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Corte di Cassazione 08/01/2007

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – GARE DI VELOCITA’ – VEICOLO UTILIZZATO – CONFISCA OBBLIGATORIA

(Cass. Pen, sezione IV, 20 novembre 2006, n. 38017

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sezione IV, 20 novembre 2006, n. 38017

CIRCOLAZIONE STRADALE – GARE DI VELOCITA’ – VEICOLO UTILIZZATO – CONFISCA OBBLIGATORIA 

Al reato di partecipazione a gare di velocità con veicoli a motore, previsto prima come contravvenzione dall’art. 141, nono comma, d. lgs. n. 285 del 1992, disposizione incriminatrice abrogata ma reintrodotta nell’art. 9 ter dello stesso testo legislativo che qualifica il fatto come delitto, segue la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per la gara, secondo la previsione contenuta in entrambe le normative che si sono succedute nel tempo. 

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La Corte osserva:

F. E. ha proposto ricorso contro la sentenza 5 dicembre 2005 del Tribunale di Torino che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 141 comma 9" del d. lgs. 285/1992 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un’autovettura, con i conducenti di altri veicoli a motore. Il ricorrente, come unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione sulla confisca dell’autovettura rilevando che il medesimo giudice, nei confronti dei coimputati, non aveva disposto la confisca con palese disparità di trattamento. Inoltre non avrebbe tenuto conto degli ottimi precedenti, della sua personalità, dell’occasionalità del fatto e del buon comportamento processuale.

Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, è comunque infondato.

Va premesso che, malgrado la norma incriminatrice contestata sia stata abrogata (dal d.l. 27 giugno 2003 n. convertito nella l. 1° agosto 2003 n. 214) non per questo viene meno la punibilità del fatto perché la legge indicata ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (art. 9 ter del d. lgs 285/1992) più grave di quella precedente non solo perché la pena e stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto.

Quanto alla confisca del veicolo si osserva che la precedente normativa (e in modo ancor più evidente quella vigente) la confisca del veicolo utilizzato per la gara aveva natura obbligatoria (non si può infatti interpretare diversamente l’ espressione, sia pure atecnica, "è punito con l’arresto ............ nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione".
Ma anche a voler ritenere che la confisca fosse da ritenere soltanto facoltativa il giudice di merito ha implicitamente motivato sulla pericolosità della disponibilità dell’autovettura impiegata per una gara di velocità.
In ogni caso si osserva che la circostanza che nei confronti di coimputati non sia stata disposta la confisca è del tutto irrilevante nel presente giudizio così come i rilievi sulla personalità del ricorrente.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2006.

 
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2006


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Lunedì, 08 Gennaio 2007
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