L’articolo 72, comma 2-bis del Codice della Strada
prescrive che “Durante la circolazione,
gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose,
nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati
in Italia con massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle
strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i
dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006” (Comma
originariamente inserito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214,
successivamente sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. a) del D.L. 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306
e da ultimo così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti
disposizioni urgenti. Proroga di termini
relativi all’esercizio di deleghe legislative”, come modificato dalla legge di
conversione 23 febbraio 2006, n. 51). Con l’applicazione del Decreto 27 dicembre 2004 sono state stabilite le norme di
omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la
segnalazione dei veicoli pesanti e dei loro rimorchi. Entrando nel concreto, i veicoli soggetti al predetto
obbligo sono:
gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio
nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate
–categoria N2 e N3 (devono essere segnati lateralmente e posteriormente con
evidenziatori retroriflettenti continui);
i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio
nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate
–categoria O3 e O4 (devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori
retroriflettenti continui). Inoltre sono sottoposti alle predette prescrizioni i
veicoli precedentemente indicati di massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate classificati per uso speciale o per trasporti specifici.
APPLICAZIONE DEGLI EVIDENZIATORI SUI VEICOLI
Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati
in maniera tale da rendere visibile l’intera lunghezza del veicolo, se visto
lateralmente e l’intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente,
pertanto:
a) per “intera” si intende la copertura di almeno l’80% della lunghezza
del veicolo;
b) gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera
continuativa e senza interruzione (è consentito, nei casi di superfici
flessibili quali i teloni, l’uso di evidenziatori retroriflettenti segmentati
che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone, purchè
la distanza tra due elementi retroriflettenti contigui non sia superiore ad 1
(un) centimetro così da garantire una certa continuità visiva).
NOTA: Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere di
colore bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo e di colore rosso o
giallo se applicati posteriormente allo stesso.
Si precisa che l’altezza minima dal suolo deve essere di 250 mm, mentre l’altezza massima non
deve superare i 1.500 mm. Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del
veicolo non rendono possibile il rispetto di tale limite, esso potrà essere
elevato a 2.100 mm (se gli
evidenziatori sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del
veicolo il limite dell’altezza, pari a 1.500 mm, si applica alla striscia di
materiale retroriflettente posta a quota inferiore). Inoltre la distanza minima tra i materiali
retroriflettenti montati sulla parte posteriore del veicolo e ciascuna luce di
arresto deve essere pari o superiore a 200
mm. Il Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/1/42055/105/29
del 11 aprile 2005 ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicazione del
Decreto 27 dicembre 2004 richiamando le disposizioni transitorie per i veicoli
già immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005. Per quanto riguarda l’allestimento del dispositivo
retroriflettente, la circolare in argomento chiarisce che “Per alcune tipologie di veicoli potrebbero sorgere problematiche per
l’allestimento (come ad esempio i veicoli muniti di carrozzeria per il
trasporto di veicoli, per il trasporto di container, veicoli eccezionali,
betoniere, ecc).Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con
l’applicazione continua degli evidenziatori nonchè con le prescrizioni di
applicazione definite nel decreto, dovrà comunque garantirsi una applicazione
di tali dispositivi in forma non continua e, se necessario, a quote differenti”. L’articolo 4 della Direttiva 27 dicembre 2004 prevede che
i veicoli soggetti a tale normativa privi di evidenziatori retroriflettenti,
ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente
decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti,
saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle previste condizioni
(la verifica è effettuata in occasione della revisione periodica disposta ai
sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada).
VIOLAZIONE
|
NORMA
|
SANZIONE
|
COMPETENZA
|
Mancanza
del dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o
laterali retroriflettenti
|
Articolo 72/13
Codice della Strada
|
€ 74,00
|
Prefetto del luogo della
contestazione
|
Dispositivo
di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali
retroriflettenti lacerati o scoloriti
NOTA: per questa tipologia di
violazione è opinabile la contestazione se dell’articolo 72 o se
dell’articolo 79, in quanto il principale riferimento relativo all’inefficienza
dei dispositivi dei veicoli
è
quest’ ultimo.
|
Articolo 79/1 e 4
Codice della Strada
|
€ 74,00
|
Prefetto del luogo della
contestazione
|
* Ispettore Superiore della Polizia Stradale
COME APPLICARE LA BORDATURA RETRORIFLETTENTE Esempio A
Bordatura
dell’ingombro
|
Bordatura della sagoma
|
|
{foto3c}
|
Esempio B
Bordatura
dell’ingombro
|
Bordatura della
sagoma
|
{foto4c}
|
{foto5c}
|
Esempio C
Bordatura dell’ingombro
|
{foto6c}
|
|