Nella
Gazzetta Ufficiale n. 299, supplemento ordinario n. 244, del 27.12.2006 è stata
pubblicata la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede una serie di
novità e modifiche in vari ambiti che hanno riflessi, diretti o indiretti, sul
PRA e sulle Tasse Automobilistiche.
Con
la presente quindi si intendono fornire le prime immediate istruzioni operative
con riserva di integrarle con successive indicazioni allorquando giungeranno i
chiarimenti richiesti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Relativamente,
invece, alle modifiche e novità introdotte dalla suddetta Legge in materia di
IPT, si rinvia al messaggio circolare n. 20714 del 29.12.06 contenente anche le
variazioni della tariffa IPT deliberate da alcune Amministrazioni Provinciali
per il 2007.
ACQUISTO
DI VEICOLI ECOLOGICI E CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI
1. Nel caso di rottamazione di un autoveicolo per trasporto
promiscuo "euro 0" o "euro 1" senza acquisto di un veicolo
nuovo, se il veicolo
viene consegnato ad un demolitore autorizzato dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007, per mera informativa, si fa presente che è previsto:
- un contributo pari al costo della demolizione – ai sensi
dell’art. 5 D.Lgs. 209/2003 e succ. mod. – nei limiti di € 80 a veicolo. Tale
contributo sarà anticipato dal centro di demolizione autorizzato;
- il rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico
locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, se colui che
effettua la rottamazione non risulti intestatario di veicoli registrati.
Benché tale fattispecie non abbia diretti riflessi sul PRA,
si ritiene comunque utile identificare questa richiesta con le modalità
operative descritte in allegato.
2. Nel caso di rottamazione di autovetture e di autoveicoli
ad uso promiscuo "euro 0" o "euro 1" con acquisto di
autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5",
che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al km, è previsto: - un contributo di € 800;
- l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per
un periodo di due annualità. L’esenzione sarà di tre annualità se
il veicolo nuovo:
-
ha cilindrata inferiore a 1300 cc.
- pur se con cilindrata superiore o uguale a 1300 cc. è acquistato da persone
fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di
famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino
intestatari di autovetture o autoveicoli.
Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il
cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31
marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo
demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di
famiglia.
3. Nel caso di rottamazione di autocarro - avente sin dalla
prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso
complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato "euro 0"
o "euro 1" – a fronte dell’acquisto di autocarro di peso complessivo
non superiore a 3,5 tonnellate immatricolato come "euro 4" o
"euro 5", è
previsto:
- un contributo di € 2000 per ogni autocarro (individuato ex
art. 54, comma 1, lettera d) D.Lgs. 285/92).
Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il
cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31
marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo
demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di
famiglia.
4. Nel caso di acquisto di autovettura e/o di autocarro nuovo,
omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione,
esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica
ovvero ad idrogeno,
è previsto:
- un contributo di € 1500;
- un ulteriore contributo di € 500 se il veicolo ha emissioni
di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
Dette agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai punti
2 e 3 e hanno validità per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia
stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009 e
comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il contributo
spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare
convivente, risultante dallo stato di famiglia.
La Legge recita che il contributo di cui ai punti 2, 3 e 4
non spetti per gli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa.
5. Nel caso di rottamazione di motocicli "euro 0" a
fronte di acquisto di motocicli nuovi "euro 3", è prevista:
- l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per cinque
annualità;
- un contributo, anticipato dal centro di demolizione
autorizzato, pari al costo della demolizione nel limite di € 80 a motociclo.
Le agevolazioni e i contributi hanno validità per i motocicli
nuovi, il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 1°
dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati
non oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31
dicembre 2006, la consegna agli Uffici Provinciali ACI della dichiarazione
sostitutiva, della copia del certificato di rottamazione e della copia del
contratto di acquisto e la consegna al demolitore autorizzato possono essere effettuate
entro il 31 gennaio 2007. FORMALITA’ AL PRA
Le formalità interessate sono:
- Formalità di prima iscrizione (cod. 15)
- Formalità di Radiazione – Causale DE (cod. 53)
OBBLIGHI
DEL VENDITORE (ossia del concessionario)
Per consentire le verifiche di natura fiscale da parte degli
enti impositori, il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di
prima iscrizione al PRA una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (facsimili All. 1, 2, 3 e 4), nella
quale dovrà indicare: a) la conformità dell’autoveicolo acquistato ai requisiti
prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236, art. 1; b) la targa dell’autoveicolo
ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui al D.Lgs. n. 209/2003 e
la conformità ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236, art. 1
(Euro 0 o Euro 1).
Inoltre dovrà essere allegata copia del certificato di
rottamazione rilasciato dai centri autorizzati, copia del contratto di acquisto
e copia dello stato di famiglia dell’acquirente avente data non anteriore a sei
mesi (nelle casistiche che lo richiedono).
Il venditore ha l’obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di
provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per
demolizione al PRA.
La Legge evidenzia che i veicoli usati non possono essere
rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per
la rottamazione.
Poiché per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006
è stata prevista la consegna della documentazione agli Uffici Provinciali ACI
entro il 31 gennaio 2007 e quindi anche in data successiva alle eventuali
avvenute prime iscrizioni al PRA e/o radiazioni presumibilmente, nelle more di
un chiarimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si ritiene
che anche per i veicoli di cui ai punti 2, 3 e 4 acquistati dal 3 ottobre 2006
al 31 dicembre 2006, sia possibile consegnare la documentazione integrativa
anche in data successiva.
Le modalità con le quali presentare tale documentazione
integrativa saranno oggetto di prossime successive indicazioni. Nelle more si
suggerisce di invitare gli utenti ad attendere le suddette comunicazioni.
MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE RELATIVE FORMALITA’
PRA.
Nella scheda allegata (All. 5) sono specificate le
modalità operative che dovranno essere adottate per la gestione tramite le
procedure STA e Copernico delle relative formalità PRA ed i controlli
effettuati dalle procedure stesse per una corretta individuazione dei veicoli
per i quali viene richiesta la fruizione dei benefici di cui alla Legge in
oggetto.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
•
ESENZIONI TEMPORANEE
Come già specificato nell’allegato 3 del messaggio circolare
n. 16414/DSD del 4/10/2006, le annualità di esenzione descritte nei punti
precedenti devono essere conteggiate a partire dalla data di immatricolazione;
alla scadenza dell’esenzione viene calcolata la periodicità del veicolo secondo
la normativa nazionale o regionale per la Lombardia ed il Piemonte.
•
NUOVO TARIFFARIO
La Legge Finanziaria 2007 al comma 321 dell’art. 1 ha
introdotto significative differenze tariffarie per le autovetture e gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo introducendo due criteri: - tassazione in
base alla normativa "euro" sulle emissioni inquinanti; - introduzione
di una sovrattassa per i veicoli superiori a 100 KW o a 136 CV, da calcolare su
ogni KW/CV ulteriore rispetto ai 100 KW/136 CV
Per le Regioni e le Province Autonome che prima del 1° gennaio
2007, data di entrata in vigore della Legge 296/2006, avevano approvato
incrementi delle Tasse Automobilistiche, i nuovi importi sono rideterminati
secondo le medesime percentuali.
Si ricorda che il tariffario 2007 ricomprende anche nuove
tariffe differenziate in base alla normativa "euro" sulle emissioni
inquinanti per i motocicli, ai sensi del comma 63 dell’art. 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006
n. 286.
Anche nel caso dei motocicli, per le Regioni e le Province
Autonome che prima del 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge
n. 286 del 24 novembre 2006, avevano approvato incrementi delle Tasse
Automobilistiche, i nuovi importi sono rideterminati secondo le medesime percentuali.
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo
con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a
idrogeno - a prescindere dalla tipologia di "euro" - restano
invariate le tariffe dell’anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori
agevolazioni già disposte dalle singole Regioni. Tale disposizione ha valore per
le periodicità decorrenti dal 1° gennaio 2007 sia per i veicoli omologati
dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di
immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia
alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a
decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione
•
VEICOLI IMMATRICOLATI/REIMMATRICOLATI COME N1
Vengono abrogate le precedenti disposizioni sia del
decreto-legge 262 del 3 ottobre, sia delle modificazioni allo stesso apportate
dall’art. 2, comma 55 della legge di conversione n. 286/2006.
Nella nuova formulazione il Legislatore ha disposto che a
decorrere dal 3 ottobre 2006, nell’ambito degli autoveicoli di peso
complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, i veicoli che, pur immatricolati
o reimmatricolati come N1 (veicoli destinati al trasporto merci),
presentano codice carrozzeria F0 (effe zero) con quattro o più posti ed
abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo
espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassazione è effettuata
in base alla potenza effettiva dei motori, cioè in base ai KW o CV.
Stante l’obiettiva difficoltà di individuare in automatico
sul Ruolo i veicoli con le citate caratteristiche, si esprime riserva di
formulare sull’argomento uno specifico quesito alle istituzioni competenti, e
di fornire in seguito indicazioni dettagliate.
AUTENTICHE
EX ART. 7 L. N. 248/2006
Il comma 68 dell’art. 1 Legge Finanziaria ha modificato
l’art. 7 prevedendo che " all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248, dopo le parole: "titolari" sono inserite le seguenti: "o
dipendenti da loro delegati,".
In conseguenza di tale modifica, possono autenticare gli atti
di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto
beni mobili registrati, oltre ai Titolari dello STA (così come indicato nella
lettera circolare DSD n. 11898 del 6/7/2006) anche i dipendenti dei Titolari
dello STA che siano stati delegati (da essi) a svolgere tale funzione.
In questa prima fase e in attesa di più precise istruzioni da
parte dei Ministeri competenti, ai fini della verifica dei poteri di autentica
da parte degli Uffici Provinciali che dovranno procedere alla convalida delle
formalità, dovrà essere allegata alla singola formalità la dichiarazione con
la quale il Titolare dello STA delega il proprio dipendente all’autentica della
sottoscrizione dell’atto.
Nella delega devono essere indicate le generalità complete
del dipendente e apposta la firma del dipendente stesso allo scopo di
verificarne la corrispondenza con gli atti che da esso saranno autenticati.
Con l’occasione si precisa che, presumibilmente entro
febbraio, sarà rilasciata in esercizio la procedura automatizzata per la
gestione del Repertorio delle autentiche effettuate presso gli Uffici
Provinciali ACI; a tale riguardo si precisa anche che, dal 2 gennaio, la
numerazione del suddetto Repertorio (al momento gestito manualmente) deve
riprendere dal numero 1.
FORMALITA’
DI ANNOTAZIONE AL PRA RICHIESTE DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Il comma 218 dell’art. 1 della Legge Finanziaria ha
modificato l’art. 214 bis del Codice della Strada introducendo il comma 3 bis
nel quale è disposto che " Tutte le trascrizioni e annotazioni nei
pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle
operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono
esenti, per le Amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento".
Da tale nuova disposizione deriva che dal 1°gennaio 2007
sono esenti da tributi e emolumenti le formalità richieste da Amministrazioni
dello Stato (es. Prefetture – UTG, Forze di Polizia, Tribunali, Agenzia del
Demanio ecc.) connesse a provvedimenti di sequestro o confisca in
applicazione delle disposizioni previste dall’art. 213 Codice della Strada e in
applicazione dell’art. 214 del Codice della Strada che disciplina il fermo
amministrativo del veicolo.
ECOINCENTIVI L. N. 178/2002 DISPOSIZIONI
INTERPRETATIVE
Le disposizioni dell’articolo 2 del Decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178,
nonché quelle dell’articolo 1 del Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39, si
interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano
esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di
iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i
sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli
93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al riguardo, si fa
presente che verranno fornite ulteriori informazioni operative non appena noti
gli intendimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Direzione Centrale Servizi Delegati resta a disposizione
per ogni eventuale ulteriore chiarimento che, per gli aspetti giuridici, potrà
essere richiesto alla dr.ssa Carla Carrera o, in sua assenza, alla dr.sse
Isabella Bonitatibus e Elisabetta Mascolo. Riguardo, invece, eventuali richieste di chiarimento per gli
aspetti procedurali e organizzativi, si prega di far riferimento al dr. Andrea
Giulio Cappelli o alle Sig.re Claudia Conti e Patrizia Marino. Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione
per inviare i migliori saluti.
Per IL DIRETTORE CENTRALE Giorgio Brandi
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