Repubblica Italiana, in nome del
Popolo italiano
il giudice di Tempio Pausania, sezione distaccata di
Olbia, nella persona del dott. Vincenzo Cristiano nella pubblica udienza del 1^
marzo 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente
SENTENZA
C.F., nato a Roma il --, elett.dom. c/o studio legale del
difensore di fiducia, Avv. Francesco Caroleo Grimaldi del foro di Roma, con
studio in via Archimede n. 174,
libero presente
IMPUTATO
delal contravvenzione all’art. 186 C.d.s. perchè, versando
in stato di ebbrezza determinata dall’ingestione di sostanze alcoliche,
conduceva il veicolo targato ---. In Olbia il 15 agosto 2005 Con l’intervento del P.m. dott. Sabina Piga e dell’avv.
Francesco Caroleo Grimaldi di fiducia
le parti hanno concluso come segue:
il P.m. chiede la condanna a goprni 12 di arresto e €
800,00.= di ammenda. Sospensione della patente di guida per giorni 45 Il difensore dell’imputato chiede assoluzione perchè il fatto
non sussiste o per non aver commesso il fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura
della Repubblica di Tempio Pausania, veniva tratto a giudizio di questo giudice
monocratico C.F. per rispondere del reato in rubrica riportato. All’odierno dibattimento, verificata la regolare
costituzione delle parti, presente l’imputato, revocato il decreto penale di
condanna, trattate le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., data lettura
del capo di imputazione, il p.m. chiedeva ammettersi le seguenti prove: esame
dei testi di lista, produzione documentale ed esame imputato. La difesa chiedeva controesame dei testi del P.m., esame
dei propri testi, produzione di documentazione ed esame dell’imputato. Verificata la tempestività del deposito della lista, il
Giuidce ammetteva le prove richieste. Espletata l’istruttoria dibattimentale, le parti
concludevano con in epigrafe e il Giudice dava lettura del dispositivo,
riservandosi nei termini il deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C.F. risponde della contravvenzione prevista e punita
dall’art. 186 comma II C.d.s. per essersi messo alla guida dell’autovettura,
descritta nel capo di imputazione, in stato di ebbrezza alcolica. Dall’istruttoria dibattimentale non è emersa la penale
responsabilità del prevenuto. Ed invero, nel corso dell’istruttoria dibattimentale
venivano acquisite le prove etilometriche effettuate il 15 agosto 2005 nei
confronti del prevenuto. Gli scontrini, però. risultavano corretti a penna nella
parte relativa all’ora di effettuazione delle prove stesse. L’alterazione, ad avviso di questo giudice, getta un’ombra
sulle misurazioni riportate e, quindi sulla funzionalità dell’apparecchio
misuratore che potrebbe, in ipotesi, riverberarsi anche sui risultati delle
analisi effettuate. Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha già
affermato che il giudice ... può anche disattendere l’esito fornito
dall’etilometro, ancorchè risultante da due determinazioni del tasso alcolemico
concordanti ed effettuate a interveallo di cinque minuti (Cass. SS. UU. 27
settembre 1995, n. 1299). Se così è (e non può ritenersi il contrario attesa la
certezza della prova che deve raggiungersi, soprattutto in sede penale, per la
determinazione della responsabilità dell’imputato), lo stato di alterazione
psicofisica derivante da alcol deve desumersi, sulla scorta del principio del
libero convincimento del giudicante, da qualsiasi elemento sintomatico
dell’ebbrezza che emerga nel corso dell’istruttoria dibattimentale: condotta di
guida, difficoltà nell’articolare il linguaggio, ovverso pronunciare frasi
sconnesse, equilibrio precario, alito vinoso, etc. (Cass. civ., sez. I, 29
ottobre 1997 n. 10426). Nel caso di specie non è emerso alcuno di questi elementi. In particoalre, il teste M.P., in servizio presso la
Polizia stradale di Olbia, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare,
attesa la linearità e non contraddittorietà delle dichiarazioni rese e
l’assoluta mancanza di elementi contrari in atti, ha riferito di aver fermato
il prevenuto per un normale controllo e di aver ritenuto di doverlo sottoporre
all’alcol test unicamente perchè aveva avvertito l’alito vinoso: "era il
15 agosto e stavamo facendo servizio notturno come repressione per le famose
stragi del sabato sera, abbiamo fatto un posto di controllo all’ingresso di
Porto Rotondo e abbiamo fermato una Mini condotta dal signor C.. Alla richiesta
di documenti il signor C. non aveva la patente a seguito e avendo notato un po’
l’alito odoroso di alcol lo abbiamo sottoposto alla prova etilometrica"
(Cfr. verbale stenotipico del 1^ marzo 2006). Questo l’unico indizio dello stato psicofisico del
prevenuto, sul quale peraltro ha testimoniato l’altro teste escusso, M. F.,
proprietario della Mini a bordo della quale veniva fermato il C., il quale ha
riferito di aver dato in prestito all’amico la sua vettura in quanto lo stesso
non presentava alcun sintomo di alterazione da alcol anche se, come ammesso
dallo stesso imputato in sede di esame, in discoteca aveva bevuto un cocktail
fruttato a base di rhum. Le dichiarazioni del teste e dell’imputato sono, ad avviso
di questo Giudice, pienamente attendibili in quanto non contraddette da altri
elementi di causa e concordanti tra loro, così come assolutamente credibile
appare l’affermazione dell’imputato laddove ha affermato che ... "mi sono
sentito dire che stavo bene dal poliziotto che mi ha fermato..." (Cfr.
verbale stenotipico del 1^ marzo 2006). Questi, in breve, i fatti dai quali non emerge, con
assoluta certezza, la penale responsabilità del prevenuto, il quale deve,
conseguentemente, essere mandato assolto con la formula perchè il fatto non
sussiste neppure ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p..
PQM
letto l’art. 530 comma II c.p.p. assolve C.F. dal reato
lui ascritto perchè il fatto non sussiste.
Olbia, il 1^marzo 2006
Il Giudice Vincenzo Cristiano
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