Pervengono al centralino e al sito
dell’Asaps numerose richieste di chiarimento da parte degli autotrasportatori
in merito all’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 dell’obbligo di
installazione sui camion delle strisce retroriflettenti. A tal riguardo si sottolinea che l’entrata in
vigore di questa disposizione è prevista dall’art.72, comma 2-bis del Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) che recita: "Durante la circolazione, gli
autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonchè
classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in
Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì
essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. […] I
veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi
del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31
dicembre 2006”. Dal momento che la disposizione in oggetto non
ha subito alcuna modifica, l’obbligo è entrato in vigore ed è cogente dal 1°
gennaio 2007. Confidando nella piena collaborazione di tutti
per il rispetto della norma di legge, ricordiamo che i contravventori saranno
soggetti a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296, ai sensi dell’art. 72, comma 13 del Nuovo Codice della Strada
((D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Forlì 8 gennaio 2007
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