente all’uso di
bevande alcoliche.
In Sarsina il 29/11/2003.
Con la recidiva.
Conclusioni delle Parti:
IL PM – condanna a 1 mese di arresto e 500 euro di
ammenda.
Il Difensore – Assoluzione perché il fatto non sussiste.
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In esito all’istruttoria dibattimentale, svolta con dei
testi Nicosia e Del Vecchio e con l’acquisizione di prove documentali, sentite
le parti, che hanno concluso come da verbale, il Tribunale osserva quanto
segue. Se può dirsi pacifico che l’imputato la sera del fatto si
fosse trovato alla guida dell’auto Opel Tigra AJ199LH e che fosse rimasto
coinvolto in un sinistro stradale, la prova della materialità del fatto di cui
in rubrica si fonda, secondo la pubblica accusa – sugli esiti degli esami di
laboratorio eseguiti il 29/11/2003 presso il laboratorio di analisi dell’o.c.
Bufalini di Cesena, acquisiti in atti (v. p.v. di accertamento dell’infrazione
ed esame teste Nicosia che ha riferito di non essere stato in grado, all’atto
del suo intervento, di verificare le condizioni dell’imputato che era già in
fase di soccorso da parte del personale sanitario d’emergenza). Il teste Del Vecchio, responsabile del laboratorio analisi
suddetto, ha spiegato che all’epoca dei fatti, le analisi sui campioni di sangue
prelevati su richiesta della p.g. (v. il relativo documento acquisito
all’odierna udienza) avvenivano senza il rispetto della c.d. catena di
controllo, che assicura in modo adeguato la provenienza del campione dal
soggetto da ci figura essere stato prelevato e che lo stesso non sia stato
oggetto di contaminazione. Attualmente, come ha documentato la difesa, la procedura
di verifica del tasso alcoolemico mediante esami ematici è stata fatto oggetto
di un protocollo, approvato nel febbraio 2005 (acquisito d’ufficio dal
giudice), che assicura adeguata certezza processuale in ordine alla verifica
dello stato di ebbrezza dei conducenti senza l’ausilio del dispositivo
sprimotetrico, protocollo che, evidentemente, all’epoca del fatto non era usato
presso l’o.c. Bufalini di Cesena (v. esame teste Del Vecchio). Giova rimarcare che il referto rilasciato all’imputato
dopo il ricovero non dà atto di segni da cui arguire lo stato di ebbrezza del
prevenuto.
In presenza di tali elementi, non può essere affermata la sussistenza di uno
stato di ebbrezza al di là di un ragionevole dubbio, con la conseguente
assoluzione dell’imputato con la formula di legge.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 co. II c.p.p. assolve l’imputato dal
reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.
Cesena, 20/11/2006
Il Giudice
Dott. Mirko Margiocco
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