L’idoneità di una
rilevazione fotografica può non essere certa nell’ipotesi di presenza di più
autovetture procedenti in coda, la quale situazione può non consentire al mezzo
che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente
e l’apparecchiatura di rilevazione semaforica, deve prevedere l’entrata in funzione (in mancanza di un dettato
esplicito da parte del Ministero) dopo almeno due o tre secondi, dall’inizio
dei segnale rosso, poiché detta inosservanza è fondamentale per la validità
dell’accertamento, pena il suo annullamento. °°°°°°°°°°°°°°°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO nella
persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo
grado al R.G. n. 5955/06 avente per oggetto: Opposizione
a sanzione amministrativa avversa il verbale di contestazione n. 460H/2006/V,
relativo all’accertamento di violazione in data 15.02.2006 per l’importo di euro 148,17 redatto dalla P.M. del
Comune di M., promossa da M. EBE, residente
in Taranto, al Corso Annibale, ed
elettivamente domiciliata in M., Piazza Vitt. Emanuele presso e nello studio
dell’avv. Vito M. che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine
dell’atto di opposizione Opponente-ricorrente
CONTRO COMUNE DI M., in p. del Sindaco pro-tempore,
rappresentato dall’agente Gianfranco C., giusta delega in data 11.12.2006 Opposto- resistente Conclusioni per l’opponente: “il Giudice di Pace adito, contrariis
reiectis, Voglia :a) dichiarare rilevante e….b) dichiarare illegittimo
l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n.
460H/2006/V, redatto dalla Polizia Municipale di M. in data 05.06.2006,
relativo alla violazione al C.d.S. rendendolo inesigibile e privo di effetti
giuridici conseguenti; c) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel
CED-SDI; d) condannare il Comune di M. al pagamento delle spese e competenze di
lite all’avv. Vito M. anticipatario; e) in subordine confermare la sanzione
pecuniaria in misura ridotta senza la segnalazione della patente di guida e la
decurtazione dei sei punti sulla patente di guida.” Conclusioni per il Comune opposto: “Alla stregua
delle argomentazioni che precedono, si chiede che l’On.le Giudice di Pace
adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la legittimità
dell’accertamento in attenzione, Voglia rigettare l’opposizione proposta perché
infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di
lite.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato in data
18.07.2006 la sig.ra M. Ebe si opponeva al pagamento della sanzione di cui al
verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n.
460H/2006/V, relativo alla presunta
violazione in data 15.02.2006 con il quale le era stata contestata la
violazione dell’art. Detta violazione, come sopra detto, era verbalizzata in
ufficio il 05.06.2006 a seguito delle due fotografie effettuate a mezzo apparecchiatura elettronica sopra
indicata denominata “PHOTORED F 17A.” Eccepiva l’opponente a sostegno della
nullità del verbale impugnato: A- violazione dell’art. 383, comma 4 del
Regolamento di Esecuzione del C.d.S. B- violazione dell’art. 345, comma 4, Regol. del C.d.s. C- violazione
dell’art. 41, comma D- inefficacia
ed inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento di violazione. E- violazione dell’art. 192, comma 7, del Reg.
Cds. F- violazione dell’art. 4 della L. 168/02. H- violazione
dell’art. 4 e 12 del C.d.S. I - mancanza elementi costitutivi del verbale. L- omessa
notificazione di copia autentica del verbale di accertamento. M- violazione
dell’art. 201 c.d.s. N- nullità del
verbale per difetto di notifica. O-
inattendibilità del rilevamento elettronico. P- Onere di
provare i fatti accertati. Q- nullità del verbale per inattendibilità della
data dell’infrazione. R- elenco
sentenze che avevano accolto le opposizioni ai documentatori fotografici di
infrazione. S- violazione dell’art. 200, comma T- Mancanza
dell’elemento soggettivo. U -
Incostituzionalità dell’art. 126-bis del C.d.S. V- pericolosità nell’uso del PHOTORED. Disposta la comparizione delle parti, il
Comune di M., depositava la
documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81, premettendo che il
luogo, ove era stata rilevata la violazione di che trattasi, era stato in
passato teatro di gravissimi eventi funesti, in conseguenza dell’inosservanza
da parte di conducenti dei veicoli delle prescrizioni in tema di segnalazioni
semaforiche. Inoltre, secondo giurisprudenza prevalente (ex multis, Cass. 7.11.2003,
n. 16713) non era consentito al giudice un apprezzamento sull’uso di apparecchi
più adeguati o la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio,
risolvendosi una tale valutazione in un’ inammissibile ingerenza nel
"modus operandi" della p.a., in linea di principio non sindacabile
dal giudice ordinario, richiamando, altresì, il principio cardine del nostro
ordinamento previsto nell’art. 2697 c.c. in forza del quale l’attore ha l’onere
di provare i fatti che costituenti il fondamento della domanda, mentre l’odierno opponente non offriva alcuna
prova del suo assunto impugnativo. Nel merito la nota depositata dal Comune
controdeduceva puntualmente tutte le eccezioni di nullità contenute nell’atto
del ricorrente con richiami giurisprudenziali di merito e di legittimità. La causa era istruita con il deposito da
parte del ricorrente dell’originale del verbale di contestazione e da parte del Comune opposto della seguente
documentazione: copia conforme all’originale del p.v. di notificazione;
prova della avvenuta notificazione e stampa a colori dei rilievi fotografici;
copia di verifica tecnica dell’apparecchiatura PHOTORED F17A installata nel
Comune giusto il disposto dell’art. 3 il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18 marzo 2004; copia della nota del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4243/2004 del 03.01.2005,
contenete chiarimenti per le verifiche e
le eventuali tarature annuali del PHOTORED F17A da effettuate presso il
produttore del dispositivo stesso, che ne garantisce la conformità al prototipo
depositato, in alternativa al centro SIT. Dopo
la discussione, la causa era decisa all’udienza del 21.12.2006, sulla scorta
della documentazione acquisita agli atti, con lettura del dispositivo della
sentenza, depositata in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Si rileva preliminarmente l’ammissibilità
del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa
l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data
05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del
vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una
cauzione, indi, nel merito l’opposizione
è fondata e va, pertanto, accolta. Il
verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si
fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura “PHOTORED F A
- Violazione dell’art. 383, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. I
- mancanza elementi costitutivi del verbale. L- omessa notificazione di copia autentica
del verbale di accertamento Questi punti possono essere trattati
insieme, poiché ineriscono lo stesso aspetto formale del verbale notificato. Dall’esame del verbale impugnato non è
evidente alcuna difformità sostanziale rispetto al modello approvato ai sensi
dell’art. 383 del Reg. di Esec. del C.d.S. Anzi, gli elementi contenuti in
detto verbale sono più che sufficienti al trasgressore per disporre di tutti i
dati necessari ad identificare il tipo di violazione commessa con tutte le
altre circostanze di luogo e di tempo della presunta violazione. Ne consegue la insussistenza di tale
motivazione. B)- violazione dell’art. 345, comma 4, Regol. del
C.d.s. Il 4° comma dell’art. 345 del reg. Cds
prevede: "Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le
apparecchiature di cui al comma 1° devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all’art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità
degli stessi".. E’
chiaro che nel caso in esame non si tratta di accertamento di violazione di
velocità, ma di rilevamento di attraversamento d’incrocio stradale con semaforo
proiettante “luce rossa”, per cui anche questa motivazione si può considerare
infondata. C-
violazione dell’art. 41, comma V- pericolosità nell’uso del PHOTORED. Anche questi motivi possono essere
trattati insieme, poiché interconnessi. Il ricorrente afferma di aver impegnato
l’incrocio quando il semaforo proiettava il "giallo" e che
l’intervallo tra il passaggio dal giallo al rosso sarebbe stato così esiguo da
renderle impossibile lo sgombero dell’area di intersezione. Orbene, la presenza sul primo
fotogramma dell’autovettura, preceduta da un autocarro seguito da un’altra
autovettura fanno ritenere che effettivamente la ricorrente abbia impegnato
l’incrocio con il colore “ giallo”, durato molto poco. E’ necessario rilevare
che anche il “ Photored” ha istantaneamente scattato il primo fotogramma, senza
il ritardo del tempo prefissato, per come prescritto nel D.M. di approvazione
ministeriale n. 1130. Questa anomalia si può dedurre facilmente dall’arresto
dell’autovettura che segue quella del ricorrente e riportata nel 2° fotogramma. A differenza di quanto sostenuto dallo
scrivente GDP nella sentenza del 29.09.06 con la frase: “i due fotogrammi dimostrano in modo certo l’avvenuta
violazione dell’art. 146, comma 3 del C.d.S, in particolare, il primo
fotogramma inquadra il veicolo dell’opponente che sta superando la linea di
arresto e chiaramente prima del semaforo, e la seconda fotografia rileva
l’autovettura più meno al centro dell’intersezione: ció conformemente al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18/03/2004..”,
nel caso di
specie, anzitutto, non è evidenziata alcuna linea di arresto e poi
l’autovettura della ricorrente nel 2° fotogramma ha superato appena 1/3
dell’incrocio e non la metà. A tal proposito si rileva l’anomala geometria
planimetrica dell’incrocio che avrebbe necessità oltre di una segnaletica più
evidente e chiara, anche di una dimostrazione da parte della P.M. dei tempi di
sequenza dei segnali luminosi del semaforo, sarebbe a dire quanti secondi dura
il “ verde, quanti il “ giallo” e quanti il rosso e dopo quanti
secondi l’apparecchio fotografico entra in funzione con
l’accensione del colore “ rosso”. Tutto ciò risulta necessario, stante
l’assenza umana necessaria per dirimere questi casi di
traffico particolare, per come stabilito dalla sentenza della Corte di
Cassazione sez. II civile, in data 17.11.2005 n° 23301 per evitare, appunto, la permanenza di dubbi
che certamente un rilevatore automatico può far sorgere. L’idoneità di una rilevazione fotografica può non
essere certa nell’ipotesi, come nel caso in esame, di presenza di più
autovetture procedenti in coda, la quale situazione può non consentire al mezzo
che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente,
conformemente al 10 ° comma dell’art. 41 del CDS., il quale prescrive: “ Durante
il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare
gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma Da quanto sopra
evidenziato, non si può escludere la non corrispondenza ai dettati dell’art. 41
comma 10 del CDS per l’attraversamento avvenuto da parte della ricorrente, per
cui il verbale va annullato. D- inefficacia ed inidoneità della strumentazione
tecnica ed accertamento della presente violazione. O- inattendibilitá del rilevamento elettronico. P- Onere di provare i fatti accertati. Anche questi motivi possono essere
trattati insieme, poiché interconnessi Le suddette censure sono prive di
fondamento tecnico-scientifico. Nessuna prova o presunzione viene offerta da
controparte per corroborare l’assunto. In ogni caso, per sgomberare il campo da
equivoci é bene richiamare il principio del S.C. secondo cui non "... puó ritenersi pregiudizievole ad un corretto
funzionamento dell’apparecchiatura, la assenza di una revisione periodica,
necessitando all’uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono
ricondursi al fatto notorio di cui all’ari. 115 c.p.c., nel quale vanno
comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e
acquisite al patrimonio dell’uomo di media cultura" (cfr. Cass.
5542/99). Con riferimento all’apparecchiatura
adoperata per l’accertamento della violazione, é il caso di affermare che essa
non necessita di alcuna ulteriore omologazione ai sensi e per gli effetti della
nuova disciplina dettata dalla L. 214/03. Il testo novellato dell’art. 201 Cds
al comma 1 -ter prescrive che" Nei casi previsti alle lettere b), e g) del comma 1-bis non é necessaria la
presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante
rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ". Il decreto
ministeriale del 18.03.2004 n. 1130, all’art. 1, riconferma l’approvazionedel
Photored 17A, ribadendo che gli organi di Polizia possono utilizzare tale
dispositivo non solo come ausilio ma anche in modalità automatica senza
necessità di adattamenti o modifiche. Le condizioni indicate dalla commissione tecnica hanno
previsto che l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso, in
posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere
fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica
dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola
l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno
all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in
infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in
cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione
della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in
funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo
temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione
almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario,
inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase
di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata
in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.
Infine, l’apparecchio deve essere verificato ogni anno e con eventuale taratura. L’apparecchiatura che si esamina anche
se non rispetta tutte le condizioni indicate nel decreto di approvazione n.
1130, poiché per es., l’istallazione fissa inserita é in una colonnina in
lamiera zincata e blindata, facilmente oscurabile ( altezza da terra di circa
mt. 1,60 e non mt. 2,50, ma questa circostanza non è determinante, poiché se
qualcuno dovesse oscurarla, produrrebbe solo l’effetto del suo totale
inutilizzo e non l’uso irregolare). Le altre condizioni possono ritenersi
rispettate: il rilievo fotografico riporta la panoramica dell’incrocio
controllato ed il semaforo che ne regola l’attraversamento; per ogni infrazione ci sono almeno due scatti; il secondo scatto
avviene secondo un tempo prefissato e riporta gli stessi elementi prima
descritti e lo stesso veicolo che si trova circa al centro dell’intersezione
controllata; in ogni fotogramma sono riportati la località dell’infrazione, la
data del rilevamento e l’ora ( anche se aggiunte manualmente);
l’apparecchiatura dovrebbe essere predisposta per entrare in funzione dopo un
tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. Questo ultimo elemento, da
considerare di fondamentale rilevanza, non è stato fornito dalla P.M., ma si
potrebbe controllare facilmente con l’aiuto di un semplice cronometro come per
es. con un parere tecnico pro-veritate). Si pone ora il problema controverso della
necessità o meno della taratura. Orbene, si precisa anzitutto che lo strumento in esame, a
differenza di altre apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni
al Codice della Strada, come detto in precedenti sentenze di questo giudice, non necessita di alcuna taratura, in quanto
trattasi di un semplice documentatore
fotografico. Per lo stesso strumento
è necessaria, invece, soltanto una buona regolazione o messa a punto da
eseguire in loco ( e non la taratura SIT, operazione del tutto diversa),
poiché l’utilizzo dipende molto dalla geometria dell’incrocio o intersezione e
quindi non è che si possa trasportare l’incrocio con tutto l’impianto
semaforico presso un centro SIT ( cioè non si tratta dell’apparecchiatura
autovelox, che potrebbe avere i bracci di proiezione dei raggi laser non
perfettamente paralleli): nel caso del documentatore fotografico digitale è
sufficiente, invece determinare i tempi di accensione e durata delle varie
fasi, operazione, che come detto sopra è abbastanza semplice e controllabile da
parte di chiunque. Sono i tempi delle suddette fasi che hanno rilevanza, onde
stabilire: se le stesse hanno una durata proporzionata all’ampiezza specifica
dell’incrocio da attraversare o se la
fase del “ giallo” è congrua a consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli
che hanno già in precedenza impegnato l’incrocio. Discende da ciò la necessità
tecnica fondamentale che i rilevatori devono entrare in funzione, trascorsi
almeno due o tre secondi dopo l’accensione del “rosso”, e non di un solo
secondo come spesso avviene. Anche questo aspetto fondamentale è controllabile
da parte dell’utente della strada e difficilmente un corpo di Polizia
accertatore può rischiare di rendere quel tempo incongruo a danno degli
automobilisti e della sicurezza stradale. L’apparecchiatura
di rilevazione semaforica, deve, quindi,
prevedere l’entrata in funzione (in mancanza di un dettato esplicito da parte
del Ministero) dopo almeno due o tre secondi, dall’inizio dei segnale rosso,
poiché, come detto sopra, detta inosservanza è fondamentale per la validità
dell’accertamento, pena il suo annullamento. C’è da rilevare che la Suprema Corte di
Cassazione non risulta d’accordo
sull’utilizzo automatico del “ Photored” in assenza di accertatori (ciò si desume dalla sentenza nr.
8465 dell’11.04.06: In
tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di
rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono
la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi
in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia
constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie,
apparecchiatura "photored"). Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza
non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un
apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del
disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada,
atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla
disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione
immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto; d’altra
parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme
alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad
es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia
legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che
solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre
nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.) Orbene, l’applicazione
generalizzato di questo principio comporterebbe il mettere nel nulla tutto lo
sforzo tecnologico-scientifico che le forze dell’Ordine stanno eseguendo per
rendere sempre più sicure le nostre strade, anche da atti di teppismo e
delinquenza comune (ma questa considerazione non rientra nel giudizio di che
trattasi). Importante, a
sommesso parere di questo giudicante, è che l’operatore di giustizia interpreti
con diligenza ciò che le Forze dell’Ordine depositano come documentazione
fotografica a prova della violazione commessa e rilevata, poiché la
normativa sia essa primaria o sia secondaria, se consente la rilevazione in automatico
del “Photored” tramite almeno due rilievi fotografici, è sull’esame degli
stessi che deve basarsi la formazione della prova sufficiente per la conferma o
meno della violazione contestata, escludendo in modo certo qualsiasi causa
esterna di attraversamento condizionato (coda di veicoli in
attraversamento, necessità di sgomberare l’incrocio già impegnato ex art.
41 CDS, impossibilità di arrestare in sicurezza il veicolo al segnale giallo,
ecc.). Infine, irrilevanti si possono ritenere
ai fini della decisione gli altri motivi dedotti dalla ricorrente (violazione
dell’art. 192, comma 7, del Reg. Cds.; violazione dell’art. 4 della L. 168/02;
violazione dell’art. 4 e 12 del C.d.S.; omessa notificazione di copia autentica
del verbale di accertamento; violazione dell’art. 201 c.d.s.; nullitá del
verbale per difetto di notifica; violazione dell’art. 200, comma Ricorrono motivi di giustizia sostanziale per la
compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Taranto, dr.
Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando, rigettate tutte le altre istanze, eccezioni,
deduzioni, così decide: 1) accoglie l’opposizione depositata
in data 18.07.2006 dalla sig.ra M. Ebe avversa il verbale di contestazione n. 460/2006/V, prot. 1799/2006,
relativo alla violazione in data 15.02.2005
per l’importo di euro 148,17; 2) di
conseguenza annulla il verbale impugnato; 3) compensa
integralmente le spese di giudizio. Così deciso a Taranto in data 21.12.2006 Il
Giudice di Pace (Dr. Martino Giacovelli) |
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