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Articoli 10/01/2007

In vigore l’obbligo per tutti dal 1° gennaio 2007


L’articolo 72, comma 2-bis del Codice della Strada prescrive che “Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006” (Comma originariamente inserito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, successivamente sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. a) del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306 e da ultimo così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”, come modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51).
Con l’applicazione del Decreto 27 dicembre 2004 sono state stabilite le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e dei loro rimorchi.
Entrando nel concreto, i veicoli soggetti al predetto obbligo sono:

gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate –categoria N2 e N3 (devono essere segnati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui);

i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate –categoria O3 e O4 (devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui).
Inoltre sono sottoposti alle predette prescrizioni i veicoli precedentemente indicati di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate classificati per uso speciale o per trasporti specifici.

APPLICAZIONE  DEGLI  EVIDENZIATORI   SUI   VEICOLI

Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera tale da rendere visibile l’intera lunghezza del veicolo, se visto lateralmente e l’intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente, pertanto:

a) per “intera” si intende la copertura di almeno l’80% della lunghezza del veicolo;

b) gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera continuativa e senza interruzione (è consentito, nei casi di superfici flessibili quali i teloni, l’uso di evidenziatori retroriflettenti segmentati che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone, purchè la distanza tra due elementi retroriflettenti contigui non sia superiore ad 1 (un) centimetro così da garantire una certa continuità visiva).

NOTA: Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere di colore bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo e di colore rosso o giallo se applicati posteriormente allo stesso.

Si precisa che l’altezza minima dal suolo deve essere di 250 mm, mentre l’altezza massima non deve superare i 1.500 mm.
Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendono possibile il rispetto di tale limite, esso potrà essere elevato a 2.100 mm (se gli evidenziatori sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del veicolo il limite dell’altezza, pari a 1.500 mm, si applica alla striscia di materiale retroriflettente posta a quota inferiore).
Inoltre la distanza minima tra i materiali retroriflettenti montati sulla parte posteriore del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere pari o superiore a 200 mm.
Il Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/1/42055/105/29 del 11 aprile 2005 ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicazione del Decreto 27 dicembre 2004 richiamando le disposizioni transitorie per i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005.
Per quanto riguarda l’allestimento del dispositivo retroriflettente, la circolare in argomento chiarisce che “Per alcune tipologie di veicoli potrebbero sorgere problematiche per l’allestimento (come ad esempio i veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli, per il trasporto di container, veicoli eccezionali, betoniere, ecc).Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l’applicazione continua degli evidenziatori nonchè con le prescrizioni di applicazione definite nel decreto, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua e, se necessario, a quote differenti”.
L’articolo 4 della Direttiva 27 dicembre 2004 prevede che i veicoli soggetti a tale normativa privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle previste condizioni (la verifica è effettuata in occasione della revisione periodica disposta ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada).

 

VIOLAZIONE

NORMA

SANZIONE

COMPETENZA

 

Mancanza del dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti

 

 

 

Articolo 72/13

Codice della Strada

 

 

 74,00

 

 

Prefetto del luogo della contestazione

 

Dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti lacerati o scoloriti

NOTA: per questa tipologia di violazione è opinabile la contestazione se dell’articolo 72 o se dell’articolo 79, in quanto il principale riferimento relativo all’inefficienza dei dispositivi dei veicoli

è quest’ ultimo.

 

 

 

 

Articolo 79/1 e 4

Codice della Strada

 

 

 

 74,00

 

 

 

Prefetto del luogo della contestazione

 

* Ispettore Superiore della Polizia Stradale


COME APPLICARE LA BORDATURA RETRORIFLETTENTE
 
Esempio A

Bordatura dell’ingombro

Bordatura della sagoma

11830

{foto3c}



Esempio B

Bordatura dell’ingombro

Bordatura della sagoma

{foto4c}

{foto5c}



Esempio C

Bordatura dell’ingombro

{foto6c}




© asaps.it

di Franco MEDRI

GLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI
Mercoledì, 10 Gennaio 2007
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