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Notizie brevi 09/01/2007

ACI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI - Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Finanziaria 2007
Prime istruzioni operative in materia PRA e Tasse Automobilistiche

Circolare n. 20735 del 29 dicembre 06

Nella Gazzetta Ufficiale n. 299, supplemento ordinario n. 244, del 27.12.2006 è stata pubblicata la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede una serie di novità e modifiche in vari ambiti che hanno riflessi, diretti o indiretti, sul PRA e sulle Tasse Automobilistiche.
Con la presente quindi si intendono fornire le prime immediate istruzioni operative con riserva di integrarle con successive indicazioni allorquando giungeranno i chiarimenti richiesti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Relativamente, invece, alle modifiche e novità introdotte dalla suddetta Legge in materia di IPT, si rinvia al messaggio circolare n. 20714 del 29.12.06 contenente anche le variazioni della tariffa IPT deliberate da alcune Amministrazioni Provinciali per il 2007.

 ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI

 1. Nel caso di rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo "euro 0" o "euro 1" senza acquisto di un veicolo nuovo, se il veicolo viene consegnato ad un demolitore autorizzato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, per mera informativa, si fa presente che è previsto:
- un contributo pari al costo della demolizione – ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 209/2003 e succ. mod. – nei limiti di € 80 a veicolo. Tale contributo sarà anticipato dal centro di demolizione autorizzato;
- il rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, se colui che effettua la rottamazione non risulti intestatario di veicoli registrati.
Benché tale fattispecie non abbia diretti riflessi sul PRA, si ritiene comunque utile identificare questa richiesta con le modalità operative descritte in allegato.

2. Nel caso di rottamazione di autovetture e di autoveicoli ad uso promiscuo "euro 0" o "euro 1" con acquisto di autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al km, è previsto:
- un contributo di € 800;
- l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per un periodo di due annualità. L’esenzione sarà di tre annualità se il veicolo nuovo:

  • ha cilindrata inferiore a 1300 cc.
  • pur se con cilindrata superiore o uguale a 1300 cc. è acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di autovetture o autoveicoli.

 

 Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

3. Nel caso di rottamazione di autocarro - avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato "euro 0" o "euro 1" – a fronte dell’acquisto di autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolato come "euro 4" o "euro 5", è previsto:

- un contributo di € 2000 per ogni autocarro (individuato ex art. 54, comma 1, lettera d) D.Lgs. 285/92).

Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

4. Nel caso di acquisto di autovettura e/o di autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, è previsto:

- un contributo di € 1500;
- un ulteriore contributo di € 500 se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

Dette agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai punti 2 e 3 e hanno validità per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

La Legge recita che il contributo di cui ai punti 2, 3 e 4 non spetti per gli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

5. Nel caso di rottamazione di motocicli "euro 0" a fronte di acquisto di motocicli nuovi "euro 3", è prevista:

- l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per cinque annualità;
- un contributo, anticipato dal centro di demolizione autorizzato, pari al costo della demolizione nel limite di € 80 a motociclo.

Le agevolazioni e i contributi hanno validità per i motocicli nuovi, il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008.

Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, la consegna agli Uffici Provinciali ACI della dichiarazione sostitutiva, della copia del certificato di rottamazione e della copia del contratto di acquisto e la consegna al demolitore autorizzato possono essere effettuate entro il 31 gennaio 2007.

FORMALITA’ AL PRA

 Le formalità interessate sono:

- Formalità di prima iscrizione (cod. 15)
- Formalità di Radiazione – Causale DE (cod. 53)

OBBLIGHI DEL VENDITORE (ossia del concessionario)

Per consentire le verifiche di natura fiscale da parte degli enti impositori, il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al PRA una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (facsimili All. 1, 2, 3 e 4), nella quale dovrà indicare: a) la conformità dell’autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236, art. 1; b) la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui al D.Lgs. n. 209/2003 e la conformità ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236, art. 1 (Euro 0 o Euro 1).
Inoltre dovrà essere allegata copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati, copia del contratto di acquisto e copia dello stato di famiglia dell’acquirente avente data non anteriore a sei mesi (nelle casistiche che lo richiedono).

Il venditore ha l’obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA.
La Legge evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione.
Poiché per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006 è stata prevista la consegna della documentazione agli Uffici Provinciali ACI entro il 31 gennaio 2007 e quindi anche in data successiva alle eventuali avvenute prime iscrizioni al PRA e/o radiazioni presumibilmente, nelle more di un chiarimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si ritiene che anche per i veicoli di cui ai punti 2, 3 e 4 acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, sia possibile consegnare la documentazione integrativa anche in data successiva.
Le modalità con le quali presentare tale documentazione integrativa saranno oggetto di prossime successive indicazioni. Nelle more si suggerisce di invitare gli utenti ad attendere le suddette comunicazioni.

MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE RELATIVE FORMALITA’ PRA.

Nella scheda allegata (All. 5) sono specificate le modalità operative che dovranno essere adottate per la gestione tramite le procedure STA e Copernico delle relative formalità PRA ed i controlli effettuati dalle procedure stesse per una corretta individuazione dei veicoli per i quali viene richiesta la fruizione dei benefici di cui alla Legge in oggetto.

 TASSE AUTOMOBILISTICHE

 • ESENZIONI TEMPORANEE

 Come già specificato nell’allegato 3 del messaggio circolare n. 16414/DSD del 4/10/2006, le annualità di esenzione descritte nei punti precedenti devono essere conteggiate a partire dalla data di immatricolazione; alla scadenza dell’esenzione viene calcolata la periodicità del veicolo secondo la normativa nazionale o regionale per la Lombardia ed il Piemonte.

 

  • NUOVO TARIFFARIO

La Legge Finanziaria 2007 al comma 321 dell’art. 1 ha introdotto significative differenze tariffarie per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo introducendo due criteri: - tassazione in base alla normativa "euro" sulle emissioni inquinanti; - introduzione di una sovrattassa per i veicoli superiori a 100 KW o a 136 CV, da calcolare su ogni KW/CV ulteriore rispetto ai 100 KW/136 CV
Per le Regioni e le Province Autonome che prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della Legge 296/2006, avevano approvato incrementi delle Tasse Automobilistiche, i nuovi importi sono rideterminati secondo le medesime percentuali.
Si ricorda che il tariffario 2007 ricomprende anche nuove tariffe differenziate in base alla normativa "euro" sulle emissioni inquinanti per i motocicli, ai sensi del comma 63 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
Anche nel caso dei motocicli, per le Regioni e le Province Autonome che prima del 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge n. 286 del 24 novembre 2006, avevano approvato incrementi delle Tasse Automobilistiche, i nuovi importi sono rideterminati secondo le medesime percentuali.
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno - a prescindere dalla tipologia di "euro" - restano invariate le tariffe dell’anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalle singole Regioni. Tale disposizione ha valore per le periodicità decorrenti dal 1° gennaio 2007 sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione

  • VEICOLI IMMATRICOLATI/REIMMATRICOLATI COME N1

Vengono abrogate le precedenti disposizioni sia del decreto-legge 262 del 3 ottobre, sia delle modificazioni allo stesso apportate dall’art. 2, comma 55 della legge di conversione n. 286/2006.
Nella nuova formulazione il Legislatore ha disposto che a decorrere dal 3 ottobre 2006, nell’ambito degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (veicoli destinati al trasporto merci), presentano codice carrozzeria F0 (effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassazione è effettuata in base alla potenza effettiva dei motori, cioè in base ai KW o CV.
Stante l’obiettiva difficoltà di individuare in automatico sul Ruolo i veicoli con le citate caratteristiche, si esprime riserva di formulare sull’argomento uno specifico quesito alle istituzioni competenti, e di fornire in seguito indicazioni dettagliate.

AUTENTICHE EX ART. 7 L. N. 248/2006

Il comma 68 dell’art. 1 Legge Finanziaria ha modificato l’art. 7 prevedendo che " all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo le parole: "titolari" sono inserite le seguenti: "o dipendenti da loro delegati,".
In conseguenza di tale modifica, possono autenticare gli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati, oltre ai Titolari dello STA (così come indicato nella lettera circolare DSD n. 11898 del 6/7/2006) anche i dipendenti dei Titolari dello STA che siano stati delegati (da essi) a svolgere tale funzione.
In questa prima fase e in attesa di più precise istruzioni da parte dei Ministeri competenti, ai fini della verifica dei poteri di autentica da parte degli Uffici Provinciali che dovranno procedere alla convalida delle formalità, dovrà essere allegata alla singola formalità la dichiarazione con la quale il Titolare dello STA delega il proprio dipendente all’autentica della sottoscrizione dell’atto.
Nella delega devono essere indicate le generalità complete del dipendente e apposta la firma del dipendente stesso allo scopo di verificarne la corrispondenza con gli atti che da esso saranno autenticati.
Con l’occasione si precisa che, presumibilmente entro febbraio, sarà rilasciata in esercizio la procedura automatizzata per la gestione del Repertorio delle autentiche effettuate presso gli Uffici Provinciali ACI; a tale riguardo si precisa anche che, dal 2 gennaio, la numerazione del suddetto Repertorio (al momento gestito manualmente) deve riprendere dal numero 1.

FORMALITA’ DI ANNOTAZIONE AL PRA RICHIESTE DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il comma 218 dell’art. 1 della Legge Finanziaria ha modificato l’art. 214 bis del Codice della Strada introducendo il comma 3 bis nel quale è disposto che " Tutte le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le Amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".
Da tale nuova disposizione deriva che dal 1°gennaio 2007 sono esenti da tributi e emolumenti le formalità richieste da Amministrazioni dello Stato (es. Prefetture – UTG, Forze di Polizia, Tribunali, Agenzia del Demanio ecc.) connesse a provvedimenti di sequestro o confisca in applicazione delle disposizioni previste dall’art. 213 Codice della Strada e in applicazione dell’art. 214 del Codice della Strada che disciplina il fermo amministrativo del veicolo.

 

ECOINCENTIVI L. N. 178/2002 DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE

Le disposizioni dell’articolo 2 del Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell’articolo 1 del Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al riguardo, si fa presente che verranno fornite ulteriori informazioni operative non appena noti gli intendimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Direzione Centrale Servizi Delegati resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che, per gli aspetti giuridici, potrà essere richiesto alla dr.ssa Carla Carrera o, in sua assenza, alla dr.sse Isabella Bonitatibus e Elisabetta Mascolo.
Riguardo, invece, eventuali richieste di chiarimento per gli aspetti procedurali e organizzativi, si prega di far riferimento al dr. Andrea Giulio Cappelli o alle Sig.re Claudia Conti e Patrizia Marino.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.

 

Per IL DIRETTORE CENTRALE Giorgio Brandi


© asaps.it
Martedì, 09 Gennaio 2007
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