Dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania entrano a far parte dell’Unione
Europea, pertanto la Direttiva 91/439 CEE e successive modifiche, dovrà essere
applicata anche alle patenti di guida rilasciate in detti Stati. Come noto, l’Italia ha già concluso intese bilaterali per
la conversione delle patenti di guida con i suddetti Stati, pertanto
l’applicazione della citata Direttiva si presenta agevole. Sono infatti già
noti i facsimile di patente in uso e sono state già redatte le tabelle di
equipollenza fra le categorie italiane e quelle rilasciate in Bulgaria e
Romania. Tuttavia le disposizioni impartite con le Circolari
relative all’applicazione dei predetti accordi sono da intendersi superate,
poiché ai documenti di guida rilasciati in Bulgaria e Romania vanno applicate
le norme di maggior favore contemplate dalla normativa comunitaria. Infatti, per l’osservanza della Direttiva 91/439 CEE - e
successive modifiche - alle patenti bulgare e rumene, oltre alla conversione già prevista in Italia, potrà
essere applicata la procedura per il riconoscimento che permette (tramite il rilascio
dell’apposito tagliando) la gestione del documento senza convertirlo e per rilascio
del duplicato,
in caso di smarrimento e furto. Tutto ciò secondo le prassi già in uso per gli
altri Stati dell’Unione Europea ed indicate nelle Circolari vigenti,
riguardanti la materia. Si ricorda che in caso di dubbi sull’autenticità delle
patenti da convertire o da riconoscere potrà essere richiesta la relativa
attestazione di autenticità o altre informazioni necessarie, tramite le Rappresentanze
Diplomatiche degli Stati di cui trattasi. Le stesse Autorità Diplomatiche
rilasciano la certificazione prevista per l’emissione del duplicato. Non appena perverranno istruzioni dalle Istituzioni
Comunitarie verranno comunicati gli indirizzi delle Autorità Centrali, a cui
rivolgere direttamente eventuali corrispondenze senza il tramite dei canali
diplomatici. Infine si ricorda che ai sensi della Direttiva indicata in
oggetto è consentita la conduzione di veicoli in uno Stato diverso da quello di
rilascio della patente di guida, senza obbligo di conversione, anche in caso di
acquisizione di residenza del conducente in detto Stato. Pertanto la Circolare
n. 31 del 28 maggio 1999 (G.U. n. 154 del 03.07.1999)
“Circolazione in Italia con parenti di guida rilasciate da Stati Membri
dell’Unione Europea”
si applica anche alle patenti di guida rilasciate in Bulgaria e Romania.
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